28 Marzo 2024 - 13:37

ADM. Modalità di sostituzione e incremento terminali del Lotto

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha provveduto a pubblicare una determina sulle modalità di sostituzione e incremento dei terminali del Lotto dopo l’affidamento della concessione alla Società Lottoitalia s.r.l.

12 Gennaio 2017

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L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha provveduto a pubblicare una determina sulle modalità di sostituzione e incremento dei terminali del Lotto dopo l’affidamento della concessione alla Società Lottoitalia s.r.l.

Articolo 1
(sostituzione terminali lotto)
Nell’ambito del piano di aggiornamento tecnologico previsto dalla nuova concessione per l’esercizio della gestione del servizio del gioco del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa, la società Concessionaria provvede alla sostituzione dei terminali installati nelle ricevitorie per la raccolta delle giocate nel numero massimo di due per ogni ricevitoria.
Per il mantenimento della dotazione di due terminali i ricevitori devono aver realizzato un volume
complessivo di almeno 100.000 giocate oppure una raccolta complessiva pari almeno a 190.000 euro nel periodo compreso fra il 1° dicembre 2015 e il 30 novembre 2016; in caso di mancato raggiungimento di entrambi i predetti valori verrà disattivato e ritirato un terminale.
La sostituzione di ulteriori terminali presenti è eseguita nel caso in cui nel periodo compreso fra il 1° dicembre 2015 e il 30 novembre 2016 le giocate effettuate abbiano superato il numero di 100.000 medio per terminale oppure la raccolta effettuata abbia superato i 190.000 euro medi per terminale. Il numero dei terminali che viene sostituito in ogni ricevitoria sarà quindi pari a T = (Ge/100.000) con arrotondamento all’unità inferiore nel caso di decimali compresi da 01 a 49 e all’unità superiore per decimali compresi tra 50 e 99 dove, per ciascuna ricevitoria, T rappresenta il numero dei terminali da sostituire e Ge il numero di giocate emesse dalla ricevitoria nel corso del periodo suindicato, oppure sarà pari a T = (R/190.000) con arrotondamento all’unità inferiore nel caso di decimali compresi da 01 a 49 e all’unità superiore per decimali compresi tra 50 e 99, dove, per ciascuna ricevitoria, T rappresenta il numero dei terminali da sostituire e R la raccolta effettuata dalla ricevitoria nel corso del periodo suindicato.
Qualora i risultati delle predette formule restituiscano valori diversi il numero T di terminali da
sostituire è pari al maggiore di essi.
Tutti i terminali di vecchia tecnologia, sostituiti e non, e le apparecchiature a essi connesse sono
ritirati a cura della società Concessionaria.
Il numero dei terminali è incrementato se il volume medio di giocate, emesse per terminale di gioco nel periodo compreso fra il 1° dicembre 2015 e il 30 novembre 2016, è maggiore a 250.000 oppure la raccolta effettuata superi i 475.000 euro medi per terminale e cioè pari a Ti=(Ge/250.000)-DT con arrotondamento per difetto all’unità inferiore, dove, per ciascuna ricevitoria, Ti rappresenta il numero dei terminali in incremento, Ge il numero di giocate emesse dalla ricevitoria nel periodo compreso fra il 1° dicembre 2015 e il 30 novembre 2016 e DT il numero dei terminali in dotazione della ricevitoria oppure pari a Ti=(R/475.000)-DT con arrotondamento per difetto all’unità inferiore, dove, per ciascuna ricevitoria, Ti rappresenta il numero dei terminali in incremento, R la raccolta effettuata dalla ricevitoria nel periodo compreso fra il 1° dicembre 2015 e il 30 novembre 2016 e DT il numero dei terminali in dotazione della ricevitoria.

Qualora i risultati delle predette formule restituiscano valori diversi il numero Ti di terminali in incremento  è pari al maggiore di essi.

L’eventuale incremento è effettuato previo pagamento dell’importo una-tantum per l’installazione nonché previa verifica della disponibilità da parte del ricevitore di un numero sufficiente di coadiutori e assistenti autorizzati secondo quanto previsto dall’articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

 

Articolo 2

(incremento terminali lotto)

Al termine della fase di sostituzione con apposito provvedimento sono fissati, sulla base di dati di raccolta e della rilevazione dei risultati operativi dei nuovi terminali, i parametri e  i tempi per procedere all’incremento o alla riduzione dei terminali installati presso le ricevitorie.

