19 Aprile 2024 - 05:08

Lotto. Attesa per il 19 dicembre la sentenza della CGUE su ricorso Stanley

Verrà emessa mercoledì 19 dicembre prossimo la sentenza nella causa intentata da Stanley International Betting relativa alla Concessione per la gestione del gioco del Lotto. Le società Stanley si è vista

16 Dicembre 2018

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Verrà emessa mercoledì 19 dicembre prossimo la sentenza nella causa intentata da Stanley International Betting relativa alla Concessione per la gestione del gioco del Lotto.

Le società Stanley si è vista respingere dal TAR Lazio il ricorso volto all’annullamento degli atti adottati, sulla base della legge n. 190 del 2014 (cd. Legge di stabilità 2015, art. 1, comma 653), dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) per l’assegnazione della concessione del gioco del Lotto. In particolare, Stanley contesta la scelta di un modello c.d. di monoproviding esclusivo (a concessionario unico) e sostiene che, comunque, i requisiti previsti per la partecipazione alla gara, di fatto, ne abbiano ristretto l’accessibilità ad un solo soggetto, il consorzio Lottoitalia Srl guidato da Lottomatica SpA, in violazione del diritto dell’Unione.

In effetti, alla gara partecipò soltanto tale consorzio. Il Consiglio di Stato ha sospeso il procedimento e si è rivolto in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia per sapere se il diritto dell’Unione (in particolare, il diritto di stabilimento, la libera prestazione di servizi, la direttiva 2014/23/UE e i principii di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità e coerenza) osti:

  1. A) a un modello di monoproviding esclusivo in relazione al solo servizio del gioco del lotto, e non già per altri giochi, concorsi pronostici e scommesse;
  2. B) ad un bando di gara che prevede una base d’asta (nella specie, 700 milioni di euro) di gran lunga superiore rispetto ai requisiti richiesti di capacità economico-finanziaria (nella specie, almeno 100 milioni di euro al triennio di fatturato nelle attività di gestione o raccolta di gioco) e tecnico-organizzativi (nella specie, almeno 350 milioni di euro all’anno di raccolta gioco);
  3. C) all’obbligo, di fatto, per il partecipante alla gara di rinunciare ad esercitare altri servizi di scommessa su base transfrontaliera.

 

 

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