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ADM. Indennità dirigenziali. Busin (LN): “Il Mef intervenga”

“A quanto risulta da comunicazioni sindacali inviate in questi giorni ai diretti interessati, ai dirigenti ed ex incaricati di funzioni dirigenziali dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei

24 Giugno 2015

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“A quanto risulta da comunicazioni sindacali inviate in questi giorni ai diretti interessati, ai dirigenti ed ex incaricati di funzioni dirigenziali dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attesa che si rendano disponibili le somme del comma 165 per la sottoscrizione dell’accordo sul saldo dell’indennità di risultato per l’anno 2013, con il cedolino dello stipendio del mese di maggio è stato corrisposto un 2o acconto a valere sul medesimo fondo, mentre su quello del mese di giugno sarà erogato il 1o acconto dell’indennità di risultato anno 2014. Tali acconti – ha dichiarato l’on. filippo Busin della Lega nord – sono calcolati in misura pari al 20 per cento della retribuzione di posizione collegata alla funzione dirigenziale rivestita; la sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015 ha dichiarato l’incostituzionalità delle norme che hanno introdotto e reiterato nelle Agenzie fiscali, in questi ultimi anni, gli incarichi dirigenziali assegnati sine titulo, in quanto contrastanti con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, secondo cui è possibile l’accesso ai pubblici uffici soltanto mediante concorso; la norma impugnata consentiva invece a funzionari privi della relativa qualifica, di essere destinatari, senza aver superato un pubblico concorso, di incarichi dirigenziali, con retribuzioni e premi superiori a quelli in realtà corrispondenti alla qualifica rivestita; gli incarichi in parola sono risultati contrari a inderogabili principi costituzionali e che la citata sentenza della Consulta ha rappresentato un chiaro monito a che questa situazione finisca; la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge comporta che la norma dichiarata costituzionalmente illegittima debba essere disapplicata con effetti ex tunc, comportando la caducazione degli effetti e dei rapporti ancora in corso di svolgimento, dato che l’efficacia retroattiva della dichiarazione di illegittimità costituzionale è giustificata dalla stessa eliminazione della norma, che non può più regolare alcun rapporto giuridico.

Le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale sono definite come una species di ius superveniens retroattivo e annoverate tra le fonti del diritto; la retroattività delle sentenze pronunciate dalla Corte costituzionale trova il suo naturale limite solo nella intangibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici ormai esauriti in epoca precedente alla decisione della Corte, ma si applica sicuramente ai rapporti non ancora costituiti o in corso di perfezionamento, tra cui senz’altro l’erogazione di acconti e premi relativi ad incarichi già dichiarati illegittimamente assegnati; come evidenziato anche dal presidente dell’Anac, con il comunicato del presidente del 14 maggio 2015, il soggetto che conferisce un incarico dirigenziale nullo risulta pienamente responsabile per il danno erariale rilevabile, anche sotto il profilo risarcitorio nei confronti dell’amministrazione, e considerato che la nullità dell’incarico comporta ovviamente l’immediata cessazione dallo stesso del soggetto nominato, determinando una condizione di rischio grave per gli atti eventualmente adottati dal medesimo soggetto nel frattempo; come paventato dalla citata Autorità anticorruzione, l’Agenzia delle entrate, dando incarico di dirigenti a funzionari non in possesso della qualifica relativa e senza concorso, non solo ha violato principi elementari ed inderogabili della Costituzione, ma ha in effetti anche messo a rischio la validità degli atti firmati dai dirigenti illegittimi, come confermato dalle numerose sentenze di Commissioni di merito fino ad oggi emesse, con conseguente responsabilità erariale, nella denegata ipotesi in cui tali pronunce dovessero trovare conferma in sentenze passate in giudicato, senza trascurare l’immane danno all’immagine subito; il pagamento di premi da dirigenti a funzionari che la Corte costituzionale ha già dichiarato non essere dirigenti e dunque non aver diritto alle maggiori retribuzioni ed indennità, in un contesto già grave di rilevanti profili di responsabilità erariale, rappresenta secondo l’interrogante: a) un ennesimo eccesso di potere, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, con ulteriore e ancor più grave danno da responsabilità erariale; b) una chiara violazione e aggiramento della sentenza della Consulta, i cui effetti riguardano senza dubbio ogni corresponsione successiva alla sua entrata in vigore; c) un fatto ancor più grave in un contesto in cui invece la gran parte dei dipendenti della stessa Agenzia, con qualifica uguale o addirittura superiore a quella degli stessi ex incaricati, e già danneggiati negli anni dal censurato ed illegittimo sistema di selezione della classe dirigente, riceve premi di gran lunga inferiori, con dunque grave violazione degli inderogabili principi costituzionali di buona amministrazione ed uguaglianza.

 

Busin ha quindi chiesto al MEF in una interrogazione parlamentare se il Ministro in qualità di responsabile, per convenzione, del controllo delle Agenzie fiscali, compreso il rispetto delle leggi, delle sentenze della Corte Costituzionale e del buon ed imparziale andamento dell’Amministrazione, non intenda, laddove tale circostanza fosse confermata, far interrompere immediatamente tali illegittime corresponsioni e laddove già erogate effettuare le dovute segnalazioni agli organi competenti.

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