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IMU e TASI sugli immobili strumentali delle aziende del gioco: deducibilità in Unico 2015

Sale slot, sale vlt, magazzini per lo stoccaggio e laboratori per la riparazione delle macchine da gioco, capannoni industriali per la produzione, uffici ed altri immobili strumentali per gli operatori

15 Maggio 2015

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Sale slot, sale vlt, magazzini per lo stoccaggio e laboratori per la riparazione delle macchine da gioco, capannoni industriali per la produzione, uffici ed altri immobili strumentali per gli operatori del gioco, cosa dedurre per i costi sostenuti per Imu e Tasi?

Come fa sapere Marco Minoccheri – Consulente Fiscale AS.TRO, secondo quanto indicato dalla Legge di Stabilità 2014, al comma 715, per l’anno d’imposta 2014, l’IMU versata per gli immobili strumentali può essere dedotta dal reddito nella misura del 20%.

Diversamente da quanto previsto per l’anno 2013 in cui la deduzione dell’imu era possibile per una percentuale pari al 30%

Possono usufruire della deduzione le società di capitali, le società di persone, gli enti non commerciali per gli immobili utilizzati nell’ambito dell’attività commerciale propria, gli imprenditori individuali, gli esercenti attività di lavoro autonomo.

Rimangono esclusi gli immobili patrimonio, cioè quelli non strumentali, e gli immobili ad uso promiscuo, posseduti cioè in qualità di soggetto privato, ma utilizzati parzialmente per la propria attività.

La deduzione compete se l’immobile è strumentale, cioè se trattasi di immobile che concorre alla formazione del reddito d’impresa in base alle risultanze del conto economico e non secondo le regole stabilite per i redditi fondiari.

È considerato immobile strumentale, secondo l’art. 43 TUIR, l’immobile utilizzato esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore.

L’immobile può essere strumentale:

– per destinazione, cioè quando, a prescindere dalla sua classificazione catastale, viene utilizzato esclusivamente dall’imprenditore quale bene strumentale per l’attività d’impresa. L’utilizzo esclusivo ai fini dell’esercizio dell’attività d’impresa è fondamentale; infatti, se l’immobile è locato o utilizzato in modo promiscuo, non può più essere considerato strumentale per destinazione;

– per natura, cioè quando l’immobile, per sue proprie caratteristiche, non può essere utilizzato diversamente senza radicali trasformazioni, anche se concesso in locazione o comodato (categorie catastali B-C-D-E e A/10).

Il concetto di strumentalità pertanto va verificato in ragione della specifica fattispecie reddituale:

– per le imprese la strumentalità esclude l’imposta pagata per gli immobili merce (anche se l’impresa non avrà pagato IMU su tali immobili, dato che il D.L. 102/13 ha introdotto l’esenzione per i fabbricati costruiti e non locati) e per gli immobili patrimonio (abitativi tenuti a disposizione o locati), limitando il beneficio della deduzione del 20% ai soli fabbricati impiegati nell’attività (strumentalità per destinazione) o che sono accatastati con una categoria diversa dalla A (escludendo l’A/10) (strumentalità per natura);

– per i lavoratori autonomi, invece, la deduzione è in ogni caso negata per i fabbricati utilizzati promiscuamente (abitazione che viene utilizzata anche per l’attività), mentre il diritto alla deduzione è garantito solo per l’immobile destinato esclusivamente a studio professionale.

La deduzione dell’Imu pagata per gli “immobili strumentali” comporta l’applicazione del principio di cassa (art.99 comma 1 del Tuir) e non quello di competenza, in quanto le imposte diverse da quelle sui redditi “sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento”.

Eventuali ritardi nei pagamenti obbligheranno alla registrazione per competenza del costo nel bilancio civilistico e a una variazione in aumento in Unico, con conseguente registrazione delle imposte anticipate, nel rispetto delle condizioni previste dai principi contabili.

L’Agenzia delle Entrate nel merito ha chiarito che la deduzione può essere computata solo sull’imposta di competenza dell’annualità 2013 e successive:

quindi se dovesse essere pagata, anche nel 2014, un’IMU relativa al 2012 (ad esempio un ravvedimento operoso o un accertamento), la deduzione non viene ammessa, neppure in parte.

Inoltre, qualora nel 2014 fosse pagata una quota di IMU 2013, la deduzione comunque avverrebbe nel limite del 20%, proprio perché la deduzione può essere computata per cassa nel 2014 e nel 2014 la misura della deduzione risulta appunto ridotta al 20%. Fino al 2012 l’IMU non è mai stata deducibile né ai fini Ires né tanto meno ai fini Irap.

Dal 2013 è diventata deducibile ai fini IRPEF e IRES, ma è rimasta immutata l’indeducibilità ai fini IRAP.

TASI e TARI sono, invece, deducibili al 100%.

 

 

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