20 Aprile 2024 - 02:26

Il Senato avvia l’esame del dl Dignità: ecco il testo dell’art. 9 sul gioco d’azzardo

Le Commissioni riunite Finanze e Lavoro, questa mattina, sono state convocate per l’esame in sede referente del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 87, recante disposizioni

03 Agosto 2018

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Le Commissioni riunite Finanze e Lavoro, questa mattina, sono state convocate per l’esame in sede referente del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese approvato nella serata di ieri dalla Camera dei deputati.

I relatori sono il sen. Montani, per la 6a, e la sen. Matrisciano, per la 11a. Venerdì 3 agosto, in Aula, il Presidente di turno ha annunciato che in data 2 agosto il provvedimento è stato trasmesso dalla Camera dei deputati ed ha autorizzato le Commissioni a convocarsi.

 

Il premier Giuseppe Conte parla di “un primo importante passo in avanti per la lotta al precariato, il contrasto all’azzardo e la semplificazione fiscale” dicendosi “orgoglioso di guidare un Governo che lavora davvero per questo Paese”.

 

 

Articolo 9 (Divieto di pubblicità giochi e scommesse)
L’articolo 9 – modificato dalla Camera -, facendo salve le restrizioni già introdotte dal legislatore, vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, nonché al gioco d’azzardo, come precisato dalla Camera, comunque effettuata e su qualunque mezzo; si introduce la locuzione “disturbo da gioco d’azzardo” in luogo di ludopatia.
Per i contratti di pubblicità in corso al 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) si prevede che continui ad applicarsi la normativa previgente, fino alla loro scadenza, e comunque per non oltre un anno dalla medesima data. La disposizione, a partire dal 1° gennaio 2019, estende il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse anche alle sponsorizzazioni. La violazione dei divieti comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 20% (5% nel testo originario, così modificato dalla Camera) del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore a 50 mila euro per ogni violazione. Viene innalzata, infine, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi idonei per il gioco lecito per provvedere agli oneri derivanti dall’articolo.
Si affida al Governo il compito di proporre una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l’eliminazione dei rischi connessi al disturbo del gioco d’azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell’erario.

L’articolo 9, al comma 1, introduce il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, che riguardi giochi o scommesse con vincite di denaro, in qualsiasi modo effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali e artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e, per effetto delle modifiche operate dalla Camera, i canali informatici, digitali e telematici, inclusi i social media.

Nel corso dell’esame presso la Camera, la finalità di contrasto alla ludopatia, prevista dal testo originario, è stata sostituita dalla finalità di contrasto al disturbo da gioco d’azzardo.

Questo divieto, a carattere generale, si affianca alle restrizioni già introdotte dal legislatore alla pubblicità di giochi e scommesse, che vengono espressamente fatte salve. Si tratta in particolare:
 della disciplina che vieta i messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro, nelle trasmissioni televisive e radiofoniche e nelle pubblicazioni rivolte ai minori (art. 7, comma 4, D.L. n. 158 del 2012, c.d. decreto Balduzzi);
Sono inoltre vietati i messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet, che incitano al gioco ovvero ne esaltano la sua pratica, ovvero che hanno al loro interno dei minori, ovvero che non avvertono del rischio di dipendenza dalla pratica del gioco. La pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato;
 della disciplina che impone formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita, sui tagliandi dei giochi, sulle slot machine e sulle videolottery (art. 7, comma 5, D.L. n. 158 del 2012, c.d. decreto Balduzzi);
 della disciplina che, presupponendo la legittimità della pubblicità di giochi e scommesse, ne vieta specifiche modalità: ad esempio, vieta la pubblicità che incoraggia il gioco eccessivo o incontrollato, che nega che il gioco possa comportare dei rischi, che omette di rendere esplicite le modalità e le condizioni per la fruizione di incentivi o bonus, che presenta o suggerisce che il gioco sia un modo per risolvere problemi finanziari o personali, ovvero che costituisca una fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, che induce a ritenere che l’esperienza o l’abilità del giocatore permetta di ridurre o eliminare l’incertezza della vincita, che si rivolge o fa riferimento ai minori, che rappresenta l’astensione dal gioco come un valore negativo, che fa riferimento a servizi di credito al consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco (art. 1, comma 938 della legge n. 208 del 2015, legge di stabilità 2016);
 della disciplina che vieta la pubblicità di giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni c.d. generaliste, nella fascia oraria dalle 7 alle 22 di ogni giorno (art. 1, comma 939 della legge n. 208 del 2015, legge di stabilità 2016).
Sono esclusi dal divieto i media specializzati, nonché le lotterie nazionali a estrazione differita, le sponsorizzazioni nei settori della cultura, della ricerca, dello sport, della sanità e dell’assistenza. Con il D.M. 19 luglio 2016 sono stati individuati i media specializzati ai fini della pubblicità di giochi con vincite in denaro.

