25 Aprile 2024 - 21:02

ADM risponde a Sapar su cessione, reimmissione sul mercato e rottamazione degli apparecchi

L’associazione Sapar rende noto che, oltre alle Domande frequenti Post dismissione AWP relative alle procedure di cessione , reimmissione sul mercato e rottamazione degli apparecchi AWP, l’associazione ha ricevuto dall’Agenzia delle

09 Ottobre 2018

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L’associazione Sapar rende noto che, oltre alle Domande frequenti Post dismissione AWP relative alle procedure di cessione , reimmissione sul mercato e rottamazione degli apparecchi AWP, l’associazione ha ricevuto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ulteriori risposte ai quesiti inviati dalla presidenza, che riportiamo di seguito.

Si attende inoltre riscontro, sempre da ADM, in merito ad ulteriori quesiti inviati nei giorni scorsi.

Inoltre, per quanto riguarda i codici rifiuto che devono avere i gestori ambientali dei rifiuti ( https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Ricerca.aspx) sono il 3b, 4 e 5.

Mentre per i rifiuti pericolosi  ( Es. monitor e gli LCD o TFT) il codice è  160213 , mentre per i rifiuti non pericolosi (mobile, schede, ecc) il codice è  160214.

 

Domande frequenti Post dismissione AWP

 

  • È possibile una proroga del termine per la dismissione, reimmissione sul mercato o rottamazione AWP?

Risposta

La richiesta di proroga del termine in questo momento non sembra perseguibile. Il termine di 6 mesi è previsto dal decreto direttoriale e non può essere spostato se non con il medesimo strumento normativo.

Nel merito, comunque, gli apparecchi dismessi dopo il 1 maggio sono stati in realtà dismessi per la quasi totalità il 22 giugno. Per la maggior parte di questi la restituzione dei nulla osta e delle smart card è avvenuta dopo 60 giorni, quindi, intorno al 20 agosto per cui i 6 mesi scadranno nel peggiore dei casi il 22 gennaio se non il 22 marzo, tempo abbondantemente sufficiente per risolvere i problemi segnalati.

 

  • Le funzionalità dell’applicativo per inserire le operazioni di distruzione e di cessione all’estero o al produttore, per il quale la normativa prevede un termine di sei mesi dalla data di dismissione, sono tutte già disponibili nel portale?

Risposta

Le funzionalità sono tutte in linea anche per la rottamazione. Ci sono stati casi isolati di disallineamento per la re-immissione sul mercato e per l’invio delle mail che comunque dovrebbero essere ormai tutti risolti.

In presenza di altre problematiche simili è opportuno richiedere il supporto dello specifico call center e, in caso di non risoluzione delle problematiche alla chiusura del Ticket di assistenza, di darne segnalazione all’Ufficio apparecchi.

 

  • A seguito di smarrimento/Furto (con regolare denuncia) delle apparecchiature; come vanno gestite le dichiarazioni/variazioni di ubicazione qualora le stesse siano state dismesse dopo il il 30/04?

Risposta

Le casistiche relative alle denunce di smarrimento e furto non vengono gestite tramite l’applicativo ma direttamente con gli uffici territoriali competenti ai quali dovrà essere inviata una comunicazione con l’indicazione degli apparecchi oggetto di denuncia e soggetti agli obblighi previsti dal Decreto Direttoriale 30 marzo 2018, n. 38169.

Ovviamente per gli apparecchi oggetto di denuncia sono sospese tutte le prescrizioni previste dal sopracitato decreto e pertanto il proprietario non dovrà effettuare alcuna dichiarazione per i suddetti apparecchi che rimarranno comunque visibili in applicativo.

Ove muti lo stato relativo alla denuncia (esempio ritrovamento degli apparecchi/schede) il proprietario è tenuto a comunicare, tempestivamente, all’ufficio territoriale competente l’avvenuto ritrovamento e a procedere nei tempi previsti ad effettuare gli adempimenti richiesti dal Decreto Direttoriale 30 marzo 2018, n. 38169.

 

  • Nel caso il proprietario dell’apparecchio opti per la riprogrammazione della apparecchiatura, nel momento in cui tale procedura viene ultimata viene al contempo generato un uovo ISDK differente dal codice della apparecciatura in partenza; tale modifica è incompatibile con la comunicazione di ubicazione presente sul portale in quanto genera un messaggio di errore non associando i due differenti ISDK.

Risposta

Per poter inserire i nuovi codici (Identificativo apparecchio e IDSK rispettivamente per apparecchio e scheda di gioco) è necessario presentare una “re-immissione sul mercato” (terza richiesta). tale richiesta è possibile solamente dopo aver già presentato una richiesta di “conto lavorazione”;

 

  • Nel caso si voglia vendere il solo mobile, il gestionale non fa procedere alla operazione in quanto associa automaticamente anche la scheda ad esso associata.

Risposta

Nell’applicativo viene visualizzato sia il mobile che la scheda ma è consentito di affidare a terzi sia l’uno che l’altra indipendentemente

 

  • In seguito alla dismissione AWP in caso di vendita ad un costruttore di apparecchio e scheda quale dichiarazione deve essere presentata entro 10 giorni dalla vendita sul Vostro portale? Le due opzioni disponibili sono: Comunicazione ubicazione e Comunicazione di rottamazione ma non trovo il caso specifico…… – vedasi richiesta al portale.

 

Risposta

 

Nel caso specifico vanno compilate le dichiarazione relative alla vendita che sono disponibili in applicativo seguendo i seguenti passi:

 

  1. Selezionare “Comunicazione di rottamazione”;

 

  1. Selezionare la tipologia di pratica desiderata (dichiarazione o dichiarazione di aggiornamento per trasferimento/smaltimento per distruzione);

 

  1. Selezionare tra le possibili voci di trasferimento quella voluta (all’estero, al produttore di apparecchi, al produttore di schede);

7)    Un apparecchio acquistato ex novo non deve passare da tale procedura di rientro da dismissione uno contro uno e avendo ceduto l’apparecchio completo usato.

 Risposta

Per gli apparecchi e le schede vendute gli obblighi prescrizionali per il proprietario terminano con la dichiarazione di vendita.

 

Per i nuovi apparecchi acquistati non si deve effettuare nessuna dichiarazione.

 

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