25 Aprile 2024 - 06:40

As.Tro. Proventi da premi e vincite: la tassazione ai fini Irpef per i giocatori

“Con il presente contributo – scrive il dottor Marco Minoccheri, consulente fiscale As.Tro – si intende fornire una sintetica descrizione del regime di tassazione, ai fini Irpef, dei redditi derivanti

24 Febbraio 2017

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“Con il presente contributo – scrive il dottor Marco Minoccheri, consulente fiscale As.Tro – si intende fornire una sintetica descrizione del regime di tassazione, ai fini Irpef, dei redditi derivanti da premi e vincite conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni. Non verranno, di conseguenza, affrontate le tematiche afferenti la tassazione indiretta e gli obblighi tributari in capo ai soggetti organizzatori.
In base a quanto previsto espressamente dal Tuir (articolo 67, comma 1, lettera d), i premi e le vincite appartengono alla categoria dei redditi diversi.
In particolare, sono redditi diversi (se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente):
– le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico
– i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte
– i premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali.
I premi e le vincite sopra indicati costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel corso del periodo d’imposta, senza alcuna deduzione (articolo 69, comma 1, Tuir).
In altri termini, essi sono assoggettati a imposta:
– secondo il criterio di cassa (quindi, indipendentemente dalla data di svolgimento della manifestazione a seguito della quale è stata conseguita la vincita o il premio)
– per l’intero importo, non essendo ammessa alcuna deduzione.
In linea generale, tali redditi sono assoggettati a ritenuta alla fonte. La relativa disciplina è dettata dall’articolo 30 del Dpr 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), che prevede aliquote diverse a seconda del tipo di manifestazione, da cui ha origine la vincita o il premio.
La norma stabilisce che i soggetti che erogano tali proventi, e che, come avviene nella maggior parte dei casi, operano in qualità di sostituti d’imposta, applicano una ritenuta a titolo d’imposta, con facoltà di rivalsa.
Dalla lettura dell’articolo 30 si evince che la ritenuta non si applica:
– quando altre disposizioni già prevedono l’applicazione di una specifica ritenute alla fonte
– quando il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d’imposta dal sostituto al medesimo soggetto non supera l’importo di 25,82 euro (al contrario, se il valore è superiore al limite indicato, la ritenuta si applica sull’intero importo; inoltre, tali disposizioni non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente)
– nei casi residuali in cui i premi e le vincite sono corrisposti da soggetti che non agiscono in qualità di sostituti d’imposta.
Le aliquote previste dall’articolo 30 sono le seguenti:
– Premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza (aliquota 10%)
– Premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe (aliquota 20%)
– Vincite e premi conseguiti in ogni altro caso (aliquota 25%)
In tutti i casi in cui il premio e la vincita sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta, il reddito non è ulteriormente tassato e il percettore non deve indicarli nella propria dichiarazione dei redditi.
Lo stesso articolo 30 (commi 4, 5 e 6), inoltre, prevede una serie di ipotesi in cui la ritenuta è compresa nelle imposte specifiche previste dalla legge in relazione a determinate manifestazioni.
In particolare:
– la ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato è compresa nel prelievo operato dallo stesso in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco
– la ritenuta sulle vincite dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dal Coni e dall’Unione nazionale incremento razze equine è compresa nell’imposta unica prevista dalle leggi vigenti
– l’imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore e al libro è compresa nell’importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge.
Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è dovuto un diritto pari al 6%, trattenuto dal concessionario all’atto del pagamento della vincita, con obbligo di riversamento all’erario, sulla parte della vincita eccedente 500 euro, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza (articolo 6, decreto Mef del 12 ottobre 2011) :
– Vinci per la vita – Win for life
– Vinci per la vita – Win for life gold
– SiVinceTutto SuperEnalotto
– Lotterie nazionali a estrazione istantanea
– Enalotto, Superstar.
– VLT.
Nei casi, invero residuali, in cui premi e vincite siano corrisposti da soggetti che, non agendo in qualità di sostituti d’imposta, non sono tenuti a effettuare la ritenuta a titolo d’imposta, il percettore deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi (quadro RL del modello Unico Pf) l’intero ammontare percepito nel corso del periodo d’imposta, senza alcuna deduzione.
Le vincite conseguite in case da gioco autorizzate in Italia quanto quelle conseguite in case da gioco autorizzate in altri Stati Ue (o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo), non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel corso del periodo di imposta.
È opportuno sottolineare che il regime di esenzione trova applicazione solo per le vincite corrisposte da case da gioco; per le altre tipologie di vincite, infatti, si applica il regime di tassazione previsto dal combinato disposto degli articoli 69 del Tuir e 30 del Dpr 600/1973.
E pertanto:
– Vincite conseguite con giochi online
Le vincite realizzate partecipando a giochi online rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 67, comma 1, lettera d), e 69, comma 1, Tuir. Pertanto, tali vincite sono assoggettate a tassazione per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta, senza tener conto delle spese sostenute per la loro produzione, con applicazione, se erogate da parte di un soggetto che agisce in qualità di sostituto d’imposta, di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con facoltà di rivalsa (articolo 30, Dpr 633/1972). Qualora, invece, le stesse siano corrisposte da parte di un soggetto che non è sostituto d’imposta, il percettore deve dichiararle nella propria dichiarazione dei redditi, in particolare nel quadro RL del modello Unico (risoluzione 141/E del 30 dicembre 2010).
– Giochi di sorte in circoli privati
I giochi di sorte svolti all’interno di circoli privati e riservati ai soli soci, in quanto effettuati nell’ambito privato, non sono assoggettabili a ritenuta alla fonte di cui al richiamato articolo 30 del Dpr 600/1973 (circolare ministeriale 47 del 10 febbraio 1998 e risoluzione 42/E del 30 marzo 2000).
Infine per quanto riguarda la ritenuta alla fonte applicata alle vincite occorre precisare che:
– Per i premi in natura: la base imponibile per l’applicazione della ritenuta alla fonte di cui all’articolo 30 del Dpr 600/1973, nelle ipotesi di manifestazioni a premio con corresponsione di premi in natura, è costituita dal valore normale del bene o del servizio, determinato ai sensi dell’articolo 9 del Tuir, con riferimento al beneficiario del premio, al netto dell’Iva (risoluzione 54/E del 26 marzo 2004).
– Per i concorsi e operazioni a premio su premi di valore non superiore a 25,82 euro: per espressa previsione di legge “le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d’imposta dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 25,82 euro; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta”. La lettera della richiamata norma non pone alcun dubbio circa l’ambito di esclusione della ritenuta alla fonte, che deve ritenersi riferito ai soli premi derivanti dalle operazioni a premio. Pertanto, devono essere assoggettati a ritenuta alla fonte i premi assegnati ai vincitori di concorsi a premi anche se inferiori all’importo di 25,82 euro (risoluzione 119/E del 31 marzo 2008).
– Per i premi corrisposti per operazioni a premio da soggetto diverso dal datore di lavoro: i premi corrisposti ai lavoratori dipendenti in occasione di operazioni a premio organizzate da soggetti diversi dal datore di lavoro e assegnati in funzione dello svolgimento dell’attività di lavoro, oggettivamente riconducibili fra i redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51 del Tuir, devono essere assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto di cui all’articolo 23 del Dpr 600/1973 anziché alla ritenuta a titolo d’imposta, con facoltà di rivalsa, prevista dall’articolo 30 del medesimo Dpr (risoluzione 101/E del 27 luglio 2005)”.

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