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Bingo: Adm attua le disposizioni per la proroga e riassegnazioni delle concessioni

La legge di stabilità per l’anno 2016 ha modificato i commi 636 e 637 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che avevano disciplinato la riattribuzione delle concessioni

07 Gennaio 2016

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La legge di stabilità per l’anno 2016 ha modificato i commi 636 e 637 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che avevano disciplinato la riattribuzione delle concessioni per la gestione del gioco del bingo scadute o in scadenza nel biennio 2013-2014 e negli anni successivi, dettando, nell’ottica di un riallineamento temporale delle stesse, i criteri per l’esecuzione della procedura selettiva in termini di numero di concessioni messe a concorso, di durata delle stesse, di base d’asta per l’acquisizione dei titoli concessori, di importo della garanzia definitiva da prestare per l’intera durata del rapporto concessorio.

 

Contestualmente, la medesima legge aveva previsto la proroga tecnica delle concessioni già in esercizio subordinatamente al pagamento di una somma mensile e alla partecipazione alla procedura concorrenziale. Con decreto 4 marzo 2014 sono state dettate, tra l’altro, disposizioni di attuazione della suindicata legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevedendo le modalità di versamento delle suddette somme.

 

La recente legge n. 208/2015, oltre che apportare modifiche ai criteri, già stabiliti dalla legge n. 147/2013, per l’attribuzione delle concessioni Bingo in relazione a quelle scadute nel periodo 2013-2016, ha previsto, al fine della proroga delle concessioni scadute: “il versamento della somma di euro 5.000 per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 2.500 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita, fermi in ogni caso la sottoscrizione dell’atto integrativo previsto dall’art. 1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e il divieto di trasferimento locali per il periodo della proroga”.

 

Pertanto, le concessioni scadute o in scadenza potranno continuare ad essere gestite fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione che sarà eventualmente attribuita a conclusione della gara pubblica prevista dal richiamato articolo 1 della legge n. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per poter usufruire di tale facoltà i soggetti titolari delle suindicate concessioni sono tenuti a versare, dal 1° gennaio 2016, ratei mensili dell’importo di euro 5.000 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di proroga usufruita e di euro 2.500 se il periodo di proroga non superi i quindici giorni.

 

Tali somme dovranno essere versate secondo le modalità e i termini stabiliti dal richiamato decreto 4 marzo 2014 e successive comunicazioni (disposizioni pubblicate sul sito istituzionale www.agenziadoganemonopoli.gov.it) entro il decimo giorno successivo al mese di riferimento o al periodo inferiore, con versamento sul capitolo del bilancio dello Stato capo V n. 2340 con la causale “pagamento proroga conc. n. – mese di proroga……”, utilizzando, in caso di bonifico bancario, il seguente IBAN: IT 67 M 01000 03245 350005234000.

 

Si rammenta che le quietanze dei versamenti o la documentazione relativa ai bonifici bancari effettuati dovranno essere prodotti ad ADM Ufficio Bingo all’indirizzo di posta elettronica certificata monopoli.bingo@pec.aams.it, entro i 10 giorni successivi al versamento, con l’indicazione dei mesi o frazioni di mese di esercizio della proroga, nonché con l’indicazione dello stato e esito “eseguito”, nonché gli estremi del numero identificativo del versamento (CRO o ID SEPA). Inoltre, si fa presente che, ai sensi e per gli effetti della suindicata norma di cui all’articolo 1 comma 934 della legge di stabilità per il 2016, l’attività di gestione del gioco del Bingo in proroga è subordinata, oltre che al pagamento dei ratei suindicati, alla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla vigente normativa per l’esercizio del gioco in parola, alla partecipazione alla gara per l’attribuzione delle concessioni della specie, anche alla sottoscrizione dell’atto integrativo previsto dall’articolo 1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

Pertanto, per la sottoscrizione di tale atto integrativo , il cui testo sarà trasmesso agli Uffici territoriali in indirizzo, i concessionari che continuano a gestire il gioco del Bingo in proroga ai sensi e per gli effetti della legge n. 147/2013, che non hanno ad oggi stipulato il citato atto integrativo, dovranno prendere contatti e recarsi presso l’Ufficio dei monopoli territorialmente competente con riferimento alla sede legale del concessionario stesso, nella data che sarà successivamente comunicata direttamente dagli Uffici stessi.

 

Va da sé che la sottoscrizione dell’atto integrativo sarà effettuata dal soggetto munito dei poteri di rappresentanza dell’impresa, previa esibizione di apposito documento di riconoscimento e della documentazione attestante tali poteri. Inoltre, per ciascun atto integrativo, da sottoscrivere in triplice originale, i concessionari sono tenuti ad effettuare il versamento di € 11,83 per spese di scritturazione e copia su cc IT 37S 01000 03245 350 0 05 2534 02 Tesoreria dello Stato causale 2534/02 stipula atto integrativo legge 220/2010 concessione n…… .

 

L’attestato di versamento, unitamente a n. 3 marche da bollo da € 80,00 ciascuna (1 marca per ciascun originale), dovranno essere consegnati all’Ufficio dei monopoli competente al momento della sottoscrizione dell’atto integrativo. Gli Uffici dei monopoli consegneranno un originale dell’atto integrativo al concessionario, utilizzando lo schema di lettera pure inviato a parte e avranno cura di comunicare tempestivamente allo scrivente Ufficio l’avvenuta sottoscrizione, trasmettendo gli esemplari originali unitamente alla documentazione depositata, per il prosieguo di competenza. Infine, si evidenzia che la richiamata legge 208/2015 ha stabilito il divieto di trasferimento locali per il periodo della proroga.

 

PressGiochi