18 Aprile 2024 - 19:20

Codice dei Giochi. Stabilità, aggi e compensi per la filiera del gioco

Il Codice dei giochi nella sua ultima versione datata 8 giugno, interviene, come promesso dal sottosegretario Pier paolo Baretta anche sull’addizionale dei 500 mln imposta alla filiera degli apparecchi da

22 Giugno 2015

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Il Codice dei giochi nella sua ultima versione datata 8 giugno, interviene, come promesso dal sottosegretario Pier paolo Baretta anche sull’addizionale dei 500 mln imposta alla filiera degli apparecchi da gioco dalla legge di Stabilità. Si interviene anche sulla modifica del prelievo erariale unico, applicato sul cassetto a partire dal 1° gennaio 2016 e si specifica il pagamento del preu anche per i soggetti privi di concessione.

Nel decreto – si legge – è stabilita in 500 milioni di euro la riduzione, per il solo anno 2015, delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze di filiera, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all’articolo 76, comma 2, lettere a) e b). Per il conseguimento dell’importo di tale riduzione trovano applicazione le seguenti disposizioni:

  1. a) l’importo della riduzione è in primo luogo scomposto nelle due somme riferibili alle tipologie di apparecchi di cui, rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 76;
  2. b) per la scomposizione si tiene conto del rapporto proporzionale fra i margini di raccolta netti a livello nazionale, intendendosi per tale la raccolta lorda detratti le vincite, il prelievo erariale unico e gli oneri di concessione, riferibili a ciascuna delle due tipologie di apparecchi nei mesi da gennaio ad aprile dell’anno 2015;
  3. c) ciascuna delle due somme è successivamente ripartita tra i concessionari in funzione dei rispettivi margini di raccolta netti, per ognuna delle due tipologie di apparecchi, nei mesi da gennaio ad aprile dell’anno 2015;
  4. d) con provvedimento del direttore dell’Agenzia adottato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo è effettuata la ricognizione delle somme di cui alla lettera a) e della ripartizione di cui alla lettera c);
  5. e) gli importi che risultano in tal modo attribuiti a ciascun concessionario sono dagli stessi dovuti alla Agenzia e a questa da loro versati entro il 15 dicembre 2015, con diritto di rivalsa dei concessionari nei confronti dei soggetti che, secondo le rispettive competenze di filiera e nei limiti percentuali del concorso di tali soggetti alla ripartizione dei compensi stabiliti nei relativi contratti di filiera, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all’articolo 76, comma 2, lettere a) e b). Rientrano fra tali soggetti, altresì, i fornitori di sistema di gestione degli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto articolo 76, comma 2, qualora gli stessi, in base a propri contratti con i concessionari, concorrono alla suddivisione dei ricavi derivanti dalla raccolta di gioco praticato mediante tali apparecchi;
  6. f) all’atto del versamento di cui alla lettera e) ciascun concessionario deduce dall’importo dovuto quanto dallo stesso già versato all’Agenzia in applicazione dell’articolo 1, comma 649, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel testo vigente alla data del 1° gennaio 2015. Il corretto versamento alla Agenzia di quanto dovuto dai concessionari ai sensi del presente articolo costituisce parametro di valutazione dei relativi livelli di servizio in concessione;
  7. g) in caso di mancato versamento di quanto dovuto da ciascun concessionario ai sensi della lettera e), l’Agenzia incamera un importo corrispondente trattenendolo a titolo definitivo dalla giacenza costituita a garanzia nell’anno 2015 ai sensi dell’articolo 17, comma 6;
  8. h) con provvedimento del direttore dell’Agenzia adottato entro la fine del mese di febbraio 2016 è effettuata la rideterminazione della ripartizione tra i concessionari delle somme di cui alla lettera c) in funzione dei rispettivi margini di raccolta netti realizzati nel corso dell’intero anno 2015 da ciascun concessionario e per ognuna delle due tipologie di apparecchi;
  9. i) all’esito della rideterminazione di cui alla lettera h), qualora un concessionario risulti avere versato alla Agenzia nel corso del 2015 più di quanto effettivamente dovuto, allo stesso è riconosciuto, per la differenza, un credito fruibile in compensazione con le somme dovute nel corso del 2016 a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell’articolo 17, comma 6. Qualora, invece, un concessionario risulti avere versato alla Agenzia nel corso del 2015 meno di quanto effettivamente dovuto, l’Agenzia incamera, per la differenza, un importo corrispondente trattenendolo a titolo definitivo dalla giacenza costituita a garanzia nell’anno 2016 ai sensi del predetto articolo 17, comma 6;
  10. l) in caso di mancato versamento, anche parziale, delle somme chieste a titolo di rivalsa ai sensi della lettera e), il concessionario comunica all’Agenzia i dati identificativi del soggetto inadempiente, nonché copia del relativo contratto di filiera, ai fini dell’avvio del procedimento di cancellazione dall’elenco già previsto dall’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ed in quello istituito in attuazione dell’articolo 79, dandone comunicazione ai soggetti interessati i quali possono partecipare al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di cancellazione, il concessionario è altresì obbligato ad effettuare l’immediato blocco degli apparecchi del gestore inadempiente. In caso di mancato blocco degli apparecchi il concessionario è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro ventimila per apparecchio.

 

Scommesse e CTD – Il prelievo erariale unico è comunque dovuto anche se la raccolta dei giochi avviene in assenza di concessione e dei titoli abilitativi previsti dal presente codice ovvero sulla base di concessione o titolo abilitativo invalido o inefficace. In tali casi soggetto passivo dell’imposta è chiunque, in assenza di concessione e dei titoli abilitativi previsti dal presente codice ovvero sulla base di concessione o titolo abilitativo invalido o inefficace, effettua con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, giochi con vincite in denaro concorsi pronostici o scommesse.

A decorrere dalla data di cui al comma 1 l’importo dello 0,3 per cento di cui all’articolo 17, comma 6, non è più dovuto.

 

Misura massima del PREU – La misura massima del prelievo erariale unico prevista dal Codice è la seguente:

Per le Awp, il sessanta per cento;

per le Vlt, il cinquanta per cento;

scommesse a quota fissa e totalizzatore e giochi online, il venti per cento;

Per il Bingo, il quarantadue per cento.

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