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Lotto. Per il Tar Milano la dislocazione delle ricevitorie non può essere lasciata alla libera concorrenza

“Il regime regolatorio vigente per la vendita dei tabacchi lavorati è ampiamente giustificato con l’esigenza di salvaguardare gli interessi pubblici alla tutela della salute e della concorrenza, a loro volta

22 Gennaio 2015

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“Il regime regolatorio vigente per la vendita dei tabacchi lavorati è ampiamente giustificato con l’esigenza di salvaguardare gli interessi pubblici alla tutela della salute e della concorrenza, a loro volta funzionali alla tutela degli interessi dei consumatori… A conclusioni analoghe deve pervenirsi quanto al controllo dell’amministrazione sui giochi d’azzardo, a cui va ricondotto quello del lotto, atteso che, come osservato anche in epoca recente dalla stessa Corte di Giustizia, i principi di libera circolazione e di divieto di limitazione o restrizione non sono né assoluti né generalizzati, mentre la disciplina dei giochi d’azzardo rientra nei settori in cui sussistono tra gli Stati membri divergenze considerevoli di ordine morale, religioso e culturale, in base alle quali restrizioni alle predette attività di gioco possono essere introdotte se giustificate da ragioni imperative di interesse generale, come la dissuasione dei cittadini da una spesa eccessiva legata al gioco medesimo”. Con queste parole il Tar Milano si è espresso respingendo il ricorso di un ricevitore lombardo.

“La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza 18 luglio 2014 – hanno continuato i giudici -, intervenendo a proposito della riconducibilità alla generale previsione dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, del potere del sindaco di disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco, ha sottolineato l’esigenza di salvaguardare, in tale ambito, la tutela della salute, oltreché della quiete pubblica e della circolazione stradale.

Infine, lo stesso legislatore è intervenuto sul tema, riconoscendo alle persone affette da ludopatia – intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall’Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.) – i livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione.

Che la voluntas legis sottostante il ridetto art. 34 non sia nel senso dell’eliminazione del regime amministrativo per le rivendite de quibus lo si ricava, infine, da un pressoché coevo intervento legislativo, attuato con il d.l. 6-7-2011 n. 98 (recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111.

Tale normativa, infatti nel dettare norme in materia di gioco, all’art. 24 si è occupata anche delle rivendite di generi di monopoli e, lungi dal decretarne la soppressione, ha stabilito che, con apposito regolamento “sono dettate disposizioni concernenti le modalità per l’istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché per il rilascio ed il rinnovo del patentino, secondo i seguenti principi:

  1. a) ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita, anche attraverso l’individuazione di criteri volti a disciplinare l’ubicazione dei punti vendita, al fine di contemperare, nel rispetto della tutela della concorrenza, l’esigenza di garantire all’utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con l’interesse pubblico primario della tutela della salute consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall’effettiva domanda di tabacchi;
  2. b) istituzione di rivendite ordinarie solo in presenza di determinati requisiti di distanza e produttività minima;
  3. c) introduzione di un meccanismo di aggiornamento dei parametri di produttività minima rapportato alle variazioni annuali del prezzo medio al consumo dei tabacchi lavorati intervenute dall’anno 2001;
  4. d) trasferimenti di rivendite ordinarie solo in presenza dei medesimi requisiti di distanza e, ove applicabili, anche di produttività minima;
  5. e) istituzione di rivendite speciali solo ove si riscontri un’oggettiva ed effettiva esigenza di servizio, da valutarsi in ragione dell’effettiva ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento, nonché in virtù di parametri certi, predeterminati ed uniformemente applicabili sul territorio nazionale, volti ad individuare e qualificare la potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto;
  6. f) rilascio e rinnovi di patentini da valutarsi in relazione alla natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto alle rivendite di generi di monopolio, anche attraverso l’individuazione e l’applicazione, rispettivamente, del criterio della distanza nell’ipotesi di rilascio, e del criterio della produttività minima per il rinnovo” (comma 42 dell’art. 24 citato).

Come si evince anche da tale disciplina, l’art. 34 citato non soltanto, non ha realizzato un’abrogazione implicita del su richiamato art. 5, ma neppure impone, come pretende l’istante, di restringere la portata di detta norma, onde escludere dal suo ambito il caso di rinunzia del medesimo esercizio.

Più in generale, – hanno concluso – va ribadito che la liberalizzazione di cui alle richiamate normative non può essere invocata, come vorrebbe parte ricorrente, per superare gli ostacoli che ancor oggi si frappongono alla libera circolazione delle rivendite e delle ricevitorie, trattandosi di beni che certamente non si pongono in termini neutri per la salute dei cittadini, cosicché il commercio ad essi relativo o, comunque, la loro erogazione ai cittadini – coinvolgendo una pluralità di interessi, patrimoniali ed extrapatrimoniali – non può essere lasciata alla libera concorrenza”.

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