28 Marzo 2024 - 12:37

Global Sternet: Consiglio di Stato respinge la richiesta di sospensiva, decadenza resta efficace

Il Consiglio di Stato ha deciso di respingere la richiesta avanzata da Global Starnet contro la decisione del Tar del Lazio di rimandare al 24 gennaio 2018, data fissata per

24 Novembre 2017

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Il Consiglio di Stato ha deciso di respingere la richiesta avanzata da Global Starnet contro la decisione del Tar del Lazio di rimandare al 24 gennaio 2018, data fissata per l’udienza di merito, la decisione sulla richiesta di sospensiva della nota emessa da ADM in data 29.09.2017.

L’operatore di giochi contestava la nota di ADM che prevedeva che a decorrere dal 1° ottobre 2017, non venissero accolte: 1. Nuove istanze per l’ottenimento della certificazione di idoneità di sale VLT; 2. Nuove istanze di verifica di conformità per sistemi di gioco e giochi VLT; 3. Nuove istanze di rilascio di nulla Osta per apparecchi AWP.
Questo di fatto blocca l’operatività del Gruppo e molte nuove sale giochi in attesa di avvio. Palazzo Spada ha ritenuto però che la questione vada analizzata nel suo complesso nell’udienza di merito che si terrà il prossimo 24 gennaio.

 

Di seguito l’ordinanza:

Osservato che l’Agenzia ha emanato, a carico dell’odierna ricorrente, il provvedimento prot. n. RU33796 in data 27 marzo 2017 recante la decadenza, con decorrenza 1 ottobre 2017, dalla concessione di gestione della rete telematica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento;

Osservato, inoltre, che detto provvedimento stabiliva espressamente che “al termine del periodo transitorio”, ossia al 1 ottobre 2017, “si darà attuazione alle operazioni di devoluzione della rete” e “saranno incamerate le cauzioni”;

Rilevato che l’istanza cautelare svolta dalla ricorrente avverso tale provvedimento è stata respinta in prime cure dal T.a.r. per il Lazio con ordinanza n. 3152 del 22 giugno 2017;

Osservato che, nell’ambito del conseguente giudizio di appello cautelare, la società ricorrente ha espressamente “degradato” la propria istanza cautelare, originariamente tesa alla sospensione dell’efficacia dell’atto, limitandone il petitum alla celere fissazione dell’udienza di merito dinanzi al Tribunale;

Osservato che questa Sezione, con ordinanza n. 4026 del 22 settembre 2017, ha disposto in conformità, considerando “tale soluzione … idonea a soddisfare le invocate esigenze cautelari”;

Rilevato, quindi, che il provvedimento di decadenza (e, con esso, le ancillari previsioni ivi delineate) non è mai stato sospeso ed è, allo stato, pienamente efficace;

Rilevato che l’Agenzia, con il provvedimento gravato, ha cionondimeno consentito, sino alla definizione del giudizio in prime cure, la prosecuzione dell’attività nell’attuale conformazione imprenditoriale, impedendo solo un ulteriore ampliamento dell’assetto operativo come esistente al 1 ottobre 2017;

Rilevato, inoltre, che l’Agenzia ha disposto non il definitivo incameramento, ma il mero interinale “blocco” delle somme versate a titolo di deposito cauzionale nelle more della decisione del ricorso nel merito da parte del Tribunale;

Ritenuto quindi, quanto al fumus, che invero il provvedimento in questa sede impugnato perimetra, circoscrive e limita la panoplia degli effetti che altrimenti il provvedimento di decadenza, allo stato valido ed efficace, avrebbe naturaliter determinato a carico dell’odierna ricorrente;

Osservato per di più, in ordine al periculum, che l’udienza per la discussione del merito risulta fissata dal Tribunale a data invero assai prossima, ossia al 24 gennaio 2018;

Ritenuto che la peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese del grado cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), Respinge l’appello

 

 

 

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