29 Marzo 2024 - 12:25

Dopo Sentenza Laezza, Stanleybet pronta a depositare richieste di risarcimento in tutti i tribunali italiani

John Whittaker, CEO di Stanley, fa sapere: “Il passato è ora rimesso al giudizio della Magistratura Italiana. Per il futuro auspico che tra le Autorità italiane, emerga la consapevolezza della

19 Luglio 2016

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John Whittaker, CEO di Stanley, fa sapere: “Il passato è ora rimesso al giudizio della Magistratura Italiana. Per il futuro auspico che tra le Autorità italiane, emerga la consapevolezza della assoluta necessità di un confronto tra l’Amministrazione, la Stanley e i concessionari. Deve essere scongiurato che per la quarta volta veda la luce una disciplina di gara che di nuovo, come nelle tre precedenti occasioni (gare del 2000,  Bersani e Monti) pregiudichi l’ingresso della Stanley a condizioni di parità nel sistema concessorio italiano. Perché la nuova gara sia legittima e Stanley sia allo stesso livello degli altri operatori, non si sottovaluti che al momento della pubblicazione del bando dovranno essere gia’ stati rimossi gli effetti delle discriminazioni subite da Stanley in 15 anni di persecuzione dei propri CTD. E’ quindi indispensabile che l’Amministrazione apra un processo di consultazione con la Stanley e i Concessionari.”

 

 

 

Prologo. Già visto tante altre volte: agenti della Guardia di Finanza sequestrano, di propria iniziativa, le attrezzature di due centri Stanley (CTD) di Frosinone. L’avvocato Daniela Agnello, difensore dei CTD, chiede ed ottiene, di fronte al Giudice delle indagini preliminari, la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia.

Fatti. La Corte Europea risolve le questioni pregiudiziali poste alla sua attenzione con ordinanza che richiama integralmente e sancisce la piena efficacia diretta della nota sentenza Laezza che riconosce le ragioni Stanley. Il 13.07.2016 il Gip di Frosinone accoglie l’opposizione del difensore dei CTD Stanley e dispone il dissequestro dei beni.

Osserva infatti il Gip (sintesi): Deve rilevarsi come l’obbligo di cessione a titolo gratuito di tutti i beni alla Pubblica Amministrazione non sembra sia stato imposto ai precedenti concessionari. Ne consegue una disparità di trattamento ingiustificata e, considerata la breve durata delle concessioni della gara Monti, una disparità incomprensibile.

Nessuna attinenza con  professati obiettivi di tutela dei consumatori, dell’ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e/o contro infiltrazioni della criminalità organizzata. Nè si rileva proporzionalità della misura in riferimento all’obiettivo di garantire la continuità dell’attività autorizzata di raccolta delle scommesse.

Le consulenze tecniche di parte depositate dalla difesa, riferisce il Gip, dimostrano che la devoluzione gratuita delle attrezzature, per un operatore come Stanley che poteva ragionevolmente aspirare ad una partecipazione massiccia, abbia avuto un impatto significativo in termini di deterrenza sulla decisione di partecipare alla gara Monti.

La stessa vicenda dei CTD Stanley di Frosinone si è verificata in tantissime città d’Italia. Funzionari e dipendenti della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e della Agenzia delle Dogane, di propria iniziativa e malgrado perfettamente a conoscenza della peculiare situazione Stanley sequestrano le attrezzature dei CTD Stanley. Successivamente i giudici di Milano, Bergamo, Cremona, Bologna, Firenze, Roma, Siena, Napoli, Catania, Palermo, Bari, Cagliari, Isernia e altri applicano le sentenze della Corte di Giustizia, dissequestrano e concludono per la non sussistenza del reato e per la regolarità dell’attività.

 

Epilogo. Il Risarcimento. La deprecabile vicenda della gara Monti puo’ considerarsi conclusa. Sarà la Magistratura a dire l’ultima parola, ma la Stanley intende proporre azione giudiziaria per il risarcimento di tutti i danni subiti da lei stessa e dai CTD con essa contrattualizzati, ai singoli funzionari, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Questo tassativamente, ma come e’ sempre stato anche in passato, solo nei casi in cui abbiano operato senza l’ordine di un Magistrato, malgrado fossero stati avvertiti, nei modi dovuti, della peculiare situazione dei CTD Stanley e del giudicato cautelare e di merito che si era formato su questi ultimi da parte della Magistratura Italiana.

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