Si ricorda che le norme introdotte dalla predetta legge di stabilità 2016 (commi 937-940) demandano a un decreto ministeriale (non emanato) l’attuazione ai principi previsti dalla Raccomandazione della Commissione europea 2014/478/UE la quale incoraggia gli Stati membri a realizzare un livello elevato di protezione per i consumatori, gli utenti e i minori grazie all’adozione di principi relativi ai servizi di gioco d’azzardo on-line e alla correlata attività di pubblicità e sponsorizzazione. Detti principi mirano a salvaguardare la salute e a ridurre al minimo gli eventuali danni economici che possono derivare dal gioco d’azzardo eccessivo o compulsivo.

Durante l’esame del provvedimento presso la Camera, è stato chiarito che, ferme restando le illustrate restrizioni, le nuove norme operano in conformità ai divieti sopra illustrati, di cui all’articolo 1, commi 937-940 della legge n. 208 del 2015.

 

Si valuti – scrive il Servizio Bilancio del Senato – l’opportunità di riconsiderare la clausola di salvezza della normativa vigente a fronte dell’introduzione di un generale divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta e comunque effettuata su qualunque mezzo. La normativa previgente, che il decreto-legge fa espressamente salva, infatti, nel presupporre la liceità del messaggio pubblicitario di giochi e scommesse non appare compatibile con il divieto generale introdotto dal decreto-legge.

 

Per i contratti di pubblicità in corso al 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), continua ad applicarsi la normativa previgente (c.d. decreto Balduzzi e legge di stabilità 2016) fino alla loro scadenza, e comunque per non oltre un anno dalla medesima data, procrastinando dunque l’efficacia del divieto fino a tale data (comma 5).

A partire 1° gennaio dal 2019, inoltre, il divieto si estende anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche, e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti. Sono esclusi dal divieto le lotterie nazionali a estrazione differita, le manifestazioni di sorte locali, lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza (di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430), e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il comma 1-bis, introdotto dalla Camera, specifica che nelle leggi e negli altri atti normativi, nonché negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate e con qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti disturbi da gioco d’azzardo (DGA).

Il comma 1-ter, anch’esso introdotto dalla Camera, modifica la disciplina prevista all’articolo 7, comma 4-bis, del richiamato decreto Balduzzi, circa l’obbligo per i giochi con vincite in denaro di riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. La nuova norma prevede che per le lotterie istantanee indette dal primo gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi uguali o inferiori al costo della giocata non sono ricompresi nelle indicazioni della probabilità di vincita. La modifica riduce, pertanto, la percentuale della probabilità di vincita che viene comunicata al pubblico.

Il comma 2 dell’articolo 9 introduce sanzioni amministrative pecuniarie a carico del committente della pubblicità, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, dell’evento o dell’attività, che violino i divieti del comma 1. A tali soggetti si applica la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma pari al 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore, per ogni violazione, a 50 mila euro.

 

Anche nella previsione di sanzioni amministrative, il decreto-legge fa salva la normativa vigente di cui al citato D.L. n. 158/2012 (articolo 7, comma 6), in base alla quale il committente del messaggio pubblicitario del gioco con vincite in denaro rivolte ai minori e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso vengono sanzionati entrambi con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 mila euro. Analoga sanzione si applica per la violazione delle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2016 relative a caratteristiche del messaggio e fasce orarie di trasmissione (ex art. 1, comma 940, legge n. 208/2015). L’inosservanza dell’inserimento di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, invece, dà luogo all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50 mila euro, irrogata nei confronti del concessionario.

