20 Aprile 2024 - 14:01

Campania: presentato in Regione un pdl per introdurre distanziometro e limiti orari al gioco

In Regione Campania è stata presentata una nuova proposta di legge a firma dei consiglieri Valeria Ciarambino, Vincenzo Viglione, Luigi Cirillo, Michele Cammarano, ,Tommaso Malerba, Maria Muscarà e Gennaro Saiello.

13 Giugno 2019

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In Regione Campania è stata presentata una nuova proposta di legge a firma dei consiglieri Valeria Ciarambino, Vincenzo Viglione, Luigi Cirillo, Michele Cammarano, ,Tommaso Malerba, Maria Muscarà e Gennaro Saiello.

La pdl dal titolo “Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del disturbo del  gioco d’azzardo”  è stata assegnata alla V e VI Commissione Consiliare Permanente per l’esame congiunto e alla Il Commissione Consiliare Permanente per il parere.

La proposta di legge intende dotare la Regione Campania di un quadro normativo organico per la prevenzione e il contrasto del Disturbo da gioco D’azzardo (DGA), nella consapevolezza delle preoccupanti conseguenze sociali dell’offerta di giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli in grado di generare dipendenza patologica.

“In Campania – affermano i firmatari –  i cittadini affetti da DGA in carico presso i servizi ASL risultano in continuo aumento nel corso degli ultimi anni: sono oltre 1.500 i cittadini in carico al 31/12/2017 e l’aumento registrato per ciascun anno è pari al 40% rispetto all’anno precedente. La Campania risulta ai primi posti tra le regioni italiane per numero di sale scommesse e di apparecchi attivi, con un fatturato di quasi 10 miliardi annui, su un fatturato annuo nazionale per il 2017 di circa 100 miliardi di euro ed è, altresì, prima per numero di minori coinvolti nella pratica del gioco d’azzardo (Ricerca Nomisma). In Campania, il 57,8% degli studenti è interessato dal fenomeno contro una media nazionale pari al 47,1%”.

 

 

La proposta di legge si compone di quattro Capi e ventuno articoli.

Capo I, Disposizioni generali. L’articolo l individua obietti e finalità della legge. L’articolo 2 indica i soggetti attuatori. L’articolo 3 precisa che gli interventi sono rivolti a tutta la popolazione e, in particolare ai soggetti affetti da disturbo da gioco d’azzardo, ai loro familiari e alle fasce più deboli e maggiormente esposte al rischio di incorrere nella dipendenza patologica da gioco d’azzardo.

Capo II, Intervento regionale. L’articolo 4 elenca le competenze della Regione che garantisce la programmazione dell’atti vita di prevenzione e contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo attraverso il Piano regionale integrato per il contrasto del Disturbo da gioco d’azzardo e l’attività dell’Osservatorio regionale sul Gioco d’Azzardo. Istituisce, inoltre, un numero verde per le segnalazioni e le richieste di aiuto.

L’articolo 5 prevede, nei limiti delle risorse stanziate, la concessione di un contributo straordinario pari all’importo parziale o totale dovuto ai fini IRAP alle imprese che decidono volontariamente di disinstallare apparecchi da gioco. L’articolo 6 indica il contenuto del Piano regionale integrato per il contrasto del Disturbo da gioco d’azzardo. L’articolo 7 precisa le competenze delle Aziende sanitarie locali (AASSLL) che oltre a garantire la presa in carico e l’assistenza individualizzata per i soggetti affetti da Disturbo da Gioco d’Azzardo, approvano un programma annuale attuativo del Piano regionale, che include interventi di prevenzione del rischio della dipendenza da gioco d’azzardo e un servizio di ascolto e consulenza.

L’articolo 8 detta disposizioni per la formazione obbligatoria degli esercenti delle sale da gioco, centri scommesse o locali che abbiano installato nel loro esercizio apparecchi per il gioco d’azzardo, e per il personale operante presso tali locali. I corsi, organizzati dalla Regione in collaborazione con le AASSLL, sono incentrati anche sul riconoscimento dei sintomi “sentinella” delle forme patologiche del Disturbo da Gioco d’azzardo. L’articolo 9 prevede che la Regione sostenga le attività dei gruppi di Auto Mutuo Aiuto (AMA).

L’articolo 10 istituisce l’Osservatorio regionale sul Gioco d’Azzardo, integrato con esperti della materia, opera in collaborazione con l’Osservatorio nazionale per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all’articolo l, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, istituito presso II Ministero della Salute. L’articolo 11 detta disposizioni per l’adozione del logo “No Slot- Campania” che viene rilasciato agli esercenti che decidono di non installare o di rimuovere nei pubblici esercizi apparecchi per il gioco d’azzardo.

Capo III, Intervento locale. L’articolo 12 fissa le competenze dei comuni: per contenere l’impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco d’azzardo patologico sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull’inquinamento acustico e sul governo del territorio. Si prevede che l’autorizzazione non possa essere rilasciata, nel caso in cui il locale da destinare a sala da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito si trovi ad una distanza inferiore al limite minimo di 500 metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio- sanitario, strutture ricettive per categorie protette e luoghi di aggregazione. I comuni potranno individuare, altresì, ulteriori aree sensibili.

L’articolo 13 detta disposizioni per l’adeguamento degli esercizi esistenti alla normativa regionale.

L’articolo 14 prevede che i comuni debbano indicare limitazioni al gioco sull’orario di esercizio, prevedendo almeno sei ore di sospensione nell’arco della giornata. L’articolo 15 prevede che tutte le aree sensibili siano inserite in una mappa georeferenziata che permetta agli utenti e agli enti preposti al controllo un’agevole individuazione della complessiva situazione regionale. All’articolo 16 si prevedono le sanzioni  m.ministrative per le violazioni delle disposizioni stabilite con la presente legge.

L’articolo 17 demanda l’accertamento ed irrogazione delle sanzioni ai Comuni, tramite la polizia locale, vincolando i relativi proventi ad iniziative per la prevenzione e per il recupero dei soggetti affetti da disturbo patologico.

Capo IV, Disposizioni finali. L’articolo 18 prevede la clausola valutativa demandando alla Giunta regionale, il compito di provvede ad inviare annualmente al Consiglio regionale un rapporto informativo sull’attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti nel prevenire e contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo patologico. L’articolo 19 contiene la norma finanziaria. L’articolo 20 indica espressamente le abrogazioni e prevede la clausola di salvaguardia. L’articolo 21 dispone l’entrata in vigore.

 

PressGiochi