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Decreto Dignità. L’Agcom avvia consultazione per l’attuazione del divieto pubblicitario

Alla luce dell’attuazione del divieto alla pubblicità del gioco d’azzardo contenuta nel Decreto Dignità, l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni  con propria delibera avvia il procedimento per l’acquisizione di ogni

11 Dicembre 2018

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Alla luce dell’attuazione del divieto alla pubblicità del gioco d’azzardo contenuta nel Decreto Dignità, l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni  con propria delibera avvia il procedimento per l’acquisizione di ogni utile elemento di informazione e valutazione sulle modalità attuative del Decreto dignità da parte dell’Autorità.

L’AGCOM ha stabilito che entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente delibera sul sito web dell’Autorità i soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le risposte al questionario allegato alla delibera. Il termine di conclusione del procedimento è di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

L’Autorità invita le parti interessate a far pervenire le proprie risposte e osservazioni al questionario di cui all’allegato B alla delibera n. 579/18/CONS entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione della suddetta delibera sul sito internet dell’Autorità. Le relative comunicazioni dovranno recare la dicitura «Questionario per l’acquisizione di ogni utile elemento di informazione e valutazione sulle modalità attuative del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2018, n. 96 (c.d. decreto dignità)», nonché l’indicazione della denominazione del soggetto rispondente e dovranno essere inviate, tramite posta elettronica certificata (PEC).

Le risposte inviate dai soggetti che aderiranno al questionario – precisa l’Autorità – non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali, successive decisioni dell’Autorità. I soggetti interessati possono chiedere, con apposita istanza contenuta nel documento di risposta al questionario, di illustrare nel corso di un’audizione le proprie osservazioni.

Le modalità di svolgimento dell’audizione, che potrà se del caso essere svolta in forma collettiva a discrezione dell’Autorità, verranno comunicate nell’atto di convocazione.

 

 

Il presente questionario – spiega l’AGCOM – è volto ad acquisire ogni utile elemento di informazione e valutazione in merito all’attuazione da parte dell’Autorità, per quanto di sua competenza, dell’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (c.d. decreto dignità).

 

La novella legislativa in parola, con l’espressa finalità di rafforzare la tutela del consumatore e di contrastare in modo efficace il disturbo da gioco di azzardo, introduce un divieto generalizzato di pubblicità concernente il gioco a pagamento effettuata su qualsiasi mezzo di comunicazione.

Tale divieto viene esteso dal 1° gennaio 2019 alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti.

Vengono esclusi dal divieto le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’art. 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, le manifestazioni di sorte locali di cui all’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Per l’inosservanza del divieto di pubblicità, è previsto a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000. La competenza a contestare la violazione di tali prescrizioni ed irrogare le relative sanzioni è attribuita all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

IL QUESTIONARIO:

