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Bologna: il consiglio approva il Regolamento sul gioco d’azzardo

Questo pomeriggio, presso il Comune di Bologna, il consiglio ha discusso e approvato il primo punto all’ordine del giorno relativo al Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie

14 Maggio 2018

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Questo pomeriggio, presso il Comune di Bologna, il consiglio ha discusso e approvato il primo punto all’ordine del giorno relativo al Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito. Il provvedimento, approvata con 28 voti favorevoli (Partito Democratico, Città comune, Movimento 5 stelle, Insieme Bologna, Coalizione civica) e 6 astenuti (Lega nord, Forza Italia), riguarda l’adozione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito.

Venerdì scorso le commissioni “Attività produttive commerciali e Turismo” e “Sanità, Politiche sociali, Sport, Politiche abitative” si erano riunite per esaminare la delibera e hanno dato il proprio parere positivo.

 

In sostanza la delibera applica la legge regionale dell’Emilia-Romagna che vieta la presenza di sale gioco e sale scommesse o l’installazione di nuovi apparecchi in locali che si trovino a meno di 500 metri da luoghi cosiddetti “sensibili”. Si tratta di: istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semi residenziali che operano in ambito sanitario e sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

 

Mappa dei luoghi sensibili a Bologna

 

L’Amministrazione comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l’obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l’integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità, lo stato di salute psicoemotiva individuale; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell’offerta di gioco sui consumatori.

 

Il Consiglio comunale ha quindi deliberato:

1) DI APPROVARE il “Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito” di cui all’allegato A) parteintegrante e sostanziale del presente atto ;

2) DI ABROGARE il Capo V – “Sale giochi e sale scommesse” del vigente Regolamento di Polizia Urbana (approvato con deliberazione P.G.N. 18657/2011 ess.mm.ii);

3) DI DARE ATTO che la mappatura dei luoghi sensibili presenti sul territorio ed i relativi elenchi, parti integranti e sostanziali del presente atto, e di cui agli allegati B) e C) sono stati effettuati sulla base delle disposizioni di cui alla Legge regionale n. 5 del 4 luglio 2013 e della delibera della Giunta Regionale n . 831 del 12/06/2017 ;

4) DI DARE ATTO che la definizione di “luoghi sensibili” considerata ai fini della mappatura e del nuovo regolamento sulle sale giochi e sale scommesse” è quella di cui all’art. 6 comma 2 bis della Legge regionale n. 5 del 4 luglio 2013 ovvero: “luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori .”;

5) DI CONFERMARE che non vengono individuati luoghi sensibili ulteriori rispetto a quelli già definiti ai sensi del comma 2 quater dell’art. 6 della Legge regionale n. 5 del 4 luglio 2013;

6) DI PREVEDERE che il Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dall’approvazione.

 

Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si riferiscono, in particolare, ai seguenti principi:
a) tutela dei minori;
b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d’azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell’ottica di prevenire il gioco d’azzardo patologico;
c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall’assiduità al gioco d’azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovraindebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di auto-segregazione
dalla vita di relazione e affettiva;

d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa – oltre che in termini di ingente spesa sanitaria – determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.

 

Procedure per l’installazione degli apparecchi da gioco e per l’apertura di sale dedicate – Gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito sono quelli previsti dall’articolo 110, comma 6 del TULPS che possono essere installati negli esercizi autorizzati ai sensi di legge. 2. Il divieto previsto dall’art. 6, comma 2 bis, della L. R. n. 5 /2013 s.m.i., si applica sia alla nuova apertura di sale giochi e sale scommesse, sia alle sale giochi e sale scommesse in esercizio. Esso si applica altresì alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110, comma 6 del TULPS presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS.
3. Per “nuova installazione” si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sono equiparati alla nuova installazione degli apparecchi ai sensi dell’art. 6, comma 2 ter, della L.R. n. 5/2013 s.m.i.:
a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l’utilizzo degli apparecchi;
b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
c) l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attività entro il limite massimo di 500 metri dai luoghi sensibili come definiti dal comma 2 bis dell’art. 6 della Legge regionale n. 5 del 4 luglio 2013 ovvero gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

 

Procedure per il monitoraggio degli apparecchi da gioco
1. L’ Amministrazione comunale, al fine di monitorare le concessioni degli apparecchi da gioco e verificarne la scadenza, non rinnovabile dopo tale data ai sensi dell’articolo 6, comma 2 ter della L. R. n. 5/2013 s.m.i., prevede l’apposizione su ciascun apparecchio regolarmente presente all’interno dei singoli esercizi di un contrassegno
che riporti il numero identificativo dello stesso, la data del collegamento alle reti telematiche e di scadenza della concessione.

