29 Marzo 2024 - 13:49

La provincia di Chieti dirama tabella dei giochi proibiti, oltre a quelli d’azzardo

Come disposto dalla Questura di Chieti in base al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), a tutela del pubblico interesse la Provincia ha diramato la tabella dei giochi

25 Agosto 2016

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Come disposto dalla Questura di Chieti in base al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), a tutela del pubblico interesse la Provincia ha diramato la tabella dei giochi vietati, oltre a quelli d’azzardo, nella provincia di Chieti. Le indicazioni sono prescrizioni relative alle autorizzazioni rilasciate per la pratica del gioco o per l’installazione di apparecchi da gioco e ne costituiscono parte integrante.

GIOCHI CON LE CARTE:
Baccarat, Bassetta, Bazzica, Bestia, Chemin de Fer, Concincina, Domino con le carte, Ecartè, Faraone o Goffetto, Lanzichenecco o Lanzinetto, Macao, Mazzetti, Mercante, Nove, Piattello, Pitocchetto, Primiera, Poker, Sette e mezzo, Toppa, Trentacinque o Mercante, Zecchinetta, Conchin, Tonchino o Concino, Punto, Ramino, Texas Hold’em o Poker Texano, giochi recanti caratteristiche analoghe ai sopraindicati (eccetto nei casi espressamente autorizzati ai sensi dell’art. 88 del T.U.L.P.S.);
GIOCHI AL BILIARDO:
Battifondo, Baccarat con birilli, Biliardino a trottola, Biliardino a martelletto, Giardinetto, Gioco del tre e del nove, Macao con birilli, Nove, Parigina, Rosso e bianco o rosso e nero, Buchette e giochi recanti caratteristiche analoghe ai sopraindicati. Nelle sale da biliardo deve essere esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario;

ALTRI GIOCHI:
Morra, Passatella o tocco, Dadi, Roulette di qualsiasi specie, Gibellino ossia testa o croce, Carosello, Cavallini, Biliardino inglese o francese, Pistola ad aria compressa con disco girevole, tre carte o Tre tavolette e giochi recanti caratteristiche analoghe ai sopraindicati;

GIOCHI D’AZZARDO:
Ai sensi dell’art. 721 C.P. si definiscono giochi d’azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria.
Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aletaorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6 dell’art. 110 del Tulps, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui allo stessa comma 6.
L’installazione e l’uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, ed elettronici da gioco d’azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

SCOMMESSE:
È vietato organizzare, gestire o partecipare a scommesse se non nei casi espressamente autorizzati ai sensi dell’art. 88 del T.U.L.P.S.
È vietato mettere a disposizione apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco predisposte dai concessionari on-line, da parte di soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero di soggetti privi di un titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti Autorità.

APPARECCHI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO E DA GIOCO-VIDEOGIOCHI:
Gli apparecchi devono essere conformi alle specifiche di cui all’art. 110 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni.
È vietata, altresì, l’installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici di tipo audiovisivo che contengano sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nei minori che partecipino al gioco o che ne siano spettatori.
Sugli apparecchi ex art.110, comma 6, del T.U.L.P.S. dovrà essere esposto un cartello di divieto di partecipazione al gioco ai minori di anni 18; l’utilizzo delle altre tipologie di apparecchi è vietato ai minori di anni 16. Sarà obbligo dell’esercente richiedere l’esibizione di un documento di riconoscimento in caso di maggiore età non manifesta (art. 7 comma 8 D.L. 158/2012).

Infine si prescrivono i sottoindicati ulteriori obblighi:
È fatto obbligo di esporre all’ingresso e all’interno dei locali, targhe riportanti il materiale informativo predisposto dalla ASL, relativamente ai rischi correlati al gioco e ai servizi di assistenza pubblici e privati presenti sul territorio;
È fatto obbligo di riportare su schedine o tagliandi ovvero di applicare sugli apparecchi di cui all’art.110, comma 6, lettera a) del TULPS, ovunque installati, gli avvertimenti sul rischio di dipendenza della pratica dei giochi con vincita in denaro, nonché le relative probabilità di gioco (qualora l’entità dei dati non possa essere contenuta su schedine o tagliandi, questi ultimi dovranno recare l’indicazione per consultare le note informative sulla probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell’AAMS, dei singoli concessionari e disponibili nei punti di raccolta dei giochi).
È vietato il gioco prima delle ore 10.00 e durante la protrazione dell’orario di chiusura del pubblico esercizio.

Le violazioni alle disposizioni della tabella dei giochi sono sanzionate ai sensi degli artt 9, 17 e 110 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e successive modificazioni

PressGiochi

Fonte immagine: https://depositphotos.com