19 Aprile 2024 - 13:23

Cassazione: esercizio scommesse solo con concessione ministeriale

Qualora il bookmaker estero sia provvisto di concessione, l’esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse e altri reati, è sussumibile nel modello legale descritto dalla L. n. 401 del 1989, art.

07 Aprile 2016

Print Friendly, PDF & Email

Qualora il bookmaker estero sia provvisto di concessione, l’esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse e altri reati, è sussumibile nel modello legale descritto dalla L. n. 401 del 1989, art. 4, in mancanza del preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza richiesta ai sensi dell’art. 88 Tulps.

Lo ha dichiarato nuovamente la Corte suprema di Cassazione decidendo il ricorso di alcuni soggetti ai quali il Gip del Tribunale di Reggio Calabria aveva disposto il sequestro preventivo delle società colpevoli di aver occultato l’infiltrazione nell’organizzazione dei soggetti parte della ‘ndrangheta e di consentire l’auto-riciclaggio delle somme derivanti dalla distribuzione promiscua di giochi e scommesse a distanza muniti di regolare concessione e di altri che ne erano privi ed erano, perciò, molto più remunerativi.

Come spiega il Giudice “ le autorizzazioni di polizia sono rilasciate unicamente ai titolari di una concessione, e le irregolarità commesse nell’ambito della procedura di concessione di queste ultime vizierebbero anche la procedura di rilascio di autorizzazioni di polizia, la cui mancanza non potrà perciò essere addebitata a soggetti che non siano riusciti a ottenere tali autorizzazioni per il fatto che il rilascio di tale autorizzazione presuppone l’attribuzione di una concessione, di cui i detti soggetti non hanno potuto beneficiare in violazione del diritto dell’Unione.

Come si ricorda nella sentenza “L’attività legata alle scommesse lecite è soggetta a concessione rilasciata dalla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e, una volta ottenuta tale autorizzazione, deve essere rilasciata la licenza di pubblica Sicurezza di cui all’art. 88 del Tulps con la conseguenza che il reato di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 4 bis (svolgimento di attività organizzata per la accettazione e raccolta anche per via telefonica e telematica di scommesse o per favorire tali condotte) risulta integrato da qualsiasi attività, comunque organizzata, attraverso la quale si eserciti, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88 Tulps, una funzione intermediatrice in favore di un gestore di scommesse, a nulla rilevando l’esistenza di abilitazione in capo al gestore”

“Ne consegue che, in mancanza della concessione e della licenza, per escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice, occorre la dimostrazione che l’operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell’operatore comunitario.

 

Quindi, il giudice nazionale dovrà disapplicare la normativa interna per contrasto con quella comunitaria. Ed infatti, non integra il reato di cui alla L. n. 401/1989, art. 4, la raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza da parte di soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero cui la licenza sia stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non conformità, nell’interpretazione della Corte di giustizia CE, del regime concessorio interno agli artt. 43 e 49 del Trattato CE”.

PressGiochi