1. Definizioni e ambito di applicazione
1.1. La nozione di pubblicità fornita all’art. 9, comma 1, del decreto, comprende
“qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con
vincite di denaro, nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque
mezzo”, e viene posta in rapporto con la fattispecie delle “sponsorizzazioni di
eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre
forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive
e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti”.
Quale rapporto funzionale si individua tra queste diverse fattispecie? Quali ambiti,
ove esistenti, ne sono esclusi o meritano interventi chiarificatori nella qualificazione
delle fattispecie?
1.2. Come si ritiene debba interpretarsi in particolare la nozione di pubblicità indiretta?
1.3. La definizione di “contratto di pubblicità” (art. 9, comma 5, del decreto) introduce
una fattispecie non prevista espressamente dall’ordinamento giuridico. Avuto
riguardo alla prassi esistente, quali definizioni di contratto rientrano in questa
categoria e quali, e in base a quali motivazioni, dovrebbero essere esclusi?
Si invita a fornire esempi concreti delle prassi adottate dal mercato.
1.4. La norma in esame estende il proprio ambito di applicazione anche “a tutte le altre
forme di comunicazione di contenuto promozionale”. Avuto riguardo alla prassi
esistente, quali forme di comunicazione rientrano in questa categoria e quali, e in
base a quali motivazioni, dovrebbero essere escluse? Si invita a fornire esempi
concreti delle prassi adottate dal mercato.
1.5 La norma in esame assoggetta al divieto anche “la sovraimpressione del nome,
marchio, simboli, attività o prodotti”. Avuto riguardo alla prassi esistente, in quali
casi i loghi e i marchi rientrano in altre forme di comunicazione? Si invita, al
riguardo, a fornire esempi concreti che consentano di valutare la rilevanza e la
frequenza di casi di comunicazioni aziendali che non promuovano direttamente il
gioco, ma pubblicizzino solo il marchio della società, oppure di uso di materiale
esplicativo all’interno del punto vendita o l’insegna dello stesso.
Si invita a fornire esempi della casistica delle summenzionate tipologie di
comunicazione commerciale, illustrando le relative modalità di contrattualizzazione
e, laddove possibile, allegando contratti in essere (anche in forma di moduli
utilizzati).
2. Comunicazioni espressamente incluse nel divieto
2.1. Indicare in via generale le tipologie di comunicazioni commerciali con contenuti
diretti a promuovere la vendita o a incentivare il consumo di prodotti o ad incentivare
il consumo dei servizi di gioco, che ricadono nell’ambito del divieto.
2.2. Descrivere in particolare le principali tipologie di comunicazione commerciale aventi
ad oggetto il settore del gioco con vincite in denaro utilizzate negli ultimi 5 anni.
2.3. Descrivere le tipologie di accordi di sponsorizzazione del settore del gioco con
vincita in denaro e dettagliare le attività di sponsorizzazione effettuate attraverso
l’utilizzo congiunto di loghi e claim e/o contenuti pubblicitari.
3. Ulteriori tipologie di comunicazioni
3.1. L’offerta di prodotti e/o servizi di gioco con vincite in denaro comporta specifici
obblighi informativi. Si richiede di descrivere sommariamente le diverse tipologie di
obblighi informativi derivanti da leggi, regolamenti o oneri concessori o di licenza
a carico dei soggetti che offrono detti prodotti e servizi. Si chiede in particolare di
mettere in luce la relazione tra detti obblighi e le esigenze di tutela dei consumatori,
di trasparenza delle comunicazioni, di salvaguardia dei minori e delle persone più
vulnerabili, di tutela della salute, nonché di illustrare le tipologie di comunicazioni
dirette ad assicurare dette tutele e garanzie.
3.2. Illustrare eventuali tipologie di iniziative premiali indette per finalità di carattere
sociale o per finalità differenti dalla promozione dei giochi con vincite in denaro.
3.3. Illustrare se la Società si avvale di comunicazioni relative ai prodotti di gioco ottenuti
in concessione dallo Stato italiano, al di fuori del territorio italiano o tramite siti i cui
server non sono in Italia o non indirizzati al mercato italiano.
3.4. Illustrare in particolare se l’oggetto sociale della Società include anche ulteriori
attività diverse dai giochi con vincita in denaro.
3.5. La Società opera o svolge attività diverse dal gioco e si avvale di comunicazioni
commerciali non relative ai prodotti di gioco? (es. comunicazioni non relative a
giochi ma relative alle ulteriori aree o ambiti di attività della società.) Descrivere le
tipologie di comunicazioni di tipo istituzionale /o societario e i canali.
4. Tipologie di comunicazioni non destinate ai consumatori
4.1. Illustrare se la Società si avvale di comunicazioni che sebbene siano attinenti al gioco
non sono rivolte al consumatore e, dunque, non incidono sul livello di tutela del