 

Articolo 3

(ricevitorie di nuova istituzione )

Le ricevitorie  di nuova istituzione sono dotate inizialmente, previo pagamento dell’importo una- tantum per l’installazione, di un solo terminale di gioco.

 

Articolo 4

(dotazione tecnologica)

Tutte le dotazioni tecnologiche necessarie per la raccolta del gioco, che costituiscono parte integrante del sistema della società concessionaria e della relativa rete telematica in quanto tali, rientrano tra i beni gratuitamente devolvibili all’Agenzia delle dogane e monopoli ai sensi della concessione del servizio del lotto automatizzato.

Il terminale di gioco, la stampante, tutte le ulteriori dotazioni connesse e il materiale  necessario per il loro utilizzo, fornito dalla società concessionaria, deve essere usato esclusivamente per le attività relative alla raccolta del gioco nonché per le eventuali ulteriori finalità espressamente autorizzate dall’Agenzia alla società concessionaria, nel rispetto della concessione del servizio del lotto automatizzato,  attenendosi alle indicazioni fornite dalla società concessionaria.

Il ricevitore è tenuto a eseguire lo smaltimento di tutti i materiali residui consumabili necessari al funzionamento delle dotazioni tecnologiche, a propria cura e spese e nel rispetto delle norme in materia ambientale vigenti, con la sola eccezione dei toner per la stampante degli scontrini il cui ritiro periodico è effettuato da parte del personale incaricato dalla società concessionaria.

Il ricevitore è tenuto a consentire l’accesso presso la ricevitoria del Lotto al personale incaricato dalla società concessionaria per l’effettuazione delle attività di installazione o manutenzione delle dotazioni tecnologiche, fornendo tutta la collaborazione necessaria, fermo restando che tali attività saranno comunque effettuate durante il normale orario di apertura della ricevitoria.

Il ricevitore è tenuto a fornire il collegamento elettrico per l’installazione delle dotazioni tecnologiche e a garantire il regolare funzionamento del suddetto impianto e la conformità dello stesso alla normativa di riferimento.

Il ricevitore è tenuto a custodire con la massima cura e diligenza le dotazioni tecnologiche, mantenendole in buono stato, provvedendo alla relativa pulizia sino alla riconsegna e astenendosi da manomissioni, spostamenti o disinstallazioni non preventivamente approvati dalla società concessionaria, assumendo piena responsabilità per tutti i danni eventualmente causati alle dotazioni medesime.

Le scorte di materiali consumabili dovranno essere conservate in luogo adatto a impedirne il deterioramento prima del loro utilizzo. Nel caso di malfunzionamento delle dotazioni tecnologiche o difetto dei materiali consumabili il ricevitore è tenuto a contattare immediatamente la società concessionaria.

Il ricevitore è tenuto a comunicare tempestivamente alla società concessionaria la sottrazione o il furto delle dotazioni tecnologiche o del materiale di consumo, trasmettendo copia dell’apposita denuncia che, in tali ipotesi, è tenuto a presentare alle competenti autorità.

È vietato al ricevitore rimuovere dalle dotazioni tecnologiche le rappresentazioni grafiche e le scritte apposte dalla società concessionaria nonché apporre sulle dotazioni materiali pubblicitari di qualsiasi tipo se non previa autorizzazione della Agenzia delle dogane e dei monopoli.

 

Articolo 5

(sanzioni)

Nel caso di violazioni alle prescrizioni del precedente articolo sono irrogate al ricevitore le sanzioni disciplinari previste all’art 35 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, salvo il maggior danno provocato.

 

Articolo 6

(ritiro terminali)

La società concessionaria del servizio del gioco del lotto automatizzato e  di tutti i giochi numerici a quota fissa,  provvede al ritiro dei terminali  installati all’interno delle ricevitorie e di tutti gli apparati facenti parte delle dotazioni tecnologiche funzionali all’esercizio del gioco del lotto, nel caso di cessazione del rapporto concessorio con  il ricevitore.

Il ritiro è effettuato su indicazione degli Uffici territoriali dell’Agenzia.

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