19 Aprile 2024 - 03:17

Il mancato coordinamento provoca danni. Di Stefano Sbordoni

Nel caos di competenze e poteri tra il governo centrale ed i vari governi del territorio, ora si intromettono anche le Questure, che in qualche occasione travisano le competenze loro

24 Aprile 2015

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Nel caos di competenze e poteri tra il governo centrale ed i vari governi del territorio, ora si intromettono anche le Questure, che in qualche occasione travisano le competenze loro attribuite in tema rilascio di licenza ex art. 88 TULPS. Il caso: il Questore di Padova emetteva a fine marzo un provvedimento di sospensione per 15 giorni della licenza di un punto di vendita di gioco in quanto un extracomunitario senza fissa dimora, nel tentare la fuga dai carabinieri che lo stavano inseguendo perché trovato in possesso di droga, veniva arrestato proprio all’interno del punto.

Il provvedimento del Questore di Padova, – spiega l’avv. Stefano Sbordoni – che  aveva ordinato la sospensione della licenza per 15 giorni per questioni di ordine pubblico nei confronti della sala scommesse, è stato sospeso dal Tar di Venezia, con decreto inaudita altera parte pubblicato a metà aprile. “Ritenuto che il provvedimento risulti produttivo di danni economici di notevole entità – si legge nel decreto – per cui sussistano nel caso di specie i presupposti di estrema gravità ed urgenza che ne permettono la sospensione nelle more della decisione sull’istanza da parte del Collegio nella camera di consiglio del 6 maggio 2015, accoglie l’istanza di misure cautelari monocratiche e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 6 maggio 2015″. Due sono le considerazioni: la prima, che finalmente si riconoscono, seppur nella fase cautelare (per avere conferma della sospensione  si dovrà attendere la camera di consiglio del 6 maggio 2015), i danni di notevole entità a carico dell’attività di impresa. Ed infatti dalle notizie pubblicate on line dai giornali locali in relazione al provvedimento del Questore, sembrerebbe che il punto di vendita del gioco sportivo garantisse il lavoro a circa 40 persone, e quindi reddito più o meno a 40 famiglie.

Il TAR Veneto, non influenzato dalla campagna mediatica contro l’industria sana dei giochi, ha riconosciuto con il decreto inaudita altera parte che il fatto di delinquenza comune, che di certo nulla aveva a che vedere con il punto vendita colpito dal provvedimento, poteva comprometterne l’attività. La chiusura coatta e forzosa per 15 giorni sarebbe stata un disastro dal punto di vista economico. Senza peraltro considerare i danni all’immagine dell’esercizio, che vede associare la propria attività a quella criminale. La seconda considerazione non è connessa al fatto di cronaca, ma coinvolge alcuni principi di natura generale: il dilemma di competenze, funzioni e discrezionalità da parte del Questore nell’adottare provvedimenti così invasivi, quali la sospensione di una licenza ex art. 88 TULPS, senza che venga tenuto debito conto delle circostanze oggettive. Come se non fosse già sufficiente il contrasto tra governo centrale e quelli del territorio (comune e province), ora le Questure emettono provvedimenti (discutibili nel caso di specie) interloquendo direttamente con le Regioni ed i Comuni, e non rilasciano le licenze ai punti autorizzati di gioco perché valutano loro dovere applicare le varie Leggi Regionali ed i relativi Regolamenti comunali.

Orbene sembrerebbe che addirittura il Ministero dell’Interno sia intervenuto sul punto, sostenendo che il rilascio della licenza ex art. 88 TULPS debba essere unicamente circoscritto ai soli requisiti richiesti dallo stesso TULPS (quindi verifica dei requisiti soggettivi in capo al richiedente della licenza). Giusto, altrimenti si rischierebbe che l’eventuale diniego al rilascio della licenza possa essere riconducibile a violazioni individuate da norma di altro rango, la cui applicazione dovrebbe prevedere un coordinamento ed una valutazione preventiva all’intervento di competenza delle Questure.  Sembra però che l’intervento del Ministero abbia solo in parte risolto i problemi, perché alcune Questure continuano ad andare a braccetto con gli enti locali che per evitare aperture di attività lecite di gioco tirano fuori dal cassetto oramai desueti piani regolatori e relativi regolamenti.

Si auspica – conclude Sbordoni – dunque che la licenza ex art. 88 TULPS venga qualificata in maniera chiara nella delega fiscale di prossima (!!??) attuazione, per evitare di creare danni all’industria del solo gioco lecito, mentre l’illecito prospera proprio in quei territori così sensibili sul tema, protetto da provvedimenti a dir poco scoordinati.

PressGiochi