29 Marzo 2024 - 16:29

Lotto. Tar Lazio: la revoca della concessione deve essere legittimata sulla base di dati concreti ed attuali

Il Tar Lazio ha annullato la revoca della concessione di una ricevitoria del lotto di Mileto adottata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli perché basata su dati poco concreti.

28 Gennaio 2015

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Il Tar Lazio ha annullato la revoca della concessione di una ricevitoria del lotto di Mileto adottata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli perché basata su dati poco concreti.

Secondo il Tar Lazio per revocare una concessione del Lotto, l’amministrazione deve rispettare rigorosamente la sequenza temporale del periodo di riferimento e il provvedimento non può più fare riferimento al biennio immediatamente precedente ma debba attendere il compimento del nuovo ciclo economico in corso. La scelta di siffatto termine appare conforme sia alla necessità di rispettare l’affidamento degli operatori economici, sia alla necessità di agire sulla base di dati concreti ed attuali, che rendano certa l’inutilità della concessione, o addirittura, la sua contrarietà ad una razionale organizzazione delle rete di raccolta del gioco.

Il provvedimento si basava sui decreti direttoriali che rideterminano la raccolta annua per le ricevitorie poste a distanza inferiore ai mille metri dalla congenere più vicina, in euro 24.314,79, per i comuni con un popolazione da 5 mila a 30 mila abitanti. La ricorrente, negli ultimi due esercizi finanziari, aveva effettuato una raccolta del gioco del lotto per il 2012 di euro 22.012,50 e per il 2013 di euro 22.829,50, inferiore a quella minima sopra indicata. Nonostante ciò, la ricevitoria, nelle proprie controdeduzioni, faceva rilevare come, già nel 2013, si fosse registrata una ripresa della raccolta, che faceva ben sperare per l’anno in corso, con conseguente richiesta di non procedere alla minacciata revoca.

“L’art. 33 della l. n. 724 del 1994 – prosegue la sentenza – non può costituire la base di un potere di revoca dell’amministrazione dei monopoli determinato dal dato del mancato raggiungimento del limite minimo di raccolta per un determinato periodo; la norma stabilisce invece i parametri affinché sia riscontrata positivamente l’istanza volta all’istituzione di un nuovo punto di raccolta. In sostanza, la ratio della norma è quella di incrementare il numero dei concessionari del gioco del lotto (purché sia assicurato un certo incasso medio annuo) e non già quella di limitarne l’attività. Essa stabilisce un parametro per il rilascio di nuove concessioni e non già per la revoca di quelle in essere… qualora il rapporto che scaturisce dalla concessione sia disciplinato da un atto di natura negoziale, a monte, esiste pur sempre un atto autoritativo, di natura provvedimentale, che, nella parte ritenuta illegittima e/ vessatoria, deve essere tempestivamente impugnato.

Ciò posto, deve tuttavia convenirsi con il ricorrente che la ratio sottesa ai decreti direttoriali del 2003 e del 2007 è comunque quella di mantenere attive le sole ricevitorie che siano effettivamente funzionali alla organizzazione della rete di raccolta del gioco del lotto e che, al fine di condurre tale verifica, l’amministrazione si è autovincolata a precise disposizioni operative, la cui inosservanza comporta il rischio di adottare provvedimenti non necessari al soddisfacimento del pubblico interesse, o, addirittura, ad esso contrari”.

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