24 Aprile 2024 - 01:03

Regione Sardegna. Cresce la sensibilità sul gioco d’azzardo

Di gioco d’azzardo si parlerà il 16 maggio nell’incontro “Parole di legalità: dibattito a più voci”. Ne parlerà Stefania Ziglio, Responsabile Area progetti dell’Osservatorio sulla ndrangheta. In Sardegna, diverse sono state

13 Aprile 2015

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Di gioco d’azzardo si parlerà il 16 maggio nell’incontro “Parole di legalità: dibattito a più voci”. Ne parlerà Stefania Ziglio, Responsabile Area progetti dell’Osservatorio sulla ndrangheta. In Sardegna, diverse sono state negli ultimi mesi le forze politiche che si sono avvicinate alla questione tanto che è approdata in consiglio anche una proposta di legge regionale per la regolamentazione di questo tema da parte del gruppo consiliare di Sel e di alcuni consiglieri regionali del Pd.

“La Sardegna – hanno dichiarato i consiglieri che hanno presentato il testo di legge in Regione – presenta ritmi di crescita del fenomeno preoccupanti e superiori alla media nazionale. La città di Sassari è la quarta in Italia per numero di slot machines (una ogni 70 abitanti).

La presente proposta di legge trova fondamento nella sentenza n. 300 del 10 ottobre 2011 della Corte costituzionale, la quale, chiamata a pronunciarsi rispetto alla competenza esclusiva statale in materia di gioco d’azzardo, ha statuito che la competenza dello Stato è da considerarsi esclusiva, per ciò che attiene a quanto in argomento, solo in materia di “ordine pubblico e sicurezza”, di fatto lasciando libera la potestà legislativa delle regioni allorquando l’ambito di intervento attenga a profili di natura differente.

Per tali ragioni, data la rilevanza del fenomeno nella Regione, si pone la necessità di intervenire nei limiti riconosciuti dalla legislazione statale e con il conforto della giurisprudenza, al fine di arginare il fenomeno e dare supporto ai soggetti affetti da ludopatia.

La presente proposta di legge cerca di agire sulla sensibilizzazione degli utenti e sul rispetto rigoroso delle norme esistenti regolamentando l’accesso consapevole e responsabile al gioco lecito, disincentivando per quanto possibile la diffusione e l’utilizzo delle forme più soggette a causare fenomeni di dipendenza patologica e assicurando il trattamento terapeutico e il recupero sociale dei soggetti coinvolti andando a salvaguardare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili.

La legge – hanno concluso – inserisce sistema di incentivi/disincentivi per gli esercenti che rinunciano a questa fonte di reddito concedendo ai Comuni la facoltà di concedere sgravi IMU, TARI e COSAP per gli esercenti che rinunciano a queste fonti di guadagno e aumentando l’aliquota IRAP da 1,17 per cento a 2 per cento per quelli che mantengono installate slot machines e videolottery.

 

 

PROPOSTA DI LEGGE N. 56 – XV LEGISLATURA CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA “Disposizioni regionali in materia di prevenzione del gioco d’azzardo patologico” presentata dai Consiglieri regionali AGUS – PIZZUTO – COZZOLINO – COCCO Daniele Secondo – LAI

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1
Finalità

  1. La Regione autonoma della Sardegna, con la presente legge, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, detta disposizioni per prevenire e ridurre il rischio dal gioco d’azzardo patologico (GAP) e il contrasto alla relativa dipendenza in armonia con i principi costituzionali e con le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e di quelle della Commissione europea. La Regione, inoltre, detta disposizioni per la prevenzione, il trattamento terapeutico e il recupero sociale dei soggetti affetti da sindrome da GAP attraverso la promozione e l’informazione riguardo ai rischi correlati al gioco, ancorché lecito, al fine di salvaguardare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione.
  2. La Regione valorizza e promuove politiche di partecipazione e informazione e realizza iniziative con queste finalità in collaborazione con gli enti locali, con l’ANO, le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie locali (ASL), i servizi per le dipendenze (Serd), le associazioni di volontariato, le associazioni dei familiari e i soggetti del terzo settore.

