19 Aprile 2024 - 12:25

IAP. Sanzionato messaggio pubblicitario sul gioco contrario all’art. 28ter del codice

L’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) nella persona del Presidente del Comitato di Controllo, attraverso l’ingiunzione 39/16 del 10 Maggio scorso ha ritenuto il messaggio pubblicitario “Fanta Allenatore: adesso se vinci, VINCI DENARO

03 Giugno 2016

Print Friendly, PDF & Email

L’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) nella persona del Presidente del Comitato di Controllo, attraverso l’ingiunzione 39/16 del 10 Maggio scorso ha ritenuto il messaggio pubblicitario “Fanta Allenatore: adesso se vinci, VINCI DENARO SU FANTASYTEAM.”, rilevato su La Gazzetta dello Sport del 21/4/2016 manifestamente contrario all’art. 28ter – Giochi con vincita in denaro – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. “Il messaggio, nel presentare il gioco online “Fantasyteam”, vanta un “bonus del 100% sulla prima ricarica fino a 500€*”.

“La perentorietà e l’assolutezza della promessa è idonea a indurre in errore il pubblico sulle reali caratteristiche e le condizioni di quanto vantato- commenta il Comitato di Controllo-  essa prospetta infatti un allettante incentivo all’iscrizione al sito del gioco, destinato tuttavia a ridimensionarsi, una volta che l’utente venga a conoscenza delle condizioni dell’offerta. Infatti, dopo il primo deposito di almeno 10€, il bonus promesso è un bonus progressivo che diventa cioè realmente fruibile solo a determinate condizioni: in questo caso viene rilasciato solo in tranche da 10€ dopo aver giocato per almeno 12€. Inoltre l’utente ha 60 giorni di tempo per poter sbloccare il bonus vantato, interamente o nelle singole tranche. Le limitazioni e le condizioni dell’iniziativa rendono il claim scorretto, in quanto inficiano l’immediatezza di fruizione che la perentorietà della promessa e il contesto comunicazionale complessivo lasciano invece intendere al pubblico”.

Secondo quanto recita l’Art. 28 ter: “La comunicazione commerciale relativa ai giochi con vincita in denaro, autorizzati sul territorio italiano, non deve contrastare con l’esigenza di favorire l’affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità. Deve inoltre essere evitata ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche, i costi, le probabilità di vincita, le condizioni per la fruizione degli incentivi e dei bonus. La comunicazione commerciale relativa a tali giochi non deve in particolare: rappresentare o incoraggiare il gioco eccessivo, il gioco incontrollato o il gioco indebitamente associato a forti emozioni; negare che il gioco possa comportare dei rischi; omettere di esplicitare le modalità e le condizioni per la fruizione degli incentivi e dei bonus e enfatizzarne ingiustificatamente la reale portata; Deve inoltre essere evitata ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche, i costi, le probabilità di vincita, le condizioni per la fruizione degli incentivi e dei bonus”.

PressGiochi