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Minoccheri (Astro): “Entro il 15 marzo trasmissione delle Certificazioni Uniche 2015”

Dal 2015 (in riferimento ai redditi erogati nel 2014) i sostituti d’imposta debbono utilizzare un solo modello per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati (fino al 2014

06 Marzo 2015

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Dal 2015 (in riferimento ai redditi erogati nel 2014) i sostituti d’imposta debbono utilizzare un solo modello per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati (fino al 2014 riportati nel Cud) sia altri redditi (per esempio di lavoro autonomo e “redditi diversi”), ad oggi certificati in forma libera: il modello di “Certificazione Unica” (CU). Lo ricorda Marco Minoccheri, Consulente Fiscale AS.TRO.

Entro il 9 marzo 2015 pertanto dovrà essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate, direttamente dal sostituto d’imposta o tramite un intermediario abilitato il nuovo modello di Certificazione Unica 2015, approvato lo scorso 15 gennaio, per permettere all’Agenzia stessa di acquisire i relativi dati in tempo utile per rendere disponibili, entro il 15 aprile 2015, i modelli 730/2015 precompilati.

L’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche riguarda anche le tipologie reddituali per le quali non è prevista la predisposizione del modello 730 precompilato. Tuttavia con il Comunicato stampa del 12 febbraio 2015 l’Agenzia delle Entrate rassicura i sostituti d’imposta che dovranno inviare entro il 9 marzo le nuove Certificazioni Uniche: solo per il primo anno e solo per quelle certificazioni contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) non verranno applicate sanzioni anche se inviate oltre il termine.

Per inviare il flusso telematico occorre compilare l’apposito frontespizio, in cui vanno indicati:

– i dati anagrafici del soggetto tenuto alla comunicazione delle Certificazioni Uniche (sostituto d’imposta e rappresentante firmatario della comunicazione);

– il numero delle certificazioni trasmesse, suddivise tra certificazioni lavoro dipendente e assimilato e certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;

– i dati relativi all’impegno alla trasmissione telematica assunto da un intermediario incaricato.

L’invio all’Agenzia delle Entrate comprende anche l’eventuale “quadro CT”, relativo alla comunicazione della “sede telematica” (propria o di un intermediario incaricato) per la ricezione dall’Agenzia stessa delle comunicazioni relative ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730 (modelli 730-4), qualora non sia già stata effettuata in passato. Se, invece, devono essere comunicate variazioni, occorre continuare ad utilizzare il modello approvato con il provvedimento dell’Agenzia del 22 febbraio 2013.

Il flusso telematico può essere suddiviso inviando, oltre al frontespizio e all’eventuale quadro CT:

– le certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;

– separatamente rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi.

Pertanto, nel caso di coinvolgimento di più professionisti nella gestione delle certificazioni (es. consulente del lavoro per i dipendenti e dottore commercialista per i lavoratori autonomi), ognuno di essi può trasmettere in via telematica le Certificazioni Uniche di propria competenza.

Gli invii possono essere:

– ordinari, con cui si trasmettono i dati richiesti;

– sostitutivi, con i quali si opera la completa sostituzione di una comunicazione già inviata e acquisita dal sistema telematico (va barrata l’apposita casella del frontespizio);

– di annullamento, con cui si richiede l’annullamento di una comunicazione precedentemente trasmessa e acquisita dal sistema telematico (va barrata l’apposita casella del frontespizio).

Gli invii sostitutivi e/o di annullamento devono essere oggetto di un apposito flusso “separato”; se il flusso contiene anche invii ordinari, tale anomalia comporta lo scarto dell’intera fornitura.

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata è prevista l’applicazione di una sanzione di 100 euro, senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ai sensi dell’art. 12 del DLgs. 472/97.

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