20 Aprile 2024 - 00:54

La Cassazione accoglie il ricorso di CenturionBet Ltd e annulla il sequestro preventivo

La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della “Centurion Bet LTd” per la riforma della sentenza del Tribunale di Catanzaro. L’azienda aveva subito queste misure

24 Maggio 2018

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La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della “Centurion Bet LTd” per la riforma della sentenza del Tribunale di Catanzaro. L’azienda aveva subito queste misure in seguito agli sviluppi dell’operazione Jonny, ma per i giudici il provvedimento verso l’azienda, è stato fatto “effettuando un generico riferimento all’art. 240 cod.pen. e cioè alle condizioni ed ai presupposti della confisca”. Il ricorso è quindi motivato, sempre per la Corte “non essendo sufficiente affermare – ai fini che qui interessano – che il bene (la società stessa) è stato utilizzato per commettere il reato”.

 

Come spiega nel dettaglio la Corte ”Il Tribunale di Catanzaro accoglieva l’appello proposto ex art. 322-bis cod.proc.pen. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Catanzaro in data 22/06/2017, con la quale era stata rigettata la richiesta di sequestro preventivo della società “Centurion Bet LTd” con sede in Malta.

Rilevava il Tribunale che il titolare dell’azienda era sottoposto a misura cautelare perché gravemente indiziato del delitto di concorso esterno all’associazione di tipo mafioso di un clan e aveva offerto un contributo specifico a quella cosca mettendo a disposizione la società “XXX”  un sistema illecito di intermediazione nella gestione delle scommesse, software applicativi per l’organizzazione diretta alla raccolta illecita di scommesse on line e per la gestione di giochi d’azzardo;

il GIP aveva respinto la richiesta di sequestro preventivo notando che l’avvenuto sequestro della “XXX” aveva ormai impedito il pericolo di protrazione o aggravamento del reato, anche perché non era emerso che le ulteriori attività internazionali poste in essere dalla predetta società avessero attinenza con gli interessi della menzionata cosca mafiosa. Il Tribunale accoglieva, però, l’appello del P.M.: in effetti, pur se annotava che non poteva scorgersi il pericolo che la libera disponibilità della “Centurion Bet LTD” potesse aggravare le conseguenze del reato (sia perchè il sequestro della “XXX” impediva il collegamento con la cosca Arena sia perché le Autorità maltesi aveva revocato la licenza della “Centurion Bet LTD” allo svolgimento di attività di intermediazione nella gestione di giochi), tuttavia opinava il Tribunale che detta società era riconducibile al ricorrente e quindi ricorrevano le condizioni di cui all’ad 240, comma primo, cod.pen. in quanto la società menzionata era stata lo strumento della commissione del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso”.

 

Per la Corte il: “Il ricorso è fondato. Il provvedimento impugnato ha disposto il sequestro della società sopra menzionata effettuando un generico riferimento all’art. 240 cod.pen. e cioè alle condizioni ed ai presupposti della confisca. Tuttavia, occorre distinguere tra le due differenti ipotesi di confisca previste nel citato articolo. Infatti, il comma secondo della norma contempla i casi di confisca obbligatoria («E sempre ordinata la confisca») e riguarda, in sintesi estrema: 1) le cose che costituiscono il prezzo del reato; 2) i beni e gli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione di una serie di reati (non rilevanti nella fattispecie) nonché i beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti; 3) le cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non vi è stata condanna. Nessuna di queste ipotesi si attaglia alla fattispecie in esame.

 

Null’altro viene precisato nella motivazione- conclude la Corte- ed allora non si può non rilevare che il provvedimento non è motivato, non essendo sufficiente affermare – ai fini che qui interessano – che il bene è stato utilizzato per commettere il reato. Secondo i consolidati principi di questa Corte, la confisca facoltativa a mente dell’art. 240 cod.pen., comma primo, è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra la res ed il reato, dovendo la prima essere collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, rivelatore dell’effettiva probabilità del ripetersi di un’attività illecita. Il giudice è pertanto tenuto a motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni in quanto serviti o destinati a commettere il reato, ovvero prodotto o profitto dello stesso, non essendo sufficiente riconoscerne la natura di bene utilizzato per la consumazione del reato; tale natura del bene costituisce il presupposto dell’esercizio del potere di confisca e non esaurisce perciò l’onere motivazionale del giudice che la dispone”.

 

PressGiochi

 

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