29 Marzo 2024 - 09:01

Decretone: ok al pagamento di un corrispettivo una tantum per i nulla osta Awp

Il decreto pensioni e Reddito di cittadinanza che questa settimana dovrebbe ottenere il via libera del Parlamento, e il cui testo blindato attende il voto del Senato, contiene al comma

25 Marzo 2019

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Il decreto pensioni e Reddito di cittadinanza che questa settimana dovrebbe ottenere il via libera del Parlamento, e il cui testo blindato attende il voto del Senato, contiene al comma 3 la previsione del pagamento di un corrispettivo una tantum per il rilascio dei nulla osta di distribuzione degli apparecchi Awp.

 

Come riferisce la relazione del Servizio Studi del Senato, si ricorda preliminarmente che l’articolo 38, comma 4, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, rilasci il nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e dei congegni di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nonché ai loro gestori. Si tratta di apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito, cosiddetti amusement with prizes (AWP o new slot).

Nella richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli stessi apparecchi sono conformi al modello per il quale è stata conseguita la certificazione prevista dal citato articolo 38, comma 3, della legge finanziaria 2001. La certificazione viene rilasciata ad esito della positiva verifica tecnica della loro conformità alle prescrizioni stabilite con l’articolo 110, comma 6, lettera a), del predetto testo unico, e della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l’impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l’impiego di dispositivi che impediscono l’accesso alla memoria. La verifica tecnica vale altresì a constatare:

– che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell’apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata;

– la rispondenza delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad un’apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o dall’importatore in relazione all’apparecchio o al congegno sottoposto ad esame.

 

I produttori e gli importatori sono tenuti a dotare ogni apparecchio oggetto della richiesta di nulla osta della scheda esplicativa e a consegnare ai cessionari degli apparecchi una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda esplicativa devono essere altresì consegnate in occasione di ogni ulteriore cessione degli apparecchi.

In particolare, il comma 3 stabilisce, al primo periodo, che il rilascio dei nulla osta di distribuzione previsti dall’articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ai produttori e agli importatori degli AWP, venga subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni singolo apparecchio.

Il secondo periodo del comma 3 è invece riferito a diverso e specifico regime di concessione di apparecchi AWP, definito dall’articolo 12 del decreto legge n. 39 del 2009 e nuovamente disciplinato dall’articolo 24, commi 35 e 36, del decreto legge n. 98 del 2011. La disposizione in esame stabilisce che, per il solo anno 2019, il corrispettivo una tantum previsto dall’articolo 24, comma 36, del decreto legge n. 98 del 2011 sia fissato in 200 euro per ogni singolo apparecchio.

L’articolo 12 del decreto legge n. 39 del 2009 ha definito uno specifico regime di concessione della rete telematica per la gestione degli apparecchi da gioco, ai sensi del quale veniva data facoltà al Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali di attuare la concreta sperimentazione e l’avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati, dalla generazione remota e casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche, nonché dalla restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all’ottantacinque per cento delle somme giocate.

Rispetto a tali sistemi, l’articolo 24, comma 35, del decreto legge n. 98 del 2011, ha successivamente stabilito che, entro il 30 settembre 2011, il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avviasse le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall’articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. n. 640 del 1972, prevedendo:

  1. a) l’affidamento della concessione ad operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull’accertamento di specifici requisiti. I soggetti aggiudicatari sono autorizzati all’installazione dei videoterminali da un minimo del 7 per cento, fino a un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta, dichiarati in sede di gara, effettivamente acquisiti ed attivati entro sei mesi dalla data della stipula per apparecchi AWP, e a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale; nel caso in cui risultino aggiudicatari soggetti già concessionari gli stessi mantengono le autorizzazioni alla installazione di videoterminali già acquisite, senza soluzione di continuità;
  2. b) la durata delle autorizzazioni all’installazione dei videoterminali, fino al termine delle concessioni di cui alla precedente lettera a).

Il successivo comma 36 dell’articolo 24 (del decreto legge n. 98 del 2011) ha stabilito che il rilascio delle concessioni suddette venisse subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni singolo apparecchio AWP, per il quale è richiesto il rilascio o il mantenimento dei relativi nulla osta. In tale contesto, l’articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto in esame stabilisce che, per il solo anno 2019, il corrispettivo una tantum previsto dall’articolo 24, comma 36, del decreto legge n. 98 del 2011 sia fissato in 200 euro per ogni singolo apparecchio.

 

PressGiochi