Dalla clausola che fa salve le sanzioni amministrative previste dal decreto Balduzzi, deriva che la violazione della disciplina sui messaggi pubblicitari rivolti ai minori (sanzionata con il pagamento di una somma da 100 a 500 mila euro) configura, con l’entrata in vigore del decreto-legge, anche una violazione del generale divieto di pubblicizzare giochi e scommesse (sanzionata con il pagamento di una somma pari al 20% del valore della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore, per ogni violazione, a 50 mila euro), con conseguente cumulo giuridico di sanzioni. In merito, l’articolo 8 della legge n. 689 del 1981, espressamente richiamata dalla disposizione in commento, stabilisce al comma 1 che «salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. La previsione al comma 2 di una sanzione amministrativa calcolata in misura percentuale rispetto al valore della sponsorizzazione o della pubblicità rende impossibile individuare in astratto quale sia – tra l’art. 7, co. 6, del D.L. 158/2012 e l’art. 9 in commento – la violazione più grave.

 

Il comma 3 individua nell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l’autorità competente alla contestazione e alla irrogazione delle predette sanzioni amministrative, ai sensi della legge n. 689 del 1981.

 

In base alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), l’applicazione della sanzione avviene secondo il seguente procedimento:
 accertamento, contestazione-notifica al trasgressore;
 pagamento in misura ridotta o inoltro di memoria difensiva all’autorità amministrativa;
 archiviazione o emanazione di ordinanza ingiunzione di pagamento da parte dell’autorità amministrativa;
 eventuale opposizione all’ordinanza ingiunzione davanti all’autorità giudiziaria (giudice di pace o tribunale); accoglimento dell’opposizione, anche parziale o rigetto (sentenza ricorribile per cassazione);
 eventuale esecuzione forzata per la riscossione delle somme.

 

Dal punto di vista del procedimento, occorre innanzitutto che la violazione sia accertata dagli organi di controllo competenti o dalla polizia giudiziaria (art. 13). La violazione deve essere immediatamente contestata o comunque notificata al trasgressore entro 90 giorni (art. 14); entro i successivi 60 giorni l’autore può conciliare pagando una somma ridotta pari alla terza parte del massimo previsto o pari al doppio del minimo (cd. oblazione o pagamento in misura ridotta, art. 16). In caso contrario, egli può, entro 30 giorni, presentare scritti difensivi all’autorità competente; quest’ultima, dopo aver esaminato i documenti e le eventuali memorie presentate, se ritiene sussistere la violazione contestata determina l’ammontare della sanzione con ordinanza motivata e ne ingiunge il pagamento (cd. ordinanza-ingiunzione, art. 18). Entro 30 giorni dalla sua notificazione l’interessato può presentare opposizione all’ordinanza ingiunzione (che, salvo eccezioni, non sospende il pagamento), inoltrando ricorso all’autorità giudiziaria competente (art. 22, 22-bis). In base all’art. 6 del decreto-legislativo 150/2011, l’autorità giudiziaria competente sulla citata opposizione è il tribunale. L’esecuzione dell’ingiunzione non viene sospesa e il giudizio che con esso si instaura si può concludere o con un’ordinanza di convalida del provvedimento o con sentenza di annullamento o modifica del provvedimento. Il giudice ha piena facoltà sull’atto, potendo o annullarlo o modificarlo, sia per vizi di legittimità che di merito. In caso di condizioni economiche disagiate del trasgressore, l’autorità che ha applicato la sanzione può concedere la rateazione del pagamento (art. 26) Decorso il termine fissato dall’ordinanza ingiunzione, in assenza del pagamento, l’autorità che ha emesso il provvedimento procede alla riscossione delle somme dovute con esecuzione forzata in base alle norme previste per l’esazione delle imposte dirette (art. 27). Il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie è di 5 anni dal giorno della commessa violazione (art. 28).
Il comma 4 destina le risorse provenienti dalle sanzioni amministrative comminate in base ai commi precedenti all’apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, finalizzandole ad incrementare il Fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico istituto in base alle norme della legge di stabilità per il 2016.
Per contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo patologico, a partire dal 2015, sono state stanziate quote nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, pari a 50 milioni di euro dalla legge di stabilità 2015 (comma 133, art. 1, Legge n. 190/2014), riservandone una parte, nel limite di 1 milione per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, alla sperimentazione di software per monitorare il comportamento del giocatore e generare messaggi di allerta. Era previsto il riparto annuale della quota alle regioni e alle province autonome all’atto dell’assegnazione delle risorse ad esse spettanti a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario standard regionale, con verifica dell’effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali che costituiva adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del SSN nell’ambito del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA.

