29 Marzo 2024 - 10:49

Il CdS accoglie il ricorso di un concessionario contro il sindacato sul controllo dei contratti  

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha accolto il ricorso di Snaitech s.p.a contro il Sindacato A.GI.SCO. (Associazione Giochi e Scommesse), della sentenza del T.a.r. per il Lazio,

15 Giugno 2018

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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha accolto il ricorso di Snaitech s.p.a contro il Sindacato A.GI.SCO. (Associazione Giochi e Scommesse), della sentenza del T.a.r. per il Lazio, concernente “il diniego opposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla richiesta di provvedere del Sindacato A.GI.SCO. ad esercitare controlli sul contratto concluso tra Snaitech s.p.a e alcuni operatori appartenenti allo stesso sindacato”.

Per il CdS: “risulta evidente che la richiamata disposizione convenzionale non fosse attributiva di un potere generalizzato di preventivo controllo dei contratti posti in essere da Snai che peraltro, come evidenziato dall’Amministrazione appellante, avrebbe tutt’al più potuto riguardare una parte limitata di gestori a fronte dei 14.000 punti di raccolta disciplinati sulla base di diverse convenzioni, relative alle concessioni rilasciate ai sensi dell’art. 38, commi 2 e 4, del decreto legge n. 223 del 2006 e dell’art. 1 bis del decreto legge n. 149 del 2008, non contenenti analoga clausola.

L’attività di controllo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fuori dallo schema di approvazione del contratto tipo, deve dunque ritenersi possibile, anche in forma ampia, ex post, cioè nell’esercizio dei poteri generali di vigilanza assegnati alla stessa Agenzia, nonché sulla base della convenzione, in particolare degli artt. 21 (vigilanza e controlli), 22 (sanzioni) e 23 (revoca e decadenza).

Per le ragioni sopra esposte, i riuniti ricorsi in appello vanno accolti e, per l’effetto, la sentenza impugnata va riformata nella parte in cui ha accolto i motivi aggiunti proposti contro la nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 24 dicembre 2014, con conseguente rigetto degli stessi motivi”.

 

Spiega il collegio nel dettaglio: “L’utilità per A.GI.SCO., secondo il T.a.r., risiederebbe nell’ottenere dall’Agenzia la comunicazione dell’esito del procedimento di approvazione del contratto di gestione ovvero che la stessa eserciti il relativo potere ora per allora.

Per l’appellante, tale utilità non poteva comunque essere conseguita da A.GI SCO., in quanto il contratto di gestione non è il contratto tipo di cui all’art. 15 della convenzione.

Inoltre, le clausole relative alla durata del contratto e alla disciplina del recesso sono state ritenute conformi alla convenzione dal giudice ordinario competente sul punto (cfr. Tribunale di Lucca ordinanza del 19 maggio 2017 n.r.g. 801/2017) e comunque nessuna conseguenza è prevista dall’art. 15 della convenzione per le difformità dal contenuto minimo. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha invece proposto i seguenti motivi di appello. Erroneità della sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Il giudice di primo grado non ha considerato che l’impugnazione proposta dalla A.GI.SCO. mirava nella sostanza all’eliminazione di clausole contrattuali riguardanti diritti soggettivi in capo ai contraenti. Al di là della prospettazione dello stesso sindacato, secondo l’Amministrazione appellante, il petitum sostanziale riguarderebbe, invece, la richiesta di modifica dei contratti stipulati tra concessionario e gestori e dunque rientrerebbe in un giudizio devoluto alla cognizione del giudice ordinario. Erroneità della sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione attiva di A.GI.SCO. La sentenza sarebbe erronea perché ha ritenuto A.GI.SCO., ai fini della sua legittimazione, come l’associazione maggiormente rappresentativa del settore.In realtà, il difetto di legittimazione andava rintracciato non nella rappresentatività, ma nell’interesse ad impugnare un atto emesso dall’Agenzia al dichiarato fine di vedere modificati i contratti stipulati da soggetti estranei al giudizio, con una pronuncia che avrebbe dovuto spiegare i sui effetti anche nei confronti di atri gestori non appartenenti allo stesso sindacato. Erroneità della sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha rigettato l’eccezione riguardante il sopravvenuto difetto di interesse. Il Tribunale, secondo l’Amministrazione appellante, non ha considerato la sua nota del 13 ottobre 2016 con la quale, recependo uno specifico parere dell’Autorità di garanzia della concorrenza e del mercato, ha invitato tutti i concessionari a non stipulare contratti con i gestori di durata superiore alle concessioni. Tale provvedimento avrebbe quindi superato la nota impugnata, incidendo sulla questione della durata contrattuale oggetto di impugnazione”.

 

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