23 Aprile 2024 - 10:11

Il Tar Lombardia respinge il ricorso contro la disciplina degli orari di gioco del comune di Vertemate con Minoprio

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha respinto il ricorso di un gestore di una sala giochi contro il Comune di Vertemate con Minoprio,  per l’annullamento, previa

26 Marzo 2018

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha respinto il ricorso di un gestore di una sala giochi contro il Comune di Vertemate con Minoprio,  per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: dell’ordinanza del Sindaco e lo stesso giorno, avente ad oggetto la “disciplina degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell’art. 86 del T.U.L.P.S. e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 6, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. – R.D. Nr. 773/1931 e ss. mm. ii. e negli altri esercizi commerciali ove è o è stata consentita la loro installazione” e di atti simili.

 

Per il Tar: “la giurisprudenza, condivisa dal Collegio, si è più volte pronunciata nel senso di ritenere la disposizione da ultimo richiamata come idonea a costituire il fondamento legislativo del potere sindacale di disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco, anche al precipuo fine di contrastare il fenomeno del giocodi azzardo patologico

 

Il Tribunale inoltre ritiene che: “la valutazione del Comune circa l’incidenza negativa sulla salute dei cittadini (intesa, pare di capire, in termini non solo di malattia ma anche di pericolo per il benessere individuale e collettivo della popolazione locale) derivante dall’apertura prolungata delle sale giochi, appare idonea e adeguata in quanto: – i dati allegati in atti evidenziano l’incremento esponenziale degli utenti seguiti per gambling dai Ser.t., in stretta correlazione con l’aumento della diffusione delle sale da gioco; – i soggetti giovani ed anziani appaiono (anche secondo norme di comune esperienza) maggiormente esposti alla capacità suggestiva del guadagno derivante dalla scommessa; – il numero dei soggetti, tra le categorie a rischio, non è un dato trascurabile quando si tratta di intervenire a tutela di beni fondamentali (si trattasse anche di sole 100 persone);

– che la medesima valutazione del Comune appare anche necessaria, in quanto l’introduzione (mercé il D.L. n. 158/2012, art. 7, comma 10) di forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco, territorialmente prossimi a zone sensibili (ed analogo discorso può farsi con riguardo alle misure limitative introdotte con la legge regionale n. 8/2013 e con la D.G.R. n. 1274/2014, emanata in attuazione della stessa), è destinata ad operare solo rispetto alle concessioni di raccolta di gioco pubblico affidate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, restando quindi escluse le autorizzazioni già rilasciate; Ritenuto, quanto al periculum:

– che deve attribuirsi netta preponderanza agli interessi pubblici assunti a tutela dalla ordinanza sindacale impugnata, rispetto al danno prettamente economico paventato dall’operatore”.

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