consumatore, cd. “comunicazioni neutre” (ad esempio, comunicazioni business to
business, volte esclusivamente a incentivare rivenditori ad entrare a fare parte della
rete distributiva).
4.2. Illustrare le ulteriori tipologie di attività svolte dall’operatore a sostegno di iniziative
solidaristiche o sociali attraverso l’utilizzo delle sole denominazioni sociali delle
aziende del gruppo (ad es. sostegno a progetti in favore della comunità, ambiente,
cultura e CSR in generale).
5. Segni distintivi e/o identificativi, rispetto alle quali si chiede di valutare (i)
modalità e condizioni per l’utilizzo dei segni distintivi e (ii) esclusione/se la
disciplina del decreto trovi applicazione
5.1. Illustrare a titolo esemplificativo i marchi, loghi e/o slogan registrati dalla Società o
di cui la società è licenziataria non riferibili univocamente a prodotti di gioco, quali
i marchi e loghi di gioco responsabile o altri.
5.2. Illustrare a titolo esemplificativo le attività di sponsorizzazione effettuate con le sole
denominazioni sociali, ditte o insegne delle aziende del gruppo di cui fa parte
l’operatore o dell’operatore stesso non relative a prodotti di gioco.
5.3. Descrivere le attività di sponsorizzazioni effettuate con marchi registrati non relativi
a prodotti di gioco.
5.4. Descrivere le attività di sponsorizzazione effettuate con i soli marchi registrati
relativi ai giochi con vincita in denaro ed eventuali vincoli di spesa indicati nelle
concessioni in tali ambiti.
6. Ambito di applicazione
6.1. L’art. 9, comma 2, estende la responsabilità per l’inosservanza del divieto anche
all’organizzatore della manifestazione, evento o attività sponsorizzato da società
che gestiscono l’attività di gioco e scommessa. Si ritiene che sussistano, alla luce
delle concrete iniziative poste in essere e delle loro modalità specifiche di
sponsorizzazione, ambiti sottratti al predetto divieto?
6.2. Considerata la finalità perseguita dalla norma, che è quella di tutelare il consumatore
finale, la stampa specializzata destinata ai soli operatori del settore andrebbe esentata
dal divieto analogamente a quanto avviene per altri settori?
6.3. Analogamente a quanto rilevato nella domanda precedente, andrebbero incluse nel
divieto anche le forme di pubblicità volte a promuovere le tecnologie necessarie per
l’organizzazione e lo svolgimento del gioco a pagamento (es. software) ovvero quelle
degli enti certificatori dei soggetti che organizzano lo svolgimento di attività di gioco
a pagamento o delle piattaforme di gioco?
6.4. Per quel che concerne i casinò (intesi quali luogo fisico di gioco) essi sembrerebbero
rientrare a pieno titolo nella normativa esistente. Tuttavia una normativa risalente di
carattere speciale (regio decreto legge 22 dicembre 1927, n. 2448, Regio decreto
legge 1404/1936 e il decreto 30 luglio 1936) ne aveva disciplinato l’esercizio come
un settore a sé. Come ritenete debbano esser trattati, ai fini della normativa in esame,
i casinò ancora operanti sul territorio italiano, e le connesse attività?
6.5. La norma, al comma 1, applica il divieto in esame anche alle “pubblicazioni in genere”,
senza ulteriori specificazioni. Se si ha riguardo alla legge sulla stampa n. 47/1948, la
nozione è quella di stampa o stampato (non periodico, perché i periodici sono
ricompresi nella stampa quotidiana e periodica); in tal caso il responsabile sarebbe lo
stampatore o, se esiste, l’editore (art. 2 l. cit.). Si condivide tale orientamento?
6.6. La norma, sempre al comma 1, estende il divieto di pubblicità anche ai “canali
informatici, digitali e telematici, compresi i social media”. Il comma 2,
nell’individuare i destinatari della sanzione, fa riferimento al “proprietario del
mezzo o del sito di diffusione o di destinazione”. Per la definizione di sito,
l’Autorità intende rinviare al regolamento sul diritto d’autore (delibera n.
680/13/CONS) dando rilievo al luogo dove è stabilito il soggetto che gestisce il sito.
Affinché l’Autorità possa irrogare la sanzione pecuniaria – diversamente dalla misura
della disabilitazione dell’accesso – rileva il luogo in cui il server è ubicato. Si
condivide tale orientamento? Per quel che concerne i social media/blog si condivide
l’orientamento di vincolare tali soggetti – attraverso forme di co-regolamentazione –
alla rimozione della pubblicità veicolata in violazione del divieto sancito dalla
norma?
7. Fornire ogni ulteriore informazione circa le modalità di applicazione della norma, ivi
incluse le modalità di rilevazione, segnalazione e indagine sul territorio.
Rappresentare eventuali criticità e fornire informazioni o studi utili ad evidenziare gli
effetti sociali ed economici dell’applicazione della norma nel breve e lungo termine
(effetti sanitari; educativi; organizzativi; occupazionali; economico-finanziari).

 

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