 

Contestualmente, veniva trasferito dall’Agenzia delle dogane al Ministero della salute il già costituito Osservatorio per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave.

Dal 2016, la legge di stabilità 208/2015 (art. 1, commi 918-946 e 948), nell’ambito di numerose disposizioni in materia di giochi ha poi istituito presso il Ministero della salute (cap. 4386, Missione Tutela della salute (20), programma Prevenzione e promozione della salute umana (20.1)) un apposito fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP) con dotazione propria di 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, finalizzato a garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da ludopatia, in base alla definizione dell’Organizzazione mondiale della sanità. La somma è ripartita in ragione delle quote di accesso al finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato:
 per il 2016, tali quote sono state individuate con l’Intesa del 14 aprile 2016 in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome (qui il successivo decreto di riparto del 6 ottobre 2016);
 per il 2017, non essendo stata raggiunta la prescritta Intesa, a causa della mancata attivazione del flusso informativo per la rilevazione dell’utenza con gioco d’azzardo patologico, si è convenuto di ripartire le quote in ragione delle percentuali d’accesso al finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard del 2016 (qui il decreto di riparto 2017). Tale quota è stata tuttavia decurtata dell’accantonamento di 5 milioni effettuato in ottemperanza alla nota MEF del 27 ottobre 2017 con la quale si applicano le riduzioni delle dotazioni finanziarie previste dal D.L. n. 148/2017 (art. 20, comma 5, lett. a)).

 

Il comma 6, come modificato dalla Camera, introduce una norma di copertura finanziaria che modifica la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi idonei per il gioco lecito.

 

Nella sua formulazione originaria, il comma 6 fissava la misura del PREU sugli apparecchi idonei per il gioco lecito (articolo 110, comma 6 lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), vale a dire quelli dotati di attestato di conformità rilasciato dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, slot machine, e quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, videolottery, rispettivamente nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1 ° settembre 2018, e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1 ° maggio 2019.

 

Nel corso dell’esame presso la Camera, tali misure sono state rimodulate, a copertura delle norme che prevedono la decontribuzione per gli anni 2019 e 2020 per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato con contratto a tutele crescenti (si veda per approfondimenti il commento all’articolo 1-bis).

 

Di conseguenza la misura del PREU è così rideterminata:
 19,25 e 6,25 per cento dell’ammontare delle somme giocate, dal 1° settembre 2018 al 30 aprile 2019, come previsto già dal testo originario;
 19,6 e 6,65 per cento dell’ammontare delle somme giocate, dal 1° maggio 2019;
 19,68 e 6,68 per cento dell’ammontare delle somme giocate, dal 1° gennaio 2020;
 19,75 e 6,75 per cento dell’ammontare delle somme giocate, dal 1° gennaio 2021;
 19,6 e 6,6 per cento dell’ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Si ricorda che l’articolo 6, del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50, aveva fissato la misura del prelievo erariale unico rispettivamente per gli apparecchi slot machine e videolottery al 19 e al 6 per cento dell’ammontare delle somme giocate.

Il comma 6-bis – introdotto dalla Camera – affida al Governo il compito di proporre, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l’eliminazione dei rischi connessi al disturbo del gioco d’azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell’erario, e comunque tale da garantire almeno l’invarianza delle corrispondenti entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dal comma 6.

