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Bologna delibera la mappatura dei luoghi sensibili. Avv. Boccioletti: “L’impugnazione immediata evita problemi di decadenza”

“Il Comune di Bologna, il 14 maggio 2018, ha dato avvio alla campagna di chiusura delle sale gioco.  È stato, infatti, approvato il regolamento per la prevenzione e il contrasto

16 Maggio 2018

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“Il Comune di Bologna, il 14 maggio 2018, ha dato avvio alla campagna di chiusura delle sale gioco.  È stato, infatti, approvato il regolamento per la prevenzione e il contrasto della patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito unitamente alla c.d. mappatura dei luoghi sensibili in attuazione della disciplina regionale (l.r. n. 5/2013 e alla deliberazione G.R. Emilia Romagna n. 831 del 12/6/17).

La normativa comunale – afferma l’avvocato Filippo Boccioletti, collaboratore di Assotrattenimento  – entrerà in vigore il 29 maggio, decorsi 15 giorni dall’approvazione.

Il Comune, nella citata mappa, ha individuato i luoghi sensibili presenti sul territorio, nonché i percorsi pedonali e le aree di prossimità a detti luoghi nei limiti dei 500 metri fissati dal legislatore regionale.

Questi provvedimenti sono la “condanna alla chiusura” di tutti gli operatori (sale giochi, gestori di attività con apparecchiature ecc.) che si trovino a meno di 500 metri dai numerosissimi luoghi sensibili censiti dal Comune. Si tratta di atti amministrativi con cui l’amministrazione comunale individua, seppur senza identificarli uno per uno, tutti gli imprenditori che dovranno chiudere o trasferirsi.

La lesività diretta del regolamento e della allegata mappatura è pacifica.

Per questo motivo, al fine di evitarne l’accettazione, il regolamento e i relativi allegati devono essere impugnati da chi si trova a meno di 500 metri dai luoghi sensibili e non voglia chiudere o trasferirsi.

Non deve trarre in inganno il fatto che il singolo non trovi scritto il proprio nome o che non vi sia un elenco delle attività da chiudere per decidere se proporre ricorso o meno: l’Amministrazione Comunale, infatti, qualora non venisse impugnato il suo atto deliberativo ritualmente pubblicato sull’albo pretorio, potrà sempre eccepire l’acquiescenza a detto atto, vanificando ulteriori azioni e iniziative giudiziarie.

Vero è che il prossimo step sarà la comunicazione di chiusura o di trasferimento inviata ad ogni operatore, ma il Comune potrebbe strategicamente posticipare questo adempimento oltre i termini di impugnazione della propria delibera. Ciò renderebbe inutile il ricorso avverso la comunicazione formale diretta ad informare dell’obbligo di chiusura o delocalizzazione, in quanto la tardiva impugnazione della delibera rischierebbe di qualificare inammissibile detto ricorso, con conseguente “irrevocabilità” dell’ordine di chiusura o di delocalizzazione.

Si tenga presente – conclude il Legale – che il termine per l’impugnazione al Tar è di 60 giorni, decorrenti all’entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Comunale,  l’entrata in vigore a sua volta, come detto, è prevista decorsi 15 giorni dall’approvazione di ieri; il ricorso dovrà, pertanto, essere notificato entro e non oltre il 28 luglio 2018”.

 

PressGiochi

 

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