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Gioco online: il parere di Malta fa slittare l’approvazione delle riforme della Grecia

Il parere circostanziato di Malta fa slittare l’approvazione da parte della Comissione europea del progetto greco di regolamentazioni tecniche relative alle “Riforme del mercato dei giochi d’azzardo online”. La legge

03 Luglio 2019

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Il parere circostanziato di Malta fa slittare l’approvazione da parte della Comissione europea del progetto greco di regolamentazioni tecniche relative alle “Riforme del mercato dei giochi d’azzardo online”.

La legge notificata in Ce dal Governo greco, incrementa e modernizza in maniera significativa il quadro normativo del mercato dei giochi d’azzardo poiché tiene conto sia della realtà greca che delle migliori pratiche internazionali. Oltre ai miglioramenti tecnici apportati dalla presente legge, le disposizioni riguardo al nuovo metodo di rilascio delle licenze per le persone operanti nel mercato specifico rappresentano un grande passo in avanti verso la trasparenza, la concorrenza leale, la tutela dei giocatori e la lotta alle carenze e agli abusi del quadro esistente. Sono stati introdotti miglioramenti significativi anche per quanto riguarda i regolamenti sul gioco d’azzardo, la protezione dei dati personali dei giocatori e l’elenco dei fornitori di giochi d’azzardo non provvisti di licenza. Da ultimo, sono state disciplinate questioni relative ai trasferimenti di denaro e alla tassazione delle vincite dei giochi d’azzardo.

 

Il progetto di regolamentazioni tecniche concerne le “Riforme del mercato dei giochi d’azzardo online – modifica alla legge 4002/2011” e più specificatamente:

relativamente all’articolo 1
Sono state effettuate sostituzioni e aggiunte necessarie alle parole chiave e alle definizioni tecniche contenute nella legge originale del 2011 mediante modifica dell’articolo 25 della legge 4002/2011 (Gazzetta ufficiale della Grecia 180/A), al fine di aggiornarli e adattarli al mercato greco dei giochi d’azzardo online, come disciplinato dall’attuale iniziativa legislativa. A titolo indicativo, si introduce il concetto chiave di “titolare di una licenza relativa al gioco d’azzardo online” nell’ambito di un nuovo quadro normativo riguardante il rilascio della licenza e il funzionamento di suddetto mercato. Si introduce il concetto di “altri giochi online” come una categoria speciale di giochi le cui licenze possono essere ottenute nell’ambito di una nuova procedura ivi stabilita, e si aggiunge inoltre il termine “associati” per designare una categoria separata di persone che assistono il titolare della licenza relativa al gioco d’azzardo.
Relativamente all’articolo 2
Dato che, fino ad ora, non sono state definite disposizioni per distinguere i diversi tipi di licenze, tale articolo suddivide le licenze relative al gioco d’azzardo online in due categorie che corrispondono a due tipi di licenze: a) una licenza per i giochi di scommesse, vale a dire scommesse sportive e non; e b) una licenza per altri giochi online.
Relativamente all’articolo 3
Il paragrafo 1 di tale articolo stabilisce, attualmente, che i regolamenti sul gioco d’azzardo debbano essere adottati mediante decisione del ministro delle Finanze, a seguito di una raccomandazione a tale scopo da parte della Commissione ellenica del gioco (CEG), e non mediante emanazione di decreti presidenziali, come avveniva fino ad ora. La modifica proposta è ritenuta necessaria considerata la velocità degli sviluppi tecnologici in questo settore specifico.
All’articolo 3, i paragrafi da 2 a 8 apportano modifiche legate alla redazione legislativa e alle aggiunte necessarie su questioni specifiche stabilite nei regolamenti sul gioco d’azzardo, affinché tali disposizioni siano conformi al nuovo modello di licenza (un sistema di licenze aperto).
Relativamente all’articolo 4
Le disposizioni di cui all’articolo 4 aggiornano i requisiti tecnici del sistema informatico di supervisione e controllo (SISC), il quale sarà definito nei regolamenti sul gioco d’azzardo, e stabiliscono espressamente che i giochi d’azzardo online possono essere praticati solamente su sistemi e moduli collegati al SISC a cui la CEG ha accesso.
Relativamente all’articolo 5
La modifica proposta al paragrafo 1 include gli istituti di moneta elettronica di cui alla legge 4021/2011 (Gazzetta ufficiale della Grecia 218/A) tra gli istituti in cui i giocatori possono avere un conto su cui depositare le vincite derivanti dai giochi d’azzardo online.
Il paragrafo 2 stabilisce che i regolamenti sul gioco d’azzardo definiscano l’importo di cui i titolari di una licenza relativa al gioco d’azzardo online debbano disporre presso un istituto di credito o di pagamento o di moneta elettronica, in base al tipo di licenza.
Relativamente all’articolo 6
Tale articolo sostituisce l’articolo 34 della legge 4002/2011 riguardante la tutela dei dati personali conservati dalla CEG e dai titolari di una licenza relativa al gioco d’azzardo online, affinché sia conforme al regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) alla luce della nuova procedura di rilascio della licenza per i giochi d’azzardo online.
Relativamente all’articolo 7
Tale articolo introduce una nuova procedura di rilascio della licenza di cui lo Stato greco ha competenza esclusiva. Ai sensi del paragrafo 2, possono essere rilasciati due tipi di licenze nel quadro di questo nuovo sistema di licenze aperto (senza alcuna gara di appalto competitiva): a) una licenza per i giochi di scommesse, vale a dire scommesse sportive e non; e b) una licenza per altri giochi online; si stabiliscono inoltre le caratteristiche principali di tali licenze. Si prevede espressamente che, nel quadro delle condizioni speciali di cui all’articolo 46 della legge 4002/2011, come modificata dall’articolo 9 del presente documento, a ogni potenziale titolare di una licenza possano essere concessi entrambi i tipi di licenza senza alcuna limitazione al numero finale di licenze rilasciate.
Il paragrafo 3 dell’articolo proposto stabilisce espressamente che la licenza relativa ai giochi d’azzardo online debba essere rilasciata su decisione della CEG.
I paragrafi da 4 a 7 definiscono i contributi esigibili per la partecipazione alla procedura di rilascio della licenza, nonché il costo di ciascun tipo di licenza, la durata delle licenze e le condizioni di rinnovo.
Relativamente all’articolo 8
Alla legge 4002/2011è inserito l’articolo 45A, concernente un registro degli associati creato e mantenuto dalla CEG; si stabiliscono altresì la procedura e le condizioni per la registrazione e la cancellazione degli associati dal registro stesso al fine di garantire la trasparenza e l’affidabilità dei giochi d’azzardo online.
Relativamente all’articolo 9
