20 Aprile 2024 - 01:30

AWP. Il Tar respinge i ricorsi Codere e Netwin

“Nessuna norma di legge risulta aver mai disposto che il processo di riduzione dovesse decorrere dall’entrata in vigore del decreto ministeriale, atteso che a tale atto è stata demandata soltanto

24 Settembre 2018

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“Nessuna norma di legge risulta aver mai disposto che il processo di riduzione dovesse decorrere dall’entrata in vigore del decreto ministeriale, atteso che a tale atto è stata demandata soltanto la determinazione delle modalità della riduzione, di per sé già stabilita da norme primarie con decorrenza dal 1° gennaio 2017… l’applicazione della riduzione avviene secondo un’equilibrata distribuzione dell’onere fra tutti i concessionari, atteso che ciascuno di essi viene a sopportare l’imposizione di un tetto determinato proporzionalmente ai NOE a esso riferibili al 31 dicembre 2016, ossia all’ultimo giorno antecedente l’operatività del processo di riduzione”.

 

 

Si è espresso così il Tribunale amministrativo del Lazio pronunciandosi definitivamente sui ricorsi promossi dai concessionari Codere e Netwin contro la dismissione di apparecchi richiesta da ADM nel corso del procedimento di riduzione nel mercato delle slot machine del 35% del parco macchine nazionale. I concessionari ricorrenti chiedevano l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto 25 luglio 2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze con il quale si stabiliva la dismissioni dei nulla osta di esercizio acquisiti prima del 31 dicembre 2017.

 

 

La questione si inserisce nel processo di riduzione delle slot, dalle 400mila presenti a dicembre 2016 alle 265mila previste dalla Manovra primaverile del 2017. Il giudice ha definitivamente stabilito che il numero delle macchine che ciascun operatore avrebbe dovuto dismettere entro lo scorso 30 aprile fosse riferibile al parco presente al dicembre 2016 come previsto dalla legge di stabilità e non a quello del settembre 2017 indicato nel decreto attuativo di ADM.

 

 

Come spiega il giudice: “l’interpretazione della portata dell’obbligo di riduzione risultante dalla nota dell’Agenzia del 22 novembre 2017 risulta essere l’unica praticabile in base al quadro normativo vigente. Deve, infatti, tenersi presente che già l’articolo 1, comma 943, della legge n. 208 del 2015, sopra richiamato, aveva ancorato l’inizio del previsto processo di riduzione alla data del 1° gennaio 2017.

Il relativo percorso è stato, poi, modulato dall’articolo 6-bis del decreto legge n. 50 del 2017.

La previsione del decreto legge ha, infatti, stabilito non solo un tetto massimo dei NOE attivi alle date del 31 dicembre 2017 (345.000 unità) e del 30 aprile 2018 (265.000 unità), ma anche la misura del concorso di ciascun concessionario al suddetto obiettivo; misura che è stata individuata, quanto alla tappa iniziale, nella riduzione di almeno il 15 per cento dei nulla osta attivi riferibili a ogni concessionario alla data del 31 dicembre 2016”.

Inoltre: “La determinazione di un tetto massimo complessivo dei NOE e della percentuale minima di concorso all’obiettivo da parte di ciascun concessionario porta logicamente a ritenere che, attraverso l’applicazione della percentuale di riduzione, si addivenga a stabilire proporzionalmente un tetto massimo di NOE riferibili a ogni concessionario. In altri termini, è ragionevole ritenere che il tetto massimo complessivo debba risultare dalla sommatoria dei tetti massimi imposti a ciascun singolo concessionario, questi ultimi determinati applicando le previste percentuali di riduzione al numero di NOE a essi riferibili alla data del 31 dicembre 2016.

 

 

Del resto, come detto, i concessionari erano pienamente edotti dell’esistenza dell’obbligo di riduzione dei NOE, a decorrere dal 1° gennaio 2017, posto che tale misura era già stata stabilita, ben prima del decreto legge n. 50 del 2017, dall’articolo 1, comma 943, della legge n. 208 del 2015. Essi erano, perciò, già da tempo a conoscenza della necessità di dismettere progressivamente i NOE, proprio a decorrere dalla predetta data, benché non fossero state ancora puntualmente determinate le tappe del processo di riduzione. E’, quindi, logico che le dismissioni operate nel corso del 2017 vengano imputate alla riduzione prefigurata dal legislatore con effetto dal 1° gennaio di quell’anno”.

 

 

“La circostanza – continua il Tar – che i NOE potessero circolare, anche nel corso del 2017, attraverso il basket non equivale a ritenere, per ciò solo, che gli acquisti così operati – certamente legittimi – fossero autorizzati o avallati dall’Agenzia, atteso che il basket è semplicemente un meccanismo volto a consentire l’emissione di NOE sostitutivi di titoli relativi ad apparecchi dismessi, in modo da assicurare che tale emissione avvenga nel rispetto del tetto di legge al numero massimo degli stessi nulla osta.

Gli operatori hanno quindi stabilito secondo proprie valutazioni di convenienza economica se rinunciare definitivamente ai NOE relativi ad apparecchi dismessi, ovvero se avvalersi del basket per incrementare i nulla osta a essi riferibili. E, nel compiere queste valutazioni, non risultano aver avuto alcuna garanzia della possibilità di mantenere definitivamente i titoli acquisiti, ma erano anzi consapevoli, sin dall’entrata in vigore della legge n. 208 del 2015, dell’esistenza di un preciso obbligo di riduzione dei NOE dal 1° gennaio 2017, sia pure mediante modalità da determinarsi con un apposito decreto ministeriale.

Non può, perciò, accedersi alla tesi della ricorrente, secondo la quale i NOE da essa acquisiti nel corso del 2017 dovrebbero essere immuni dall’applicazione degli obblighi di riduzione.

Al contrario, il comportamento di Codere – che nel corso del 2017 ha incrementato il numero dei nulla osta a essa riferibili, rispetto a quelli risultanti alla data del 31 dicembre 2016 – si pone in netta controtendenza rispetto all’obbligo di riduzione, come detto preesistente rispetto all’entrata in vigore non solo del decreto ministeriale 25 luglio 2017, ma anche del decreto legge n. 50 del 2017”.

 

 

 

Il Tribunale ha inoltre dichiarato inammissibile l’intervento della Federazione Sistema gioco Italia in quanto “non diretto a sostenere un interesse comune a tutti gli appartenenti alla categoria rappresentata”.

 

 

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