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Sbordoni: “Le nuove indicazioni sull’antiriciclaggio nel comparto dei giochi”

Novara. L’ass. Iodice: “Doveroso contributo del comune alla ricerca sul gioco d’azzardo patologico” Malta. MGA: “Escludere le licenze B2B dalle tasse sui giochi” Il  Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n.

13 Luglio 2017

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Novara. L’ass. Iodice: “Doveroso contributo del comune alla ricerca sul gioco d’azzardo patologico”

Malta. MGA: “Escludere le licenze B2B dalle tasse sui giochi”

Il  Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE, e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847, riscrive integralmente il decreto legislativo n. 231/2007 in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio), anche per gli operatori di gioco, modificando sostanzialmente gli artt. 52 e 53  del decreto del 2007. Ed invero l’articolo 4 del Decreto Legislativo n.90/17 ha sostituito il Titolo IV, prevedendo tra l’altro disposizioni puntuali per i prestatori dei servizi di gioco, mentre l’articolo 5 del menzionato decreto ha sostituito l’articolo 64 – Capo II del Titolo V – individuando anche  specifiche sanzioni, di natura penale ed amministrativa.

 

 

Con l’introduzione di queste nuove indicazioni normative – afferma l’avvocato Stefano Sbordoni – viene  riconosciuta un’identità ben precisa non solo  agli operatori di gioco, a cui vengono dedicati due capitoli, ma a tutta la filiera dei giochi, ivi compresi gli esercenti e i distributori,  ovvero “le imprese private  che,  su  base  convenzionale, svolgono  per  conto  dei  concessionari  la  gestione  di  qualsiasi attivita’ di gioco”.  Gli esercenti e i distributori sono infatti obbligati ad inviare entro dieci giorni al concessionario di riferimento i dati relativi all’identificazione della clientela, e comunque devono assicurare  “la conservazione dei dati  (….) per un periodo di due anni dalla  data  di  relativa acquisizione”. Si inizia a vedere anche a livello di norma primaria un chiaro riconoscimento dell’ultimo miglio della filiera del gioco.

 

La novella è entrata  in vigore il 4 luglio con l’eccezione di quanto previsto dall’art. 9, comma 4, che prevede il termine di dodici mesi – 4 luglio 2018- per gli adeguamenti tecnologici dei processi necessari a dare attuazione alle disposizioni contenute nel Titolo IV relative alle VLT. Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, co. 3, lett. a) del decreto in esame, le forme di gioco pubblico commercializzato da ADM per le quali sono previste nuove, ed in alcuni casi rilevanti, regole sono:

  1. a) gioco on line;
  2. b) apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 comma 6 lettera b) del Tulps, VLT. Per quanto concerne gli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 comma 6 lettera a) del Tulps (c.d. AWP), le norme in esame trovano applicazione, ovviamente fatti salvi i limiti al gioco racchiusi nella norma (max 1 euro per la partita, max 100 euro per le vincite), che, di fatto, escludono la verifica della clientela per le singole operazioni di gioco;
  3. c) bingo;
  4. d) tutte le tipologie di scommesse, ivi incluse quelle su eventi simulati, con esclusione di quelle rientranti nella citata tipologia di concorsi pronostici.

I concessionari di gioco devono  adottare  procedure  e  sistemi  di  controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, compresi quelli relativi ai clienti, ai paesi o  aree geografiche e alle operazioni e tipologie di gioco, cui sono  esposti i distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, di cui i medesimi concessionari si avvalgono per l’offerta di servizi di gioco. Le procedure e i sistemi di  controllo, secondo lo spirito del legislatore, dovrebbero assicurare quanto meno:

  • l’individuazione, la verifica del possesso e il controllo sulla permanenza, nel  corso  del  rapporto,  di  requisiti  reputazionali, richiesti  ai  sensi  della  convenzione   di   concessione   per   i distributori e gli esercenti,  idonei  a  garantire  la  legalità  e correttezza dei loro comportamenti;
  • la  verifica  e  il  controllo  dell’osservanza,  da  parte  dei distributori e degli esercenti a qualsiasi titolo  contrattualizzati, degli standard e dei presidi adottati dai concessionari  in  funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  • l’adozione e l’osservanza, anche da  parte  dei  distributori  e degli altri  esercenti,  a  qualsiasi  titolo  contrattualizzati,  di procedure che consentano di monitorare, con specifico riferimento al gioco online: lo stato dei conti di gioco ed in particolare quelli sospesi e quelli sui quali vi siano movimentazioni rilevanti; i conti di gioco caratterizzati da una concentrazione  anomala di vincite o  perdite  in  un  arco  temporale  limitato,  specie  se verificatesi su giochi in cui c’è interazione tra giocatori; la tipologia degli strumenti di ricarica utilizzati; la frequenza e le fasce orarie delle transazioni di  ricarica del conto di gioco;  l’individuazione di anomalie nell’utilizzo del conto di gioco per come desumibili dal rapporto tra depositi e prelievi.

Ed ancora, l’art. 53  – nel testo novellato – prevede, in capo agli operatori che sono a diretto contatto con la clientela, obblighi di adeguata verifica della medesima e di conservazione dei dati. Con specifico riferimento agli  operatori  di  gioco  on  line questi:

  1. a) procedono all’identificazione e alla verifica dell’identità di ogni cliente in occasione degli adempimenti necessari all’apertura e  alla  modifica del conto di gioco previsto ai sensi dell’articolo 24 della  legge  7 luglio 2009, n. 88. Sarebbe interessante a tal proposito comprendere come questa disposizione si possa conciliare con gli aspetti tecnici e regolamentari previsti dallo schema di convenzione e dai vari protocolli di comunicazione. Sarebbe opportuno che anche per tale aspetto intervenga una circolare da parte dell’Ente regolatore;
  2. b) consentono operazioni di ricarica dei conti di gioco, ai soggetti titolari del  conto  esclusivamente attraverso  mezzi  di  pagamento  idonei   a   garantire   la   piena tracciabilità  dei flussi  finanziari  connessi  alle  operazioni  di gioco.

Viene fatto altresì specifico obbligo agli operatori di gioco on line di conservare per un periodo di dieci anni  dalla  relativa  acquisizione,  con  modalità idonee a garantire il rispetto delle  norme  dettate  dal  codice  in materia di protezione dei dati personali, le informazioni relative:

  1. a) ai  dati  identificativi   conferiti   dal   cliente   all’atto dell’apertura dei conti di gioco;
  2. b) alla data di ogni operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti nonché  al  valore  delle medesime operazioni e ai mezzi di pagamento per esse impiegati;
  3. c) all’indirizzo IP,  alla  data,  all’ora  e  alla  durata  delle connessioni telematiche nel corso delle quali il  cliente,  accedendo ai sistemi dell’operatore  di  gioco  on  line,  pone  in  essere  le suddette operazioni.

Con la novella entrata in vigore in data 4 luglio, – conclude il legale – ADM nell’esercizio  delle proprie competenze e  attribuzioni  istituzionali  nel  comparto  del gioco pubblico: a) viene investita dell’obbligo di verificare l’osservanza degli adempimenti che tutti i  concessionari  sono  tenuti  a rispettare, b) deve emanare  linee guida, ad ausilio degli stessi concessionari,  previa presentazione al  Comitato  di  sicurezza  finanziaria, adottando ogni iniziativa  utile a sanzionarne l’inosservanza. Nulla quaestio su queste regole, ma in assoluto. Certo, il timore di una presunzione di illegalità sull’attività di gioco, a prescindere che sia lecita o meno (il peccato originale insomma), sembra permanere.

 

 

PressGiochi