 

Nel comma 7 si prevede che agli oneri derivanti dai divieti di cui al comma 1, pari a 147 milioni di euro per l’anno 2019 e 198 milioni annui a decorrere dall’anno 2020, si provveda mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla misura del PREU sugli apparecchi idonei per il gioco lecito, stabilita al comma precedente.

 

Articolo 9-bis (Formule di avvertimento)
L’articolo 9-bis, inserito alla Camera, prevede che i tagliandi delle lotterie istantanee contengano messaggi in lingua italiana recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d’azzardo. Si stabilisce inoltre che formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro siano applicate anche su alcuni apparecchi da intrattenimento, nonché nelle aree e nei locali dove essi vengano installati.
Riguardo ai tagliandi delle lotterie istantanee, si demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi, sentito l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la definizione del contenuto del testo e delle caratteristiche grafiche delle avvertenze in oggetto. In ogni caso, i messaggi devono essere stampati su entrambi i lati, in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, e riportare la seguente dicitura (su entrambi i lati e con dimensioni adeguate e, comunque, tali da assicurarne l’immediata visibilità): «Questo gioco nuoce alla salute». I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla suddetta data di entrata in vigore possono essere posti in vendita per un periodo massimo di dodici mesi successivi. (commi 1-3).
Riguardo agli apparecchi da intrattenimento, si prevede l’apposizione di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro sulle cosiddette slot machine e videolottery, nonché nelle aree e nei locali dove esse vengano installate (comma 4).
Viene fatta salva la disciplina già vigente sulle avvertenze sui rischi derivanti dal gioco d’azzardo (comma 5).

 

 

Articolo 9-ter (Monitoraggio dell’offerta di gioco)
L’articolo 9-ter, introdotto dalla Camera, prevede lo svolgimento di un monitoraggio sull’offerta dei giochi ed una relazione annuale al Parlamento sui risultati del monitoraggio.
Il suddetto monitoraggio è effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero della salute, anche attraverso l’utilizzo di una banca dati che tenga conto dell’andamento del volume di gioco e della sua distribuzione nel territorio, considerando in particolare le aree più soggette al rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco d’azzardo.
Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, presenta una relazione annuale al Parlamento sui risultati del monitoraggio.

Articolo 9-quater (Misure a tutela dei minori)
L’articolo 9-quater – introdotto dalla Camera – dispone che l’accesso agli apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito (di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: slot machine e videolottery) sia consentito esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria, al fine di impedire l’accesso ai giochi da parte dei minori, e che siano rimossi dagli esercizi, dal 1° gennaio 2020, gli apparecchi privi di meccanismi idonei ad impedire l’accesso ai minori. La violazione di quest’ultima norma è punita con una sanzione amministrativa di diecimila euro per ciascun apparecchio.

 

Articolo 9-quinquies (Logo No Slot)
L’articolo 9-quinquies, introdotto dalla Camera, istituisce il logo No Slot, demandando ad un decreto ministeriale la regolamentazione dell’uso del logo e la definizione delle condizioni per il rilascio, il quale è eseguito da parte dei comuni in favore dei titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminino o si impegnino a non installare gli apparecchi da intrattenimento.
Gli apparecchi cui si riferisce la norma in esame (comma 3) sono quelli individuati dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero quelli dotati di attestato di conformità rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, slot machine, e quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, videolottery.

 

Il comma 2 affida a un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, il compito di definire le condizioni per il rilascio del diritto d’uso del logo identificativo No slot, nonché per la sua revoca.

L’articolo 7, comma 10, del D.L. n. 158 del 2012 ha disposto che presso l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ora Agenzia delle dogane e dei monopoli, è istituito un Osservatorio di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della Salute, dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dello Sviluppo economico e dell’Economia e delle Finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Ai componenti dell’osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese. Successivamente, l’articolo 1, comma 133 della legge n. 190/2014 ha previsto che al fine del monitoraggio della dipendenza dal gioco d’azzardo e dell’efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese l’Osservatorio per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, istituito dall’articolo 7, comma 10, del D.L. n. 158 del 2012, è trasferito dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli al Ministero della salute.

Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

 

 

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