28 Marzo 2024 - 23:21

Il Belgio revisiona la normativa sui giochi e lo notifica all’Ue

Grecia. Il Ministro Tsakalotos: “Presenteremo in parlamento due leggi sul gioco prima di Natale” Il Belgio ha notificato in Commissione europea tre progetti di legge relativi sia a giochi terrestre

23 Ottobre 2017

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Grecia. Il Ministro Tsakalotos: “Presenteremo in parlamento due leggi sul gioco prima di Natale”

Il Belgio ha notificato in Commissione europea tre progetti di legge relativi sia a giochi terrestre che online.

Il primo progetto dà esecuzione all’articolo 43/8, paragrafo 2, della legge del 7 maggio 1999 sui giochi d’azzardo, le scommesse, gli esercizi di giochi d’azzardo e la protezione dei giocatori.

Definisce le condizioni per la presentazione della pubblicità dei giochi d’azzardo e delle scommesse tramite gli strumenti della società dell’informazione e impone regole generali che devono essere soddisfatte dai titolari di una concessione aggiuntiva A+, B+ ed F1+ in materia di accesso ai giochi e verifica dell’identità e dell’età dei giocatori.
Negli ultimi anni il mercato dei giochi d’azzardo ha registrato uno sviluppo significativo, caratterizzato da una forte espansione dei giochi d’azzardo online. La forte crescita ha interessato, nel breve termine, principalmente l’offerta di scommesse online (e soprattutto le scommesse dal vivo) e di giochi da casinò. Anche la pubblicità dei giochi d’azzardo online è diventata onnipresente.

Durante i programmi sportivi si è martellati dalla pubblicità per le scommesse sportive. Nell’ambito della politica belga di inquadramento dei giochi d’azzardo, è necessario stabilire varie regole generali relative ai giochi d’azzardo e alle scommesse che possono essere proposti tramite gli strumenti della società dell’informazione, nonché le condizioni in cui possono essere proposti, ivi comprese le regole in merito alla pubblicità.

 

Il secondo progetto introduce, in particolare, le seguenti modifiche:
– divieto della pratica dei giochi di carte o di società di cui all’articolo 3.3. della legge mediante dispositivi non autorizzati dalla commissione dei giochi d’azzardo;
– modifica dell’articolo 3 bis per applicare il controllo dell’età e dell’identità anche alle macchine per lotteria, giochi d’azzardo e scommesse della lotteria nazionale;
– modifica della composizione della commissione dei giochi d’azzardo per promuovere una partecipazione più equilibrata di uomini e donne in seno alla stessa;
– modifica delle condizioni di nomina dei membri effettivi o supplenti della commissione o del presidente;
– rafforzamento del potere sanzionatorio, con imposizione di obbligo, e non più possibilità, di sanzione per la commissione;
– aumento del numero massimo di dispositivi di gioco d’azzardo consentiti presso i pubblici esercizi;
– modifica dell’articolo 43/4 della legge in relazione agli esercizi di giochi d’azzardo di classe IV (conclusione di una convenzione tra il comune dell’esercizio e l’esercente, da un lato, e i dati relativi alla pratica di giochi d’azzardo automatici che propongono scommesse su attività simili a quelle offerte in un’agenzia di scommesse si trovano in una sede permanente nel territorio belga, dall’altro);
– aggiunta di due condizioni supplementari che devono essere soddisfatte dai richiedenti di concessioni di classe F1 ed F2 (convenzione tra il comune e l’esercizio e divieto di stabilirsi nei pressi di scuole ecc.);
– potere conferito al Re di stabilire criteri differenti in base alla classe della concessione e alla modalità di offerta del gioco (online o nel mondo reale);
– divieto di praticare i giochi d’azzardo virtuali nelle agenzie di scommesse per i minori di 21 anni di età;
– competenza generale conferita al Re per stabilire le modalità relative alla pubblicità dei giochi d’azzardo;
– ampliamento del campo di applicazione dell’Excluded Persons Information System (EPIS) a tutti gli esercizi di giochi d’azzardo fissi di classe IV.

 

Nel terzo progetto di legge si trattano i giochi di cui all’articolo 3.3, della legge del 7 maggio 1999 sui giochi d’azzardo, le scommesse, gli esercizi di giochi d’azzardo e la protezione dei giocatori.
Questi giochi non sono considerati giochi d’azzardo ai sensi della legge sui giochi d’azzardo; è tuttavia opportuno limitarne il campo di applicazione. Il progetto vieta l’utilizzo di dispositivi automatici per proporre giochi di carte o di società che non sono considerati giochi d’azzardo dal legislatore ai sensi dell’articolo 3, punto 3, della legge sui giochi d’azzardo, in virtù della loro natura ricreativa.
Si modifica anche il regio decreto dell’11 luglio 2003 relativo alle regole di funzionamento dei giochi d’azzardo la cui pratica è autorizzata negli esercizi di giochi d’azzardo di classe III (o esercizi pubblici) con l’aggiunta di condizioni per la pratica di una nuova categoria di giochi d’azzardo che possono essere utilizzati negli esercizi pubblici.

Le macchine di categoria “3.3” sono diventate slot-machine a pieno titolo. Sono in grado di superare la perdita oraria media del bingo; non esistono verifiche elettroniche dell’identità come nel bingo per controllare se il giocatore è minorenne; non vi sono controlli sull’onestà del gioco da parte della commissione dei giochi d’azzardo; il numero di macchine non è limitato e i pochi controlli effettuati dal dipartimento federale della Finanza sul pagamento del bollo non consentono di verificare se le macchine continuino effettivamente a rientrare nel campo d’applicazione dell’articolo 3.3 della legge sui giochi d’azzardo.

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