Art. 2
Definizioni

  1. Ai fini della presente legge si intende per:
    a) gioco d’azzardo: il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6, lettere a) e b) e 7 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modifiche, e mediante altre forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente;
    b) gioco d’azzardo patologico (GAP): la patologia riconosciuta a livello internazionale dall’Organizzazione mondiale della sanità che riguarda un disturbo del comportamento che rientra nella categoria diagnostica dei disturbi del controllo degli impulsi e ha una forte attinenza con la tossicodipendenza e, come questa, è inquadrato nella categoria delle cosiddette “dipendenze comportamentali”;
    c) sala da gioco: un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti o comunque accessibili slot machine o altre forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente.

Art. 3
Ambito di applicazione

  1. Sono destinatari degli interventi, delle prestazioni e dei servizi di cui alla presente legge le persone e le famiglie che si trovano nella condizione, diagnosticata da specialisti di servizi pubblici e privati accreditati, di essere incapaci di resistere all’impulso di giocare, il cui comportamento compromette le relazioni personali, familiari e lavorative.

Art. 4
Limitazioni, obblighi dei gestori delle sale da gioco e divieto di pubblicità

  1. Non è ammessa l’apertura di sale da gioco che siano ubicate a una distanza inferiore a cinquecento metri da aree sensibili, quali istituti scolatici di qualsiasi grado, centri giovanili, centri anziani, luoghi di culto o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.
  2. I gestori delle sale da gioco sono tenuti a esporre all’ingresso segnaletica chiara ed evidente predisposta dalle ASL e dal SERD e a rendere disponibile all’interno delle sale da gioco il materiale informativo diretto a evidenziare il fenomeno del GAP, i rischi correlati al gioco e la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati.
  3. I gestori delle sale da gioco sono tenuti, altresì, a monitorare l’efficacia del divieto di utilizzo ai minori di apparecchi e congegni che prevedano vincite in denaro.
  4. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco che prevedono vincite in denaro. È vietata la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l’attività di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro.

Art. 5
Agevolazioni e competenze dei comuni e limitazioni

  1. Il Comune può, con apposita delibera della Giunta comunale, individuare altri luoghi sensibili in aggiunta a quelli non compresi dall’articolo 4 e predisporre un apposito regolamento.
  2. Il Comune ha la competenza dei controlli tramite la polizia locale sui locali di cui al comma 1 e la riscossione delle ammende.
  3. I Comuni possono prevedere per i titolari di esercizi pubblici che rimuovono o che rinunciano all’istallazione di slot machine o videolottery o che scelgono di non installarle, agevolazioni (perenni o una tantum) sui tributi comunali (Imu, Tasi, Cosap e altri eventuali), secondo criteri e modalità da determinare con appositi regolamenti comunali.
  4. I Comuni possono istituire l’apposito fondo “proventi da sanzioni controlli di conformità alla legislazione nazionale e regionale sul gioco d’azzardo” vincolato alla concessione di premialità, perenni o una tantum, per i titolari di esercizi pubblici di cui al comma 3.

Art. 6
Enti e associazioni di mutuo aiuto

  1. La Regione sostiene le attività delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco d’azzardo e alla sensibilizzazione sull’uso responsabile del denaro. Le ASL possono avvalersi, anche mediante convenzione, della collaborazione di enti e associazioni pubbliche o private di mutuo aiuto per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione può concedere contributi per il finanziamento di progetti con obiettivi di solidarietà, sostegno e reinserimento sociale, destinati a persone con problematiche correlate al gioco d’azzardo e alle relative famiglie.
  3. La Giunta regionale è tenuta a istituire con apposito regolamento un tavolo permanente con le associazioni che si occupano di terzo settore e mutuo aiuto.
  4. Associazioni di volontariato e mutuo aiuto hanno diritto ad avere spazi pubblici per poter esercitare le proprie funzioni. Comuni e ASL di concerto sono tenuti a indicare e mettere a disposizione spazi adeguati all’interno di strutture pubbliche.

Art. 7
Marchio regionale “Slot free-Regione Sardegna”

  1. È istituito, presso l’Assessorato regionale competente in materia di politiche sociali, il marchio regionale “Slot free-Regione Sardegna”, di seguito denominato marchio.
  2. Il marchio è rilasciato dalla Regione agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento, che non hanno nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d’azzardo.
  3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua, sentita la Commissione consiliare competente in materia di politiche sociali, le caratteristiche ideografiche del marchio e i criteri e le modalità di concessione in uso, nonché i casi di sospensione, decadenza e revoca della concessione stessa e le modalità d’uso del marchio.

