19 Aprile 2024 - 05:35

Astro. Il Tar nega il ‘requisito dell’irreparabilità del danno’

L’ordinanza cautelare del T.A.R. ha negato la presenza del requisito dell’irreparabilità del danno connessa alla scadenza del 30 aprile 2015, stabilita per il versamento di 200 milioni di euro di

02 Aprile 2015

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L’ordinanza cautelare del T.A.R. ha negato la presenza del requisito dell’irreparabilità del danno connessa alla scadenza del 30 aprile 2015, stabilita per il versamento di 200 milioni di euro di extra gettito da parte dei concessionari. Da ciò deriva la conseguenza che i ricorsi andranno definiti nel merito all’udienza del primo luglio 2015, ambito in cui si dovrà stabilire sia la fondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge n. 190/2014, sia la legittimità del decreto di A.D.M. impugnato.

Mancata sospensiva significa che tutto procede “come prima” sino al primo luglio.

Un dato però si impone alla riflessione “politico-strategica” che ha ispirato l’iniziativa giudiziaria. Se il T.A.R. non ha “creduto” alla impossibilità di mettere in pratica la esazione forzata tramite prelievo dell’intero cassetto dalla filiera, perché non si è esposto:

  1. che l’attuazione di tale “passaggio normativo” avrebbe comportato lo svuotamento degli hopper e quindi la interruzione di tutto il flusso di raccolta ? ,
  2. che chiedere al gestore /esercente 1000/1200 euro oggi significava dover accedere all’unico “fondo” su cui tali valori potevano essere reperiti, e quindi la dotazione di monete necessarie a far funzionare i congegni ?,
  3. che tramite i format AS.TRO, la “filiera” aveva già dimostrato di avere contezza del fatto che la “tesi dell’Avvocatura di Stato” non era né legittima né perseguibile (in quanto “consegnare” il residuo lordo di gioco non significa “dover finanziare” il pay out a proprie spese dotando gli hopper di valuta “benefica”) ?.

Probabilmente, sarebbe bastato indicare come “contro-interessati” anche le Associazioni di categoria dei gestori, dei tabaccai, degli esercenti, coinvolgendole in un contraddittorio trasparente sulle ragioni dell’impugnazione, per far transitare agli atti del T.A.R. una prova che – oggi – scopriamo essere stata deficitariamente illustrata.

Sarà per la prossima volta.

PressGiochi