2. Il contrassegno, di dimensioni minime pari a 20 cm di lunghezza e 10 cm di altezza, timbrato e sottoscritto dal titolare, deve essere posizionato sull’apparecchio da gioco in modo chiaramente leggibile ed accessibile ad eventuali sopralluoghi e controlli della Polizia Locale e altri soggetti preposti, e deve indicare la data del collegamento alle reti
telematiche e la data di scadenza del contratto stipulato con il concessionario per l’utilizzo degli apparecchi.

Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco
1. Come disposto dall’articolo 6, comma 2 bis della L. R. n. 5/2013 s.m.i. è vietata l’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili, inferiore al limite massimo di 500 metri, tale distanza dovrà essere calcolata secondo il criterio del percorso pedonale più breve.
2. La misurazione della distanza va effettuata sulla mappa dei luoghi sensibili allegata al presente Regolamento, tenendo conto dell’asse geometrico dei segmenti che formano il tracciato del percorso pedonale più breve che congiunge l’ingresso principale dell’unità immobiliare contenete gli apparecchi e l’ingresso principale al luogo sensibile.
A tal fine la mappa dei luoghi sensibili individua i punti di accesso principale rispetto ai quali effettuare la misurazione.

3. La mappa dei luoghi sensibili allegata al presente regolamento è redatta secondo i criteri stabiliti dalla LR 5/2013 s.m.i. e sarà oggetto di aggiornamento in relazione alle trasformazioni del tessuto urbano e agli atti di pianificazione urbanistica. Il Settore Attività Produttive e Commercio provvederà all’aggiornamento e integrazione della mappatura in accordo con gli altri uffici competenti dell’Amministrazione.

4. Non possono essere installati apparecchi da gioco nelle pertinenze delle attività che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili, inferiore al limite massimo di 500 metri. Non possono essere installati apparecchi da gioco nei pubblici esercizi, esercizi commerciali ed attività temporanee, che si trovino ad una distanza dai luoghi sensibili
inferiore al limite massimo di 500 metri, attivate nell’ambito delle manifestazioni pubbliche; analogamente non possono essere attivate sale temporanee dedicate al gioco, che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri, nell’ambito di manifestazioni pubbliche.
6. I nuovi esercizi commerciali, pubblici esercizi, ed altre attività all’interno dei quali possono essere installati apparecchi per il gioco dovranno produrre al Comune a corredo delle pratiche amministrative di apertura, trasferimento, ampliamento dell’attività un’autocertificazione attestante di essere ad una distanza superiore ai 500
metri dai luoghi sensibili nel caso in cui intendano installare apparecchi da gioco. Quanto sopra al fine di consentire agli organi preposti i controlli del caso e l’adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti anche in relazione al presente Regolamento

 

Orari di esercizio delle attività

1. L’orario di apertura delle sale dedicate, nonché l’orario di funzionamento degli pparecchi da gioco sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i., Testo Unico degli Enti locali.
2. L’ordinanza sindacale che definisce gli orari può prevedere una disciplina specifica per le Sale dedicate all’esercizio del gioco denominato “Bingo” di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29.

 

Ulteriori misure di contenimento del fenomeno
1. L’Amministrazione comunale e le Società controllate dalla stessa non procedono alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono aprire attività relative all’esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l’installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici da trattenimento.
2. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dall’Amministrazione comunale, alla loro scadenza non si procederà al rinnovo del contratto.
3. In coerenza con le finalità e i principi della L. regionale 5 del 2013 e ssmii, il Comune di Bologna non concede il proprio patrocinio per eventi, manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, iniziative sportive, che ospitano o pubblicizzano attività che, benché lecite, sono contrarie alla cultura dell’utilizzo responsabile del denaro o che favoriscono o  inducono la dipendenza del gioco d’azzardo patologico. Inoltre, si impegna a non patrocinare eventi in cui sono presenti, tra gli sponsor o gli espositori, soggetti titolari o promotori di attività che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d’azzardo.

4. Le società controllate dall’Amministrazione comunale o alle quali l’Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all’esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l’installazione di apparecchi meccanici e
congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.

5. L’Amministrazione comunale non autorizza l’installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all’esterno o visibili dall’esterno delle attività commerciali di cui al presente Regolamento.

6. I nuovi esercizi commerciali, pubblici esercizi, ed altre attività all’interno dei quali possono essere installati apparecchi per il gioco dovranno produrre al Comune a corredo delle pratiche amministrative di apertura, trasferimento, ampliamento dell’attività un’autocertificazione attestante di essere ad una distanza superiore ai 500
metri dai luoghi sensibili nel caso in cui intendano installare apparecchi da gioco. Quanto sopra al fine di consentire agli organi preposti i controlli del caso e l’adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti anche in relazione al presente Regolamento.

 

 

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