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Gratta&vinci. Il Tar rinvia una vincita del ’96 al giudice ordinario

Quando si dice i tempi lunghi della giustizia italiana. Lo sa bene il vincitore di un biglietto da 30 milioni di lire della lotteria istantanea “Sette e Vinci” risalente addirittura

27 Maggio 2015

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Quando si dice i tempi lunghi della giustizia italiana. Lo sa bene il vincitore di un biglietto da 30 milioni di lire della lotteria istantanea “Sette e Vinci” risalente addirittura al 1996.

Il fortunato – si fa per dire- giocatore aveva cercato di riscuotere la somma nel giugno del ’97 ma l’amministrazione si era opposta perché la lotteria in questione era scaduta il 1° marzo di quel medesimo anno.

Fatto sta che dopo la revoca del decreto di perenzione, il ricorso è approdato al Tar Lazio che oggi lo ha dichiarato inammissibile per carenza di giurisdizione in quanto di competenza dell’A.g.o..

“La vertenza, – spiega il giudice – , concerne la richiesta di pagamento per un biglietto gratta e vinci di lotteria autorizzata ai sensi dell’art. 1935 cod. civ.. Le situazioni soggettive insorgenti dal relativo contratto vanno qualificate come diritti soggettivi, rispetto ai quali nessuna peculiare rilevanza assume la qualità di pubblica amministrazione del soggetto che gestisce la lotteria stessa. Questa è, d’altro canto, l’univoca soluzione dalla quale muovono le decisioni sul tema della Suprema Corte di Cassazione (tra le altre: III, 16 febbraio 2010, n. 3588; III, 29 febbraio 2008, n. 5503; III, 6 marzo 2007, n. 5062). Ne discende che l’azione andava proposta avanti l’Autorità giudiziaria ordinaria verso la quale potrà ora rivolgersi la richiesta degli istanti giusta la translatio iudicii disciplinata dall’art. 11 cod. proc. amm.”.

 

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