19 Aprile 2024 - 20:22

Consiglio di Stato: respinto ricorso sala Bingo su richiesta risarcimento ad ADM

Il Consiglio di Stato si è espresso oggi relativamente al risarcimento richiesto da una sala bingo di Rimini all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, negandolo. La sala era ricorsa al

19 Luglio 2017

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Il Consiglio di Stato si è espresso oggi relativamente al risarcimento richiesto da una sala bingo di Rimini all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, negandolo.

La sala era ricorsa al Tribunale amministrativo dopo essere stata esclusa in maniera illegittima dall’aggiudicazione della gara per l’assegnazione di una delle 800 concessioni per l’esercizio del gioco del Bingo indette da ADM nel 2001. Più tardi il Tar e il Consiglio di Stato si erano pronunciate in maniera favorevole all’operatore in considerazione del fatto che ADM avrebbe dovuto risarcire le spese sostenute dalla sala bingo per mantenere la disponibilità giuridica del locale (canoni di locazione, spese di custodia, pulizie e assicurazioni) negli anni trascorsi in attesa del giudizio.

“Dopo un primo pagamento e dopo un incontro tenutosi tra le parti presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, in data 23 luglio 2015 la società, a mezzo del proprio legale, dichiarava di accettare a titolo di danno da ritardo la somma di euro 13.000,00 comprensiva di rivalutazione e interessi legali, in aggiunta all’importo già versato dall’Amministrazione pari ad euro 11.001,67, rinunciando alla maggiore somma di Euro 22.915,01 dovuta in forza dei criteri sanciti dalla sentenza n. 3373/2014 per la quantificazione della suddetta voce di danno”.

Tuttavia, la società, dopo l’avvenuto pagamento da parte dei Monopoli non aveva depositato la propria dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse con compensazione delle spese, per questo oggi il Consiglio di Stato ha giudicato il ricorso come infondato.

Secondo Palazzo Spada “nella specie: 1) non è stata chiesta esplicitamente la risoluzione per inadempimento (azione costitutiva) della transazione, ma la parte invoca una specie di risoluzione “di diritto” della transazione discendente dal ritardo nell’adempimento dell’accordo transattivo; 2) trattasi di semplice ritardo nell’adempimento a fronte di un termine che, come eccepito dall’Avvocatura, non era stato apposto nel negozio transattivo; 3) non ricorre alcuna delle ipotesi di risoluzione di diritto disciplinate dal codice civile (diffida ad adempiere, clausola risolutiva espressa e termine essenziale: artt. 1454, 1456 e 1457 c.c.)”.

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