Tale articolo modifica nuovamente le condizioni per la partecipazione alla procedura di rilascio della licenza.
Le compagnie con un capitale sociale versato di almeno 200 000 EUR (cfr. paragrafo 1) continuano ad essere la sole a poter partecipare alla procedura, e si definiscono inoltre limitazioni specifiche alla partecipazione di persone giuridiche richiedenti la licenza, nonché di tutte le persone partecipanti a tali entità giuridiche (cfr. paragrafi 2 e 3).
Si stabilisce espressamente che i potenziali titolari della licenza sono tenuti a gestire i giochi d’azzardo su siti web il cui nome di dominio termina in .gr. Dovrebbe essere chiarito che ogni potenziale titolare della licenza può detenere fino a due licenze di tipo differente (una licenza per i giochi di scommesse e una licenza per altri giochi online) per sito web. Se il potenziale titolare della licenza desidera presentare domanda per più autorizzazioni dello stesso tipo, è obbligato a pagare il contributo corrispondente. Infine, una licenza non può in alcun caso fare riferimento a più di un sito web (cfr. paragrafo 4).
Se i potenziali titolari della licenza hanno i loro uffici registrati fuori dalla Grecia, sono tenuti a installare un server sicuro in Grecia che sia collegato alla CEG al fine di salvaguardare il meccanismo di controllo (cfr. paragrafo 5).
L’organismo competente per il rilascio delle licenze relative ai giochi d’azzardo è la CEG ed è precisato il momento in cui il contributo è esigibile (cfr. paragrafo 6).
È obbligatorio presentare una lettera di garanzia, e si definiscono i documenti giustificativi che corredano la domanda come condizione per il rilascio della licenza (cfr. paragrafi da 7 a 8).
Relativamente all’articolo 10
Le disposizioni di tale articolo concernono obblighi generali imposti a tutte le persone che acquisiscono una licenza relativa al gioco d’azzardo online ai sensi della nuova procedura (cfr. paragrafi 1, 2 e 5). Per i titolari delle licenze relative ad altri giochi d’azzardo online sussiste l’obbligo specifico di notificare alla CEG la loro eventuale intenzione di praticare una nuova tipologia di “altro gioco online” in aggiunta a quelli inclusi nella domanda originale per quel tipo di licenza (cfr. paragrafo 3).
Infine, questioni specifiche (la revoca delle licenze, la procedura per l’imposizione di sanzioni, le condizioni di funzionamento del server, ecc.) devono essere disciplinate mediante decisione della CEG o nei regolamenti sul gioco d’azzardo (cfr. paragrafi 4, 6 e 7).
Relativamente all’articolo 11
Il paragrafo 7 aggiorna la procedura di redazione e revisione della “lista nera” dei fornitori di giochi d’azzardo non provvisti di licenza, affinché sia conforme al nuovo sistema di rilascio di licenza, di organizzazione e gestione dei giochi d’azzardo online.
Relativamente all’articolo 12
L’articolo 49 della legge 4002/2001 è modificato inserendo gli istituti di moneta elettronica autorizzati ai sensi della legge 4021/2011 tra i fornitori di servizi di pagamento per i pagamenti derivanti dalla partecipazione ai giochi d’azzardo. Inoltre, il nuovo paragrafo 6 precisa che tali fornitori sono tenuti a trasmettere i dati relativi alle transazioni dei titolari di licenze relative al gioco d’azzardo, dei titolari di schede giocatore individuali e dei conti dei giocatori online mediante il Sistema dei registri di conti bancari e di pagamento (SRCBP) gestito dalla Segreteria generale per i sistemi di informazione ai sensi della legge 4170/2013 (Gazzetta ufficiale della Grecia 163/A).
Relativamente all’articolo 13
Il nuovo paragrafo 2, dell’articolo 50, della legge 4002/2011, stabilisce a) che al fine di ottenere e rinnovare una licenza relativa al gioco d’azzardo per macchine da gioco e per il funzionamento di tali macchine, il prezzo per i giochi d’azzardo giocati usando suddette macchine da gioco deve essere pagato ai sensi dell’articolo 39 della legge; e b) che per partecipare alla procedura per l’ottenimento della licenza relativa al gioco d’azzardo online si deve pagare il contributo di cui all’articolo 45, paragrafo 4. Inoltre, si sostituisce il primo trattino del paragrafo 7, il paragrafo 10 è soppresso e si sostituisce l’articolo 50, paragrafo 11.
Relativamente all’articolo 14
Tale articolo modernizza le modalità di tassazione dei giocatori online. Si introduce una tariffa forfettaria di tassazione al 10 % e si abbandona l’uso di colonne e sessioni dei giocatori.
Relativamente all’articolo 15
Tale articolo include disposizioni transitorie concernenti a) le imprese fornitrici di servizi di scommesse e di gioco online, regolarmente stabilite negli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, in possesso di una regolare licenza operativa e di una licenza per tali servizi, e che entro il 31 dicembre 2011 hanno presentato una domanda volontaria per aderire al regime fiscale di cui alla legge 4002/2011; e b) i titolari di licenze per il gioco d’azzardo, al fine di garantire che la CEG possa accedere ai loro sistemi e moduli fin tanto che il sistema SISC sia installato e funzionante.

 

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