25 Aprile 2024 - 22:04

Cassazione: “Immettere le slot nei videogiochi è truffa comune, non informatica”

Scommesse. Il Tar Bolzano sospende la decadenza disposta dalla Provincia La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata su un ricorso dei titolari di una ditta di

14 Settembre 2017

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Scommesse. Il Tar Bolzano sospende la decadenza disposta dalla Provincia

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata su un ricorso dei titolari di una ditta di noleggio di apparecchi di Bologna che attuava accusata di truffa.

 

 

“Si è in presenza di un sistema più moderno di installazione di slot machines non autorizzate- ha commentato la Cssazione- La informatizzazione di tali apparecchiature non rende più necessario l’utilizzo di una macchina ad hoc occultata – come risulta da vecchia casistica giudiziaria – in locali clandestini per sfuggire ai controlli, bensì consente di compiere una più semplice operazione corrispondente al comune collegamento ad uno stesso monitor di due computer diversi. Questo e non altro è la installazione della doppia scheda: anziché utilizzare una diversa unità centrale collegata ad uno stesso monitor ed ad una stessa tastiera, con i normali comandi meccanici od elettronici per attivare l’uno o l’altro apparecchio, si utilizza la stessa cassa per due pc in modo che all’esterno non sia distinguibile alcunchè e, con un semplice comando, si riattiva, in caso di controllo, la macchina regolare. La slot machines è nascosta nella scatola del videogioco. Si tratta, si ripete, di una soluzione più moderna rispetto alle salette riservate delle sale giochi di altri tempi di cui si legge nei precedenti giurisprudenziali”.

 

 

“In questa situazione- ha proseguito La Corte- invero, non si può parlare di alterazione di un sistema informatico: non è vero che «il sistema continua a funzionare ma, appunto, in modo alterato rispetto a quello programmato», bensì funziona o l’uno o l’altro sistema perché si collegano allo stesso video diversi computer (la diversità dei circuiti dei due apparecchi prescinde dal modo più o meno “forte” della connessione materiale tra le loro parti “fisiche”). Si noti, anzi, che nel testo della sentenza si riferisce di una nuova modalità che la banda voleva realizzare: l’hardware illegale andava installato fisicamente altrove (quindi non più doppia scheda nello stesso ambito spaziale) e il suo flusso al display andava effettuato via rete senza fili; ciò dimostra come si tratti di due sistemi diversi, non dell’uno “alterato” a vantaggio dell’altro”.

 

 

 

Per la Cassazione  non si tratta di truffa informatica (automatica), ma di semplice truffa

“La soluzione del caso di specie, è estremamente semplice- ha concluso la Corte- il meccanismo individuato (che, si è detto, non sembra neanche potersi definire quale alterazione di un sistema informatico bensì occultamento di un nuovo sistema informatico nel contenitore dell’altro) realizza il tipico meccanismo della truffa: con un artifizio è stata creata una slot-machine per poter esercitare il gioco di azzardo in danno, fra l’altro, della pubblica amministrazione non venendo versato con tale meccanismo la quota di spettanza dell’ente del “prelievo erariale unico”. La frode non è realizzata in modo automatico ()ma con un classico sistema di occultamento della attività per indurre in errore l’autorità di polizia amministrativa deputata ai controlli  copia non ufficiale specifici del settore (e l’ulteriormente tradizionale sistema di pagamento di un pubblico ufficiale compiacente). L’alterazione della cosa (informatica) propria, quindi, non rileva perché si è violato un obbligo di non modifica delle sue caratteristiche ma semplicemente in quanto la sua trasformazione è l’artifizio per indurre in inganno (n questo caso i soggetti addetti ai controlli). Situazione tipica della truffa comune”.

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