Art. 8
Formazione del personale operante nelle sale da gioco

  1. La Regione, i comuni, le ASL e le associazioni di categoria, di concerto con i gestori delle sale da gioco, promuovono iniziative di formazione per il personale operante nelle sale da gioco, finalizzate alla prevenzione degli eccessi del gioco, in particolare attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio, favorendo, altresì, con lo stesso personale formato, la realizzazione di test di verifica che permettano una concreta valutazione del proprio rischio di dipendenza.

Art. 9
Piano integrato socio-sanitario per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da GAP

  1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, sentita la Commissione consiliare competente, approva il piano integrato triennale socio-sanitario per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da GAP, di seguito denominato piano integrato, e il relativo impegno economico, al fine di promuovere:
    a) interventi di prevenzione, cura e trattamento del rischio della dipendenza dal gioco patologico, mediante iniziative e campagne di sensibilizzazione, educazione e informazione rivolte, in particolare, ai giovani attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, delle associazioni familiari, delle aggregazioni giovanili e del terzo settore;
    b) interventi di formazione di cui all’articolo 8 nonché interventi rivolti agli operatori dei servizi pubblici e della polizia locale, anche in modo coordinato con gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e del terzo settore;
    c) l’implementazione di un numero verde regionale per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza per l’orientamento ai servizi;
    d) attività di progettazione territoriale socio-sanitaria sul fenomeno del gioco d’azzardo, in collaborazione con le ASL e con i servizi per le dipendenze e con gli enti locali, in coerenza con le attività realizzate a seguito dell’inserimento del GAP nei livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012;
    e) la predisposizione del materiale informativo sul GAP, in collaborazione con le associazioni di volontariato e con le organizzazioni del terzo settore competenti.
  2. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione o i soggetti attuatori del piano integrato possono stipulare convenzioni e accordi attraverso procedure di evidenza pubblica, con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le ASL, le associazioni e le organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 6 e con gli altri enti pubblici o privati non aventi scopo di lucro in possesso delle competenze specialistiche concernenti il GAP.

Art. 10
Sanzioni

  1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4 è soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura compresa tra 5.000 e 10.000 euro. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, è soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell’articolo 7, comma 6 del decreto legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012.
  2. La sanzione di cui al comma 1, primo periodo, è irrogata dai comuni che ne incamerano i relativi proventi destinandone una quota non inferiore al 50 per cento a campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione e il trattamento della dipendenza dal gioco d’azzardo.
  3. La mancata partecipazione del personale di sale da gioco ai corsi di formazione secondo le modalità stabilite ai sensi dell’articolo 8 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 1000 a 5000 euro.
  4. All’accertamento delle violazione e all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il Comune competente per territorio. I comuni destinano i proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo prioritariamente a costituire un fondo per l’abbattimento delle imposte comunali degli esercenti che si dotano di marchio “SLOT FREE – Regione Sardegna”.
  5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge approva un regolamento finanziario allegato al “piano integrato triennale socio-sanitario per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da GAP” che stabilisca linee guida e criteri di finanziamento per gli enti che approvano regolamenti per la concessione di sgravi sulle imposte locali agli esercenti che aderiscono al marchio “Slot free – Regione Sardegna”.

Art. 11
Disposizioni finanziarie

  1. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge è garantita con l’istituzione nel bilancio di previsione della Regione del capitolo di spesa denominato “Contrasto alla diffusione del Gioco d’azzardo patologico (GAP)”, con una dotazione finanziaria per l’anno 2014 in termini di competenza e di cassa di euro 250 mila alla cui copertura si fa fronte con il prelevamento di corrispondente somma dal fondo relativo ai nuovi oneri legislativi. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione sarà stabilita con leggi di bilancio annuale e pluriennale.
  2. Nell’ambito della dotazione finanziaria per l’anno 2014 si prevede lo stanziamento di 50.000 euro a favore di associazioni e organizzazioni di volontariato del terzo settore maggiormente rappresentative a livello regionale impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco d’azzardo e all’usura.
  3. A decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2018, gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi da gioco di cui all’articolo 110 commi 6 e 7 del regio decreto n. 773 del 1931 sono soggetti all’aliquota Irap di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 446 del 1997 aumentata dello 0,83 per cento.
  4. L’extragettito di cui al comma 3 confluisce nel capitolo di spesa denominato “Contrasto alla diffusione del Gioco d’azzardo patologico (GAP).

Art. 12
Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

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