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Milleproroghe. Per la Ragioneria generale i pagamenti ex-Assi rientrano nell’ambito delle risorse disponibili

Il comma 11 proroga al 30 giugno 2015 la gestione “speciale” (originariamente disposta, per il solo anno 2014, dalla legge di stabilità 2014) del dirigente delegato del Ministero delle politiche

25 Febbraio 2015

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Il comma 11 proroga al 30 giugno 2015 la gestione “speciale” (originariamente disposta, per il solo anno 2014, dalla legge di stabilità 2014) del dirigente delegato del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad effettuare pagamenti e riscossioni, utilizzando il conto di tesoreria dell’ex ASSI, Agenzia per lo sviluppo del settore ippico.

La Relazione Tecnica annessa al ddl iniziale A.C. 2803 afferma che la disposizione proroga fino al 30 giugno 2015 la previsione di cui all’articolo 1, comma 298, della legge n. 147 del 2013 che autorizza il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a effettuare le operazioni di pagamento e riscossione relative alle competenze dell’ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell’articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante l’utilizzo dei conti correnti già intestati alla medesima Agenzia, con successiva rendicontazione al termine dell’esercizio finanziario. La norma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

In considerazione del tenore chiaramente procedurale della norma richiamata dalla proroga in esame, nonché delle rassicurazioni circa la piena “neutralità” della proroga acquisita nel corso dell’esame in prima lettura, non ci sono osservazioni. In proposito, circa il paventato rischio che i pagamenti e le riscossioni di competenza dell’ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) avrebbero potuto oltrepassare l’ambito delle risorse disponibili alterando anche le previsioni di cassa scontate in base alla normativa vigente, il Dipartimento della R.G.S ha confermato che “le operazioni di pagamento e di riscossione previste dall’art 1, comma 298, della legge di stabilità per il 2014, di cui si dispone la proroga, sono effettuate nell’ambito delle risorse disponibili e senza alterare le previsioni di cassa scontate in base alla previgente normativa”.

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