28 Marzo 2024 - 12:17

Il Tar Bolzano respinge il ricorso di una sala VLT di Merano contro l’illegittimità delle distanze imposte dalla Provincia

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano ha respinto il ricorso di una società che gestisce una sala VLT a Merano contro la Provincia Autonoma di Bolzano

22 Giugno 2017

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Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano ha respinto il ricorso di una società che gestisce una sala VLT a Merano contro la Provincia Autonoma di Bolzano e il Comune di Merano, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio per l’annullamento “relativo all’accertamento di decadenza dell’autorizzazione alla raccolta di giocate tramite gli apparecchi da gioco denominati VLT- Videoterminali”.

 

 

Come rileva il Tar: “la ricorrente afferma che la normativa provinciale in materia, anziché regolamentare la distribuzione sul territorio del gioco legale, individuando aree circoscritte di divieto di distribuzione del gioco legale, di fatto determinerebbe il divieto assoluto di esercitare il gioco d’azzardo lecito in tutti i centri urbani della Provincia, e così anche sull’intera area del comune di Merano (cd. “effetto espulsivo”). Per l’ampiezza del raggio di interdizione (300 metri) e/o per la numerosità dei luoghi sensibili individuati dalla normativa provinciale non vi sarebbe alcuna via o area a Merano in cui possa essere esercitata l’attività del gioco lecito”.

 

 

La ricorrente inoltre solleva la questione dell’illegittimità  costituzionale e deduce eccesso di potere, per difetto di istruttoria e per illogicità del provvedimento impugnato, ma secondo il Tribunale Ammistrativo “i motivi, che si prestano a un esame congiunto, sono infondati. La questione di legittimità costituzionale è infondata, sotto tutti profili sollevati dalla ricorrente”.

 

 

 

Sempre secondo il Tribunale “il legislatore statale ha indicato, che la necessità di opportunamente distanziare gli esercizi dove sono installati gli apparecchi da gioco da alcuni luoghi giudicati sensibili costituisce un principio fondamentale del decreto Balduzzi. Quindi le norme provinciali in esame hanno seguito i principi fondamentali contenuti nel decreto Balduzzi e li hanno codificati ancora prima della loro introduzione nella legislazione statale”.

 

PressGiochi