29 Marzo 2024 - 09:18

In Gazzetta ufficiale la modifica dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia: coinvolti anche i concessionari di gioco

La legge 6 agosto 2015, n. 121 che interviene a modificare l’articolo 85 codice relativo ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia, del codice delle leggi antimafia e delle misure di

11 Agosto 2015

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La legge 6 agosto 2015, n. 121 che interviene a modificare l’articolo 85 codice relativo ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015, ed entrerà in vigore il 25 agosto 2015. Tra i possibili soggetti coinvolti anche i concessionari del gioco pubblico.

 

Apportate delle modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia.

In particolare viene modificato l’articolo 85 relativo ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia. In breve, la documentazione antimafia è riferita:

– per le imprese individuali, al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto;

– per le associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, oltre che al direttore tecnico, ove previsto, deve riferirsi:

per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;

per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società’ consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;

per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

per le società di cui all’articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all’estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

La documentazione antimafia deve essere riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza.

 

Legge 6 agosto 2015, n. 121, (G.U. 10 agosto 2015, n.184)

 

PressGiochi