23 Aprile 2024 - 08:59

Dl Dignità: arriva la firma di Mattarella e la bollinatura della RGS

Il Decreto dignità ha ottenuto la firma del presidente della Repubblica, avvenuta in serata, dopo che nel pomeriggio era arrivata l’attesa bollinatura dalla Ragioneria dello Stato. Ora il provvedimento attende

13 Luglio 2018

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Il Decreto dignità ha ottenuto la firma del presidente della Repubblica, avvenuta in serata, dopo che nel pomeriggio era arrivata l’attesa bollinatura dalla Ragioneria dello Stato. Ora il provvedimento attende solo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

L’aggravio fiscale a carico dei concessionari del gioco serve per coprire l’ammanco di gettito che deriverà dal divieto di pubblicità di giochi e scommesse. Il preu agli apparecchi salirà sin dal 1 settembre. Le rispettive aliquote arriveranno per le awp al 19,25% e per le vlt al 6,25% della raccolta, per poi passare rispettivamente al 19,5%  e al 6,5% sulle Vlt, a partire dal 1 maggio 2019.

Gli oneri derivanti dall’articolo sugli apparecchi sono stimati in 147 milioni per il 2019 e 198 milioni dal 2020. Sono previsti 35 milioni per l’anno 2018, 6 milioni per l’anno 2019 e 34 milioni 2020, gli oneri derivanti dall’articolo 12 del decreto, che prevede l’abolizione del sistema dello Split Payment. L’incremento del Preu servirà anche a coprire parte degli oneri derivanti dalla modifica della disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato per 42,5 milioni di euro nel 2019, 2 milioni nel 2020 e 36 milioni a decorrere dal 2021.

 

Per quanto riguarda il divieto alla pubblicità:

  1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 4 e 5, de decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall’articolo 1, commi da 637 a 640 della 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono escluse dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 6 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di € 50.000.
  3. L’Autorità competente alla contestazione ed all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
  4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).
  5. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile fino al 30 giugno 2019 la normativa vigente anteriormente alla medesima data»

 

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