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Antiriciclaggio. Vlt: al via l’obbligo di conservare le coordinate delle vincite sopra i 500 euro

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce le prime indicazioni agli operatori del settore giochi sul nuovo Decreto Antiriciclaggio prevedendo specifiche disposizioni per i prestatori dei servizi di gioco e

17 Luglio 2017

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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce le prime indicazioni agli operatori del settore giochi sul nuovo Decreto Antiriciclaggio prevedendo specifiche disposizioni per i prestatori dei servizi di gioco e stabilendo un nuovo impianto sanzionatorio.

Ciò ha dato luogo a non pochi problemi per gli operatori.

Innanzitutto, le Dogane chiariscono l’ambito applicativo del nuovo decreto. Quest’ultimo si applica al gioco online, agli apparecchi da intrattenimento, al bingo e a tutte le tipologie di scommesse, incluse quelle su eventi simulati.

Sono esclusi i settori delle lotterie nazionali,  sia ad estrazione fissa che differita, i giochi numerici a totalizzatore, i giochi numerici a quota fissa e i concorsi pronostici su base sportiva e ippica. In ogni caso sono i concessionari a dover adottare procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

L’AAMS precisa che il decreto  è entrato in vigore il 4 luglio 2017 con eccezioni di quanto previsto dall’art. 9, comma 4, che prevede il termine di 12 mesi  -4 luglio 2018 – per gli adeguamenti tecnologici dei processi necessari a dare attuazione alle disposizioni contenute dal Titolo IV.

Dunque, di immediata attuazione le disposizioni che obbligano i concessionari, i distributori e gli esercenti a verificare l’identità dei clienti e a conservare i dati di ogni singolo “ticket” di importo pari o superiore a 500 euro e ancora gli operatori del settore VLT devono, tramite adeguate procedure, monitorare le operazioni di ogni sessione di gioco nel periodo massimo di una settimana e i comportamenti anomali relativi all’entità elevata degli importi erogati rispetto a quelli puntati.

Distributori ed esercenti sono tenuti all’invio dei dati rilevati al cliente e all’operazione, al concessionario di riferimento, entro i 10 giorni dall’effettuazione della giocata. Inoltre, gli operatori di gioco online dovranno monitorare eventuali anomalie dell’utilizzo dei conti di gioco.

Infine, chi gestisce case da gioco, casinò, e scommesse in agenzia dovrà identificare e verificare i clienti che richiedono o effettuano, presso il medesimo operatore, una o più operazione di gioco, per un importo complessivo pari o superiore a 2mila euro.

Rimane l’obbligo di adeguata verifica della clientela in tutti i casi in cui vi sia anche solo il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Ancora una volta, pertanto, l’adeguata verifica è fondamentale per prevenire il riciclaggio, in ultimo diventa effettivo anche l’obbligo dei concessionari della verifica del possesso e del controllo dei requisiti reputazionali di distributori ed esercenti, laddove  le convenzioni di concessioni prevedano tali adempimenti e i meccanismi di immediata di estinzione del rapporto contrattuale, a fronte del venir meno dei requisiti medesimi, ovvero di gravi o ripetute infrazioni riscontrate. Per l’ adempimento degli altri obblighi, come detto, ci sarà tempo fino al 4 luglio 2018